Art. 9.
Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.
La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.
Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all' articolo 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
La legge regionale definira' le modalita' degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.
La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale.
Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.
Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.
Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.
La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.
Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all' articolo 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
La legge regionale definira' le modalita' degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.
La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale.
Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.
Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.