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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2462/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e instaurato da con l'Avv. ROMANO GENNARO Parte_1
e EL AS, con l'Avv. MESSINA CHIARA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra AS IC e il Sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Trento, in data 16.06.2007, atto n. 22, parte I, Serie C, Uff. 9, anno 2007- Comune di Trento. Premesso altresì che i ricorrenti hanno due figli adottivi , nato a [...]_1 il 21.05.2013 e nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti, con ricorso depositato il 26.05.2025, esponevano la fine della comunione materiale e spirituale oltre che la cessazione della convivenza e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi IC SI e Pt_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di
[...]
Legge compatibili con tale stato. 2) affidamento condiviso, assegnazione casa familiare, permanenza dei figli con i genitori e mantenimento dei figli minori:
2.1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale e mantenimento della residenza unitamente alla madre in Altopiano della NA (TN), via Vittoria, 24; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.2) Disporre che il padre signor starà con i figli nei seguenti tempi: a Pt_1 week end alterni, dal venerdì ad ore 16.00 sino al lunedì mattina, inoltre, durante la settimana, a settimane alterne, il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino al giorno successivo con accompagnamento diretto a scuola (la settimana antecedente il week end madre-figli) o il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino al giorno successivo con accompagnamento diretto a scuola (la settimana antecedente il week end padre-figli). Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, alternando annualmente i giorni di festività di vigilia di Natale / giorno di Natale e Pasqua / pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà stare con i figli per un periodo, anche continuativo, di 15 giorni, da concordare con l'altro genitore entro il 30.03 di ogni anno. 2.3) Disporre che i genitori, nei rispettivi tempi con i figli, si divideranno equamente le incombenze legate ad accompagnare/riprendere i figli alle attività extrascolastiche. 2.4) Disporre che la casa familiare in Altopiano della NA (TN), via Vittoria, 24 verrà assegnata in godimento alla signora IC SI, unitamente ad arredi e pertinenze, affinchè continui ad abitarla con i figli
Pag. 2 di 5 e . Il signor trasferitosi altrove, ha già asportato i propri Per_1 Per_2 Pt_1 effetti personali. 2.5) Disporre che il signor concorrerà al mantenimento ordinario Parte_1 dei figli e versando in via anticipata, entro il 10 (dieci) di ogni Per_1 Per_2 mese, sul conto corrente della madre, signora IC SI, in continuità con quanto praticato dalla separazione di fatto, l'importo mensile di € 600,00= (€ 300,00= per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat relativi alla Provincia di Trento. 2.6) Disporre che entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad € 150,00=. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese. 2.7) Disporre, ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, che detti contributi, tra cui l'assegno unico provinciale ed anche l'assegno unico INPS, saranno percepiti ed accreditati sul conto corrente della signora SI nella misura del 100%, dalla data di deposito del ricorso, prestando sin d'ora il signor il consenso, Pt_1 qualora necessario, per le relative domande. I signori e SI Pt_1 effettueranno al 50% le detrazioni relative alle spese straordinarie sostenute per i figli in ragione della stabilita ripartizione dei relativi costi. 3) rapporti patrimoniali tra i coniugi e mantenimento coniuge: 3.1) Disporre che il signor a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 familiari, continuerà a pagare le spese locatizie dell'appartamento abitato dalla moglie e dai figli, pari ad € 700,00= mensili, da corrispondersi, entro la scadenza contrattuale, alla signora SI o direttamente al locatore, secondo le modalità previste, rimanendo anche il sig. cointestatario del contratto. Pt_1
3.2) La signora SI si impegna, una volta ottenuta la sentenza di separazione, a richiedere il contributo locazione, contributo utenze, a presentare CP_ domanda di alloggio , a richiedere altre forme di sostegno pubblico alle famiglie, secondo quanto risulterà di diritto, al fine di contenere gli attuali oneri abitativi e quelli connessi. 3.3) Disporre che signor contribuisca al mantenimento della Parte_1 moglie, signora IC SI, corrispondendo in favore della stessa un assegno di mantenimento di € 200,00= mensili;
tale somma verrà versata a
Pag. 3 di 5 mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento. 3.4) Disporre che l'autovettura, modello Skoda Fabia, targata FA270GW, il camper modello Laika targato CF414YH, la motocicletta, modello Moto Guzzi, targata DT47463, di cui sono proprietari, rispettivamente, i signori SI e rimarranno intestati agli stessi ed in loro esclusivo utilizzo. Pt_1
3.5) Disporre che il signor corrisponderà a mezzo bonifico bancario in Pt_1 favore della signora SI la somma di € 3.000,00=, a titolo di spesa dentistica della signora SI, entro e non oltre il 30.06.2025. 3.6) Nulla si dispone in ordine alle spese legali in quanto la signora SI è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre dei figli minori e non risulta contrastare con l'interesse degli Per_1 Per_2 stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2462/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e instaurato da con l'Avv. ROMANO GENNARO Parte_1
e EL AS, con l'Avv. MESSINA CHIARA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra AS IC e il Sig. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Trento, in data 16.06.2007, atto n. 22, parte I, Serie C, Uff. 9, anno 2007- Comune di Trento. Premesso altresì che i ricorrenti hanno due figli adottivi , nato a [...]_1 il 21.05.2013 e nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti, con ricorso depositato il 26.05.2025, esponevano la fine della comunione materiale e spirituale oltre che la cessazione della convivenza e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi IC SI e Pt_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di
[...]
