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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa da:
(C.F. e P.I. n. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma, Via Giuseppe Cantagalli n. 1/A, elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio degli avv.ti Gennaro Uva e Cecilia Uva, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente contro
C.F. e P.I. n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Viterbo (VT), Via Del Muro Barco snc, frazione Bagnaia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Locci, presso il cui domicilio digitale
è elettivamente domiciliata Email_1
Resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.01.2024, la società
[...]
conveniva in giudizio la società alla quale, in data Parte_1 Controparte_1
10.06.2019, aveva ceduto l'azienda sita in Vetralla, frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso
1 n. 33, denominata “Bar Cancellieri” ed esercente l'attività di bar, pasticceria e gelateria (scrittura privata autenticata per atto di Notaio Rep. 3416, Racc. 2559), chiedendo di Persona_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Riguardo al contenuto del negozio traslativo precisava che, per espressa pattuizione delle parti,
l'acquisto della proprietà si sarebbe perfezionato solo con il pagamento integrale del prezzo, stabilito in € 250.000,00, di cui € 13.900,00 per cespiti mobiliari, € 3.100,00 per rimanenze ed €
233.000,00 per l'avviamento, da corrispondere con le seguenti modalità: € 10.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto;
€ 96.000,00 in 48 rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese;
€ 144.000,00 in unica soluzione, entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.
A fondamento della domanda la società ricorrente deduceva che la parte acquirente si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, omettendo di pagare le rate scadute dal mese di ottobre 2021 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di € 184.000,00, oltre accessori;
circostanza risultante, per i mesi da ottobre 2021 a marzo 2022, dal decreto ingiuntivo n. 419/2022
(RG 933/2022) non opposto, avente ad oggetto la somma di € 12.000,00; per i successivi mesi da aprile 2022 ad aprile 2023 era stato, invece, emesso il decreto ingiuntivo n. 398/2023 (RG
1132/2023) per l'importo di € 26.000,00.
La ricorrente aggiungeva che in data 14.07.2023 aveva comunicato alla resistente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, invitandola invano al rilascio dell'azienda, che nel frattempo la resistente medesima aveva concesso in affitto alla società “Caffè
020 S.r.l.s.”, che a propria volta l'aveva subaffittata alla società “A.S. Cassia 62 S.r.l.s.”.
Alla luce dei fatti descritti, la ricorrente chiedeva, previa emissione di un'ordinanza di rilascio immediato dell'azienda, di dichiarare la risoluzione del contratto concluso con la resistente e condannarla al pagamento della somma pari ad € 184.000,00, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per omesso pagamento del prezzo e perdita di chance di guadagno.
2. Si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 nullità della notifica del ricorso, perché non accompagnato dal decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione;
nel merito insisteva per il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, ovvero, in subordine, chiedeva di ridurre l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno perché non provato e comunque già ricompreso nella somma di € 61.000,00 corrisposta quale parte del prezzo.
2 A sostegno della propria difesa argomentava che l'inadempimento non potesse definirsi grave, perché, da un lato, aveva già corrisposto alla ricorrente il cospicuo importo di € 61.000,00; dall'altro, il prezzo pattuito per la cessione si doveva considerare come eccessivamente oneroso, giacché l'azienda non aveva prodotto la redditività assicurata in sede di trattative.
La resistente evidenziava, inoltre, che la società ricorrente non aveva trascritto il contratto di cessione, per cui non avrebbe potuto dolersi dell'affitto dell'azienda in favore della “Caffè 020
S.r.l.s.”.
3. Respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, ritenuto di non dar seguito alla richiesta di CTU e rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di immediato rilascio dell'azienda, con le note conclusive del 22.02.2025 la resistente reiterava le proprie conclusioni, eccependo la tardività del deposito dell'inventario dei beni compresi nell'azienda (allegato dalla ricorrente alle proprie note conclusive) e disconoscendo la sottoscrizione ivi apposta.
All'udienza di discussione del 26.03.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza del 15.05.2024 con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, perché ritualmente accompagnato dal decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 10.04.2024 di parte ricorrente); peraltro, essendosi la resistente costituita in giudizio, ogni vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
5. Nel merito, la domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa (Cass., n. 16324/2021; Cass., n.
13685/2019; Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
La risoluzione del contratto presuppone non solo l'inadempimento, ma anche la gravità dello stesso, che deve essere “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (art. 1455
c.c.).
3 Qualora le parti abbiano inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa, convenendo la risoluzione del negozio nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.), la valutazione della gravità dell'inadempimento non deve essere nuovamente valutata.
In questa ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto si verifica “di diritto” nel momento in cui la parte non inadempiente manifesta all'altra la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa
(art. 1456, c. 2, c.c.), perché la gravità dell'inadempimento è già stata valutata ex ante dalle parti.
Tali principi governano la risoluzione del contratto per inadempimento in generale e, quindi, si applicano anche ai “tipi” contrattuali disciplinati dal Codice civile, ove non diversamente previsto dalle rispettive discipline speciali.
Fra i “tipi” contrattuali è ricompreso il contratto di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 e ss.
c.c.), nel quale compratore e venditore pattuiscono che il primo acquisterà la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.).
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del contratto abbia luogo per inadempimento del compratore
(all'obbligazione del pagamento delle rate del prezzo;
arg. ex artt. 1525 e 1526, c. 1, c.c.), il venditore dovrà restituirgli le rate riscosse, a meno che le parti abbiano pattuito che l'alienante le trattenga (art. 1526, c. 2, c.c.), salvo il diritto del venditore stesso a un equo compenso per l'uso della cosa, nonché al risarcimento del danno.
Ebbene, la ricorrente e la resistente hanno stipulato un contratto in forza del quale quest'ultima avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda sita in Vetralla denominata “Bar Cancellieri” (all. 1 del ricorso), solo al momento del pagamento del prezzo complessivo di € 250.000,00, secondo la scansioni stabilite dall'art. 2 del contratto.
Le parti, inoltre, hanno convenuto che in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo pari a quattro rate, anche non consecutive, il contratto si sarebbe risolto di diritto ex art. 1456 c.c., qualora la cedente avesse manifestato la volontà, tramite raccomandata o pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al negozio (art. 5 del contratto).
Le parti, infine, hanno stabilito il diritto della cedente, da un lato, di trattenere le somme corrisposte dalla cessionaria fino al momento della risoluzione del contratto, dall'altro, alla restituzione dell'azienda, una volta risolto il negozio (art. 5 del contratto).
Dal tenore letterale delle clausole del contratto, anche lette congiuntamente, si evince che il negozio de quo è sussumibile nella fattispecie della vendita con riserva di proprietà.
Ora, la resistente ha corrisposto alla ricorrente soltanto l'importo di € 61.000,00 per il periodo da ottobre 2021 a luglio 2023, omettendo il pagamento della somma residua di € 184.000,00 (il mancato pagamento di € 12.000,00 risulta in via definitiva dal d.i. n. 419/2022, non opposto).
4 Tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa che ha affermato espressamente di aver CP_1
pagato 61.000,00 euro (dai paritari depositati dalla resistente stessa risultano pagamenti fino al
2021; all. 4 della comparsa di costituzione), mentre la non ha contestato tale circostanza;
Pt_1 anzi, ha ritenuto che la resistente non avesse pagato la somma residua di € 184.000,00.
La resistente, pertanto, non ha dimostrato di aver pagato tutti gli importi dovuti alla ricorrente alle scadenze pattuite, né ha dimostrato (per vero neppure dedotto) di non aver potuto pagare per impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
A fronte del grave inadempimento imputabile alla resistente, la ricorrente le ha comunicato, in data
14.07.2023 e a mezzo pec, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto (all. 3 del ricorso): da quel momento il contratto si è risolto “di diritto” e la ricorrente ha maturato il diritto di trattenere le somme nel frattempo incamerate (€ 61.000,00), nonché alla restituzione dell'azienda.
Le considerazioni svolte dalla resistente per escludere la gravità del proprio inadempimento non sono condivisibili, né pertinenti.
Anzitutto, la carenza di redditività dell'azienda potrebbe, semmai, essere fonte di risarcimento del danno, non richiesto dalla resistente (che non ha neppure chiesto, a propria volta, la risoluzione del contratto), e comunque non escluderebbe l'inadempimento del pagamento del prezzo.
In secondo luogo, l'eccezione di inadempimento è idonea a paralizzare la pretesa del creditore soltanto qualora il rifiuto di esecuzione della prestazione non sia contrario a buona fede e correttezza (artt. 1175, 1375 e 1460, comma 2, c.c.), cioè sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 17020/2022; Cass., n. 22626/2016); circostanza che, all'evidenza, non si verifica nel caso di specie, in considerazione dell'estrema gravità dell'inadempimento della resistente.
In terzo luogo, il pagamento dell'importo di € 61.000,00, a fronte di un prezzo pattuito in complessivi € 250.000,00, non è certo sufficiente ad escludere la “gravità” dell'inadempimento, perché l'interesse della ricorrente è stato comunque frustrato e le parti, di comune accordo, inserivano nel contratto una clausola risolutiva espressa, dando rilievo, in termini di “gravità”, all'interesse della parte non inadempiente.
In quarto luogo, la risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà è preclusa dalla legge soltanto nel caso in cui non venga pagata una rata che non superi l'ottava parte del prezzo;
circostanza che, all'evidenza, non si verifica nel caso di specie.
In quinto luogo, l'eventuale eccessiva onerosità originaria della prestazione non è stata provata;
né risulta un'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.), comunque non oggetto di esplicita domanda.
5 In sesto luogo, la resistente non solo non ha provato l'esistenza di eventuali vizi tali da rendere l'azienda inidonea all'uso a cui è destinata, ma ha continuato ad esercitare l'attività, seppure presso un'altra sede (peraltro nella stessa località dove si trovava prima, ossia a Cura di Vetralla).
Da ultimo, la trascrizione eventualmente omessa dalla ricorrente, secondo la funzione dichiarativa che le è propria in linea generale, avrebbe influito soltanto sulla opponibilità ai terzi della riserva di proprietà apposta al contratto (art. 1524 c.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto concluso dalle parti in data 10.06.2019 con scrittura privata autenticata per atto di Notaio (Rep. 3416, Racc. 2559) deve Persona_1
essere dichiarato risolto a far data dal 14.07.2023 e la resistente deve essere condannata al rilascio dell'azienda sita in Vetralla, frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33, in favore della ricorrente (non risulta che la resistente abbia restituito l'azienda), la quale ha altresì diritto di trattenere la somma di € 61.000,00 già corrispostale.
6. La domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, invece, è infondata.
Invero, il danno patrimoniale si identifica nel danno emergente (spese e costi sostenuti) e nel lucro cessante (mancato guadagno) che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.).
Pertanto, l'inadempimento è elemento necessario, ma non sufficiente, a fondare la responsabilità risarcitoria, essendo necessario altresì un pregiudizio eziologicamente collegato (nesso di causalità giuridica) alla lesione dell'interesse del creditore (danno-evento).
Secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il creditore deve dimostrare l'an e il quantum del danno, nonché il nesso di causalità giuridica fra questo e l'inadempimento; il debitore, invece, dovrà provare di aver esattamente adempiuto ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.).
In ordine alla quantificazione del danno, occorre precisare che pur avendo il medesimo presupposto
(l'inadempimento), l'azione di adempimento e l'azione di risarcimento del danno assolvono a funzioni diverse, perché consentono al creditore di conseguire utilità differenti (Cass., n.
32126/2019; Cass., n. 9926/2005): la prima mira al soddisfacimento dell'interesse del creditore, tanto è vero che in caso di adempimento l'obbligazione si estingue (l'adempimento è un modo satisfattivo di estinzione delle obbligazioni); la seconda ha una funzione riparatoria, in quanto pone il soggetto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato qualora non si fossero verificati dei pregiudizi quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
6 La previsione per cui è possibile chiedere cumulativamente l'adempimento e il risarcimento del danno, altrimenti, perderebbe di significato (art. 1453 c.c.).
In effetti, se la parte non inadempiente sceglie di provocare la risoluzione del contratto (qualunque sia la modalità: artt. 1453, 1454, 1456, 1457 c.c.) non potrà poi chiedere l'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta (art. 1453, comma 2, c.c.): il quantum del risarcimento del danno non potrebbe coincidere con l'entità dell'obbligazione pecuniaria non adempiuta, altrimenti verrebbe conseguita la medesima utilità che si potrebbe conseguire mediante l'azione di adempimento e sarebbe eluso il divieto espressamente previsto dal legislatore in ragione del presunto disinteresse della parte non inadempiente alla permanenza del rapporto contrattuale;
divieto cui fa da contraltare, infatti, la possibilità di domandare la risoluzione del contratto, dopo aver chiesto l'adempimento delle obbligazioni che ne sono scaturite.
Del resto, una volta chiesta la risoluzione del contratto la parte inadempiente non potrà più adempiere e, quindi, la parte non inadempiente non potrà più pretendere l'adempimento (art. 1453,
c. 3, c.c.).
In considerazione della ratio sottesa al divieto posto dall'art. 1453, c. 3, c.c., tali conclusioni devono valere sia per l'ipotesi di inadempimento totale, ove il risarcimento si sostituirà all'adempimento, sia nel caso di inesatto adempimento (adempimento parziale o intempestivo o con modalità difformi da quelle pattuite), ove il risarcimento andrà ad aggiungervisi.
Ebbene, nel caso che ci occupa la ricorrente ha affermato che a causa del mancato pagamento del prezzo pattuito e della mancata restituzione dell'azienda ha subito danni patrimoniali, compreso un danno da perdita di chance.
Ora, non risulta che la ricorrente abbia sostenuto dei costi o spese in conseguenza dell'inadempimento della resistente all'obbligazione del pagamento del prezzo ovvero all'obbligazione di restituzione dell'azienda a seguito della risoluzione del contratto, per cui non potrà esserle riconosciuta alcuna somma a titolo di danno emergente.
Quanto al lucro cessante, è vero che nel caso in cui venga provato l'an del diritto al risarcimento del danno è possibile liquidarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., qualora la relativa quantificazione non sia possibile o sia notevolmente difficile, ma è anche vero che, a tal fine, l'attore deve assolvere all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati in periodi precedenti (Cass., n. 31251/2021); dovendosi peraltro escludere i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass., n. 24632/2015; Cass., n.
11254/2011).
7 In relazione al lamentato danno da perdita di chance, occorre ricordare a) che la chance è una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, ed è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, ma la relativa perdita è risarcibile a condizione che ne sia provata la sussistenza (Cass., n. 24050/2023); b) che non è consentito far coincidere la perdita di chance con il danno-evento, perché consiste pur sempre in un danno- conseguenza: la chance perduta deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, nel senso che se il debitore avesse esattamente adempiuto alla propria obbligazione il creditore non avrebbe perduto la probabilità di conseguire il risultato sperato.
Infatti, l'accertamento del nesso di causalità tra il danno - evento e il danno - conseguenza
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio
(Cass., n. 2261/2022; Cass., n. 15385/2011).
Ebbene, anche a voler ritenere provato l'an debeatur (ma così non è), la ricorrente non ha provato il quantum del lucro cessante, perché non ha fornito elementi da cui presumere l'entità dell'importo che avrebbe certamente o “probabilmente” conseguito se avesse riacquisito la disponibilità dell'azienda a far data dal 14.07.2023 (momento in cui è sorta in capo alla resistente l'obbligazione di restituzione dell'azienda stessa).
Infatti, non si può tenere conto dell'inventario dei beni dell'azienda, perché depositato tardivamente in allegato alle note conclusive del 20.02.2025, quindi una volta maturata la preclusione processuale ex art. 281 duodecies, c. 1, c.p.c., in mancanza di richiesta del termine previsto dal quarto comma della medesima disposizione al fine di produrre ulteriori documenti.
Peraltro, l'obbligazione di restituzione dell'azienda è sorta in data 14.07.2023 (come espressamente previsto in contratto), mentre il presente giudizio è stato introdotto nel gennaio 2024 (a circa sei mesi di distanza), ma la ricorrente non ha specificato in quanto tempo il valore dell'avviamento avrebbe in ipotesi raggiunto il valore di € 233.000,00, né ha dedotto da quanto tempo esercita la propria attività e neppure ha indicato l'incidenza della “redditività” dell'azienda sul ridetto importo: non vi sono elementi sufficienti per quantificare l'eventuale guadagno che la ricorrente avrebbe tratto dal godimento dell'azienda a partire dal luglio 2023 sino all'introduzione del presente giudizio.
In ogni caso, una volta chiesta la risoluzione del contratto, in alternativa all'adempimento, il danno da risarcire non può comprendere i frutti ulteriori che dalla cosa il venditore avrebbe tratto dopo la
8 domanda di risoluzione, perché questa comporta la rinuncia all'adempimento (Cass., n.
11012/2018; Cass., n. 5063/1993; Cass., n. 894/1981).
Neppure potrebbe essere riconosciuto alla ricorrente un equo compenso per il godimento della cosa da parte della resistente, in mancanza di un espressa domanda in tal senso (Cass., n. 29020/2018;
Cass., n. 19287/2010).
Infatti, la domanda volta ad ottenere l'equo compenso non può ritenersi compresa nella domanda di risarcimento del danno, in quanto, pur presupponendo entrambe l'inadempimento del compratore
(al pagamento delle rate del prezzo;
arg. ex artt. 1525 e 1526, c. 1, c.c.), assolvono a funzioni diverse e consentono di conseguire un diverso bene della vita: la domanda di risarcimento del danno mira a ristorare il venditore dei pregiudizi sofferti (danni-conseguenza) a causa dell'inadempimento del compratore;
l'equo compenso, invece, consente al venditore di ottenere una remunerazione per non aver potuto godere della cosa, legittimamente detenuta dal compratore
(come previsto in via generale nella compravendita, ex art. 1499 c.c.).
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.
La domanda proposta in via subordinata dalla resistente rimane conseguentemente assorbita.
7. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½, in ragione del tentativo di bonario componimento della lite e della soccombenza reciproca (determinata dal rigetto della domanda di risarcimento del danno e dall'accoglimento della domanda di risoluzione e di restituzione dell'immobile proposte dalla ricorrente), mentre il residuo ½ deve essere posto a carico di
[...]
(in considerazione non solo del rigetto limitato alla domanda di risarcimento del danno CP_1 proposta dalla ricorrente, ma anche della reiezione dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, reiterata in corso di giudizio) ed è liquidato secondo i parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi e muovendo dalla scaglione di valore
“indeterminabile - complessità bassa”, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8, D.M. 55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
9 1) Dichiara la risoluzione, a far data dal 14.07.2023, del contratto di cessione stipulato, in data
10.06.2019, dalla società e dalla società Parte_1 Controparte_1
con scrittura privata autenticata per atto di Notaio (Rep. 3416; Racc., 2559; Persona_1 registrato a Viterbo il 24.06.2019, al n. 6612, Serie 1T) e avente ad oggetto l'azienda sita in
Vetralla (VT), frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33;
2) Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'azienda sita in Vetralla (VT), frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso
[...]
n. 33;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
;
[...]
4) Compensa le spese di lite nella misura di ½;
5) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 del residuo ½ delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 04.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa da:
(C.F. e P.I. n. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma, Via Giuseppe Cantagalli n. 1/A, elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio degli avv.ti Gennaro Uva e Cecilia Uva, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Ricorrente contro
C.F. e P.I. n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Viterbo (VT), Via Del Muro Barco snc, frazione Bagnaia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Locci, presso il cui domicilio digitale
è elettivamente domiciliata Email_1
Resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 08.01.2024, la società
[...]
conveniva in giudizio la società alla quale, in data Parte_1 Controparte_1
10.06.2019, aveva ceduto l'azienda sita in Vetralla, frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso
1 n. 33, denominata “Bar Cancellieri” ed esercente l'attività di bar, pasticceria e gelateria (scrittura privata autenticata per atto di Notaio Rep. 3416, Racc. 2559), chiedendo di Persona_1
dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Riguardo al contenuto del negozio traslativo precisava che, per espressa pattuizione delle parti,
l'acquisto della proprietà si sarebbe perfezionato solo con il pagamento integrale del prezzo, stabilito in € 250.000,00, di cui € 13.900,00 per cespiti mobiliari, € 3.100,00 per rimanenze ed €
233.000,00 per l'avviamento, da corrispondere con le seguenti modalità: € 10.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto;
€ 96.000,00 in 48 rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese;
€ 144.000,00 in unica soluzione, entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.
A fondamento della domanda la società ricorrente deduceva che la parte acquirente si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, omettendo di pagare le rate scadute dal mese di ottobre 2021 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di € 184.000,00, oltre accessori;
circostanza risultante, per i mesi da ottobre 2021 a marzo 2022, dal decreto ingiuntivo n. 419/2022
(RG 933/2022) non opposto, avente ad oggetto la somma di € 12.000,00; per i successivi mesi da aprile 2022 ad aprile 2023 era stato, invece, emesso il decreto ingiuntivo n. 398/2023 (RG
1132/2023) per l'importo di € 26.000,00.
La ricorrente aggiungeva che in data 14.07.2023 aveva comunicato alla resistente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, invitandola invano al rilascio dell'azienda, che nel frattempo la resistente medesima aveva concesso in affitto alla società “Caffè
020 S.r.l.s.”, che a propria volta l'aveva subaffittata alla società “A.S. Cassia 62 S.r.l.s.”.
Alla luce dei fatti descritti, la ricorrente chiedeva, previa emissione di un'ordinanza di rilascio immediato dell'azienda, di dichiarare la risoluzione del contratto concluso con la resistente e condannarla al pagamento della somma pari ad € 184.000,00, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per omesso pagamento del prezzo e perdita di chance di guadagno.
2. Si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 nullità della notifica del ricorso, perché non accompagnato dal decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione;
nel merito insisteva per il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, ovvero, in subordine, chiedeva di ridurre l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno perché non provato e comunque già ricompreso nella somma di € 61.000,00 corrisposta quale parte del prezzo.
2 A sostegno della propria difesa argomentava che l'inadempimento non potesse definirsi grave, perché, da un lato, aveva già corrisposto alla ricorrente il cospicuo importo di € 61.000,00; dall'altro, il prezzo pattuito per la cessione si doveva considerare come eccessivamente oneroso, giacché l'azienda non aveva prodotto la redditività assicurata in sede di trattative.
La resistente evidenziava, inoltre, che la società ricorrente non aveva trascritto il contratto di cessione, per cui non avrebbe potuto dolersi dell'affitto dell'azienda in favore della “Caffè 020
S.r.l.s.”.
3. Respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, ritenuto di non dar seguito alla richiesta di CTU e rigettata la richiesta di emissione dell'ordinanza di immediato rilascio dell'azienda, con le note conclusive del 22.02.2025 la resistente reiterava le proprie conclusioni, eccependo la tardività del deposito dell'inventario dei beni compresi nell'azienda (allegato dalla ricorrente alle proprie note conclusive) e disconoscendo la sottoscrizione ivi apposta.
All'udienza di discussione del 26.03.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza del 15.05.2024 con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, perché ritualmente accompagnato dal decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (cfr. allegato alla nota di deposito del 10.04.2024 di parte ricorrente); peraltro, essendosi la resistente costituita in giudizio, ogni vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
5. Nel merito, la domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa (Cass., n. 16324/2021; Cass., n.
13685/2019; Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
La risoluzione del contratto presuppone non solo l'inadempimento, ma anche la gravità dello stesso, che deve essere “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (art. 1455
c.c.).
3 Qualora le parti abbiano inserito nel contratto una clausola risolutiva espressa, convenendo la risoluzione del negozio nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.), la valutazione della gravità dell'inadempimento non deve essere nuovamente valutata.
In questa ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto si verifica “di diritto” nel momento in cui la parte non inadempiente manifesta all'altra la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa
(art. 1456, c. 2, c.c.), perché la gravità dell'inadempimento è già stata valutata ex ante dalle parti.
Tali principi governano la risoluzione del contratto per inadempimento in generale e, quindi, si applicano anche ai “tipi” contrattuali disciplinati dal Codice civile, ove non diversamente previsto dalle rispettive discipline speciali.
Fra i “tipi” contrattuali è ricompreso il contratto di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 e ss.
c.c.), nel quale compratore e venditore pattuiscono che il primo acquisterà la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.).
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del contratto abbia luogo per inadempimento del compratore
(all'obbligazione del pagamento delle rate del prezzo;
arg. ex artt. 1525 e 1526, c. 1, c.c.), il venditore dovrà restituirgli le rate riscosse, a meno che le parti abbiano pattuito che l'alienante le trattenga (art. 1526, c. 2, c.c.), salvo il diritto del venditore stesso a un equo compenso per l'uso della cosa, nonché al risarcimento del danno.
Ebbene, la ricorrente e la resistente hanno stipulato un contratto in forza del quale quest'ultima avrebbe acquistato la proprietà dell'azienda sita in Vetralla denominata “Bar Cancellieri” (all. 1 del ricorso), solo al momento del pagamento del prezzo complessivo di € 250.000,00, secondo la scansioni stabilite dall'art. 2 del contratto.
Le parti, inoltre, hanno convenuto che in caso di mancato pagamento dell'importo complessivo pari a quattro rate, anche non consecutive, il contratto si sarebbe risolto di diritto ex art. 1456 c.c., qualora la cedente avesse manifestato la volontà, tramite raccomandata o pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al negozio (art. 5 del contratto).
Le parti, infine, hanno stabilito il diritto della cedente, da un lato, di trattenere le somme corrisposte dalla cessionaria fino al momento della risoluzione del contratto, dall'altro, alla restituzione dell'azienda, una volta risolto il negozio (art. 5 del contratto).
Dal tenore letterale delle clausole del contratto, anche lette congiuntamente, si evince che il negozio de quo è sussumibile nella fattispecie della vendita con riserva di proprietà.
Ora, la resistente ha corrisposto alla ricorrente soltanto l'importo di € 61.000,00 per il periodo da ottobre 2021 a luglio 2023, omettendo il pagamento della somma residua di € 184.000,00 (il mancato pagamento di € 12.000,00 risulta in via definitiva dal d.i. n. 419/2022, non opposto).
4 Tale circostanza è stata riconosciuta dalla stessa che ha affermato espressamente di aver CP_1
pagato 61.000,00 euro (dai paritari depositati dalla resistente stessa risultano pagamenti fino al
2021; all. 4 della comparsa di costituzione), mentre la non ha contestato tale circostanza;
Pt_1 anzi, ha ritenuto che la resistente non avesse pagato la somma residua di € 184.000,00.
La resistente, pertanto, non ha dimostrato di aver pagato tutti gli importi dovuti alla ricorrente alle scadenze pattuite, né ha dimostrato (per vero neppure dedotto) di non aver potuto pagare per impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
A fronte del grave inadempimento imputabile alla resistente, la ricorrente le ha comunicato, in data
14.07.2023 e a mezzo pec, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto (all. 3 del ricorso): da quel momento il contratto si è risolto “di diritto” e la ricorrente ha maturato il diritto di trattenere le somme nel frattempo incamerate (€ 61.000,00), nonché alla restituzione dell'azienda.
Le considerazioni svolte dalla resistente per escludere la gravità del proprio inadempimento non sono condivisibili, né pertinenti.
Anzitutto, la carenza di redditività dell'azienda potrebbe, semmai, essere fonte di risarcimento del danno, non richiesto dalla resistente (che non ha neppure chiesto, a propria volta, la risoluzione del contratto), e comunque non escluderebbe l'inadempimento del pagamento del prezzo.
In secondo luogo, l'eccezione di inadempimento è idonea a paralizzare la pretesa del creditore soltanto qualora il rifiuto di esecuzione della prestazione non sia contrario a buona fede e correttezza (artt. 1175, 1375 e 1460, comma 2, c.c.), cioè sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 17020/2022; Cass., n. 22626/2016); circostanza che, all'evidenza, non si verifica nel caso di specie, in considerazione dell'estrema gravità dell'inadempimento della resistente.
In terzo luogo, il pagamento dell'importo di € 61.000,00, a fronte di un prezzo pattuito in complessivi € 250.000,00, non è certo sufficiente ad escludere la “gravità” dell'inadempimento, perché l'interesse della ricorrente è stato comunque frustrato e le parti, di comune accordo, inserivano nel contratto una clausola risolutiva espressa, dando rilievo, in termini di “gravità”, all'interesse della parte non inadempiente.
In quarto luogo, la risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà è preclusa dalla legge soltanto nel caso in cui non venga pagata una rata che non superi l'ottava parte del prezzo;
circostanza che, all'evidenza, non si verifica nel caso di specie.
In quinto luogo, l'eventuale eccessiva onerosità originaria della prestazione non è stata provata;
né risulta un'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.), comunque non oggetto di esplicita domanda.
5 In sesto luogo, la resistente non solo non ha provato l'esistenza di eventuali vizi tali da rendere l'azienda inidonea all'uso a cui è destinata, ma ha continuato ad esercitare l'attività, seppure presso un'altra sede (peraltro nella stessa località dove si trovava prima, ossia a Cura di Vetralla).
Da ultimo, la trascrizione eventualmente omessa dalla ricorrente, secondo la funzione dichiarativa che le è propria in linea generale, avrebbe influito soltanto sulla opponibilità ai terzi della riserva di proprietà apposta al contratto (art. 1524 c.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto concluso dalle parti in data 10.06.2019 con scrittura privata autenticata per atto di Notaio (Rep. 3416, Racc. 2559) deve Persona_1
essere dichiarato risolto a far data dal 14.07.2023 e la resistente deve essere condannata al rilascio dell'azienda sita in Vetralla, frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33, in favore della ricorrente (non risulta che la resistente abbia restituito l'azienda), la quale ha altresì diritto di trattenere la somma di € 61.000,00 già corrispostale.
6. La domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente, invece, è infondata.
Invero, il danno patrimoniale si identifica nel danno emergente (spese e costi sostenuti) e nel lucro cessante (mancato guadagno) che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.).
Pertanto, l'inadempimento è elemento necessario, ma non sufficiente, a fondare la responsabilità risarcitoria, essendo necessario altresì un pregiudizio eziologicamente collegato (nesso di causalità giuridica) alla lesione dell'interesse del creditore (danno-evento).
Secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il creditore deve dimostrare l'an e il quantum del danno, nonché il nesso di causalità giuridica fra questo e l'inadempimento; il debitore, invece, dovrà provare di aver esattamente adempiuto ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.).
In ordine alla quantificazione del danno, occorre precisare che pur avendo il medesimo presupposto
(l'inadempimento), l'azione di adempimento e l'azione di risarcimento del danno assolvono a funzioni diverse, perché consentono al creditore di conseguire utilità differenti (Cass., n.
32126/2019; Cass., n. 9926/2005): la prima mira al soddisfacimento dell'interesse del creditore, tanto è vero che in caso di adempimento l'obbligazione si estingue (l'adempimento è un modo satisfattivo di estinzione delle obbligazioni); la seconda ha una funzione riparatoria, in quanto pone il soggetto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato qualora non si fossero verificati dei pregiudizi quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
6 La previsione per cui è possibile chiedere cumulativamente l'adempimento e il risarcimento del danno, altrimenti, perderebbe di significato (art. 1453 c.c.).
In effetti, se la parte non inadempiente sceglie di provocare la risoluzione del contratto (qualunque sia la modalità: artt. 1453, 1454, 1456, 1457 c.c.) non potrà poi chiedere l'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta (art. 1453, comma 2, c.c.): il quantum del risarcimento del danno non potrebbe coincidere con l'entità dell'obbligazione pecuniaria non adempiuta, altrimenti verrebbe conseguita la medesima utilità che si potrebbe conseguire mediante l'azione di adempimento e sarebbe eluso il divieto espressamente previsto dal legislatore in ragione del presunto disinteresse della parte non inadempiente alla permanenza del rapporto contrattuale;
divieto cui fa da contraltare, infatti, la possibilità di domandare la risoluzione del contratto, dopo aver chiesto l'adempimento delle obbligazioni che ne sono scaturite.
Del resto, una volta chiesta la risoluzione del contratto la parte inadempiente non potrà più adempiere e, quindi, la parte non inadempiente non potrà più pretendere l'adempimento (art. 1453,
c. 3, c.c.).
In considerazione della ratio sottesa al divieto posto dall'art. 1453, c. 3, c.c., tali conclusioni devono valere sia per l'ipotesi di inadempimento totale, ove il risarcimento si sostituirà all'adempimento, sia nel caso di inesatto adempimento (adempimento parziale o intempestivo o con modalità difformi da quelle pattuite), ove il risarcimento andrà ad aggiungervisi.
Ebbene, nel caso che ci occupa la ricorrente ha affermato che a causa del mancato pagamento del prezzo pattuito e della mancata restituzione dell'azienda ha subito danni patrimoniali, compreso un danno da perdita di chance.
Ora, non risulta che la ricorrente abbia sostenuto dei costi o spese in conseguenza dell'inadempimento della resistente all'obbligazione del pagamento del prezzo ovvero all'obbligazione di restituzione dell'azienda a seguito della risoluzione del contratto, per cui non potrà esserle riconosciuta alcuna somma a titolo di danno emergente.
Quanto al lucro cessante, è vero che nel caso in cui venga provato l'an del diritto al risarcimento del danno è possibile liquidarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., qualora la relativa quantificazione non sia possibile o sia notevolmente difficile, ma è anche vero che, a tal fine, l'attore deve assolvere all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati in periodi precedenti (Cass., n. 31251/2021); dovendosi peraltro escludere i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass., n. 24632/2015; Cass., n.
11254/2011).
7 In relazione al lamentato danno da perdita di chance, occorre ricordare a) che la chance è una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, ed è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, ma la relativa perdita è risarcibile a condizione che ne sia provata la sussistenza (Cass., n. 24050/2023); b) che non è consentito far coincidere la perdita di chance con il danno-evento, perché consiste pur sempre in un danno- conseguenza: la chance perduta deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, nel senso che se il debitore avesse esattamente adempiuto alla propria obbligazione il creditore non avrebbe perduto la probabilità di conseguire il risultato sperato.
Infatti, l'accertamento del nesso di causalità tra il danno - evento e il danno - conseguenza
(rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio
(Cass., n. 2261/2022; Cass., n. 15385/2011).
Ebbene, anche a voler ritenere provato l'an debeatur (ma così non è), la ricorrente non ha provato il quantum del lucro cessante, perché non ha fornito elementi da cui presumere l'entità dell'importo che avrebbe certamente o “probabilmente” conseguito se avesse riacquisito la disponibilità dell'azienda a far data dal 14.07.2023 (momento in cui è sorta in capo alla resistente l'obbligazione di restituzione dell'azienda stessa).
Infatti, non si può tenere conto dell'inventario dei beni dell'azienda, perché depositato tardivamente in allegato alle note conclusive del 20.02.2025, quindi una volta maturata la preclusione processuale ex art. 281 duodecies, c. 1, c.p.c., in mancanza di richiesta del termine previsto dal quarto comma della medesima disposizione al fine di produrre ulteriori documenti.
Peraltro, l'obbligazione di restituzione dell'azienda è sorta in data 14.07.2023 (come espressamente previsto in contratto), mentre il presente giudizio è stato introdotto nel gennaio 2024 (a circa sei mesi di distanza), ma la ricorrente non ha specificato in quanto tempo il valore dell'avviamento avrebbe in ipotesi raggiunto il valore di € 233.000,00, né ha dedotto da quanto tempo esercita la propria attività e neppure ha indicato l'incidenza