Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 2000
Art. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le
imposte sulle successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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