Legge compatibili con tale stato. 2) affidamento condiviso, assegnazione casa familiare, permanenza dei figli con i genitori e mantenimento dei figli minori:
2.1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa principale e mantenimento della residenza unitamente alla madre in Altopiano della NA (TN), via Vittoria, 24; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.2) Disporre che il padre signor starà con i figli nei seguenti tempi: a Pt_1 week end alterni, dal venerdì ad ore 16.00 sino al lunedì mattina, inoltre, durante la settimana, a settimane alterne, il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino al giorno successivo con accompagnamento diretto a scuola (la settimana antecedente il week end madre-figli) o il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino al giorno successivo con accompagnamento diretto a scuola (la settimana antecedente il week end padre-figli). Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, alternando annualmente i giorni di festività di vigilia di Natale / giorno di Natale e Pasqua / pasquetta;
durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà stare con i figli per un periodo, anche continuativo, di 15 giorni, da concordare con l'altro genitore entro il 30.03 di ogni anno. 2.3) Disporre che i genitori, nei rispettivi tempi con i figli, si divideranno equamente le incombenze legate ad accompagnare/riprendere i figli alle attività extrascolastiche. 2.4) Disporre che la casa familiare in Altopiano della NA (TN), via Vittoria, 24 verrà assegnata in godimento alla signora IC SI, unitamente ad arredi e pertinenze, affinchè continui ad abitarla con i figli
Pag. 2 di 5 e . Il signor trasferitosi altrove, ha già asportato i propri Per_1 Per_2 Pt_1 effetti personali. 2.5) Disporre che il signor concorrerà al mantenimento ordinario Parte_1 dei figli e versando in via anticipata, entro il 10 (dieci) di ogni Per_1 Per_2 mese, sul conto corrente della madre, signora IC SI, in continuità con quanto praticato dalla separazione di fatto, l'importo mensile di € 600,00= (€ 300,00= per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat relativi alla Provincia di Trento. 2.6) Disporre che entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad € 150,00=. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese. 2.7) Disporre, ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, che detti contributi, tra cui l'assegno unico provinciale ed anche l'assegno unico INPS, saranno percepiti ed accreditati sul conto corrente della signora SI nella misura del 100%, dalla data di deposito del ricorso, prestando sin d'ora il signor il consenso, Pt_1 qualora necessario, per le relative domande. I signori e SI Pt_1 effettueranno al 50% le detrazioni relative alle spese straordinarie sostenute per i figli in ragione della stabilita ripartizione dei relativi costi. 3) rapporti patrimoniali tra i coniugi e mantenimento coniuge: 3.1) Disporre che il signor a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 familiari, continuerà a pagare le spese locatizie dell'appartamento abitato dalla moglie e dai figli, pari ad € 700,00= mensili, da corrispondersi, entro la scadenza contrattuale, alla signora SI o direttamente al locatore, secondo le modalità previste, rimanendo anche il sig. cointestatario del contratto. Pt_1
3.2) La signora SI si impegna, una volta ottenuta la sentenza di separazione, a richiedere il contributo locazione, contributo utenze, a presentare CP_ domanda di alloggio , a richiedere altre forme di sostegno pubblico alle famiglie, secondo quanto risulterà di diritto, al fine di contenere gli attuali oneri abitativi e quelli connessi. 3.3) Disporre che signor contribuisca al mantenimento della Parte_1 moglie, signora IC SI, corrispondendo in favore della stessa un assegno di mantenimento di € 200,00= mensili;
tale somma verrà versata a
Pag. 3 di 5 mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento. 3.4) Disporre che l'autovettura, modello Skoda Fabia, targata FA270GW, il camper modello Laika targato CF414YH, la motocicletta, modello Moto Guzzi, targata DT47463, di cui sono proprietari, rispettivamente, i signori SI e rimarranno intestati agli stessi ed in loro esclusivo utilizzo. Pt_1
3.5) Disporre che il signor corrisponderà a mezzo bonifico bancario in Pt_1 favore della signora SI la somma di € 3.000,00=, a titolo di spesa dentistica della signora SI, entro e non oltre il 30.06.2025. 3.6) Nulla si dispone in ordine alle spese legali in quanto la signora SI è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre dei figli minori e non risulta contrastare con l'interesse degli Per_1 Per_2 stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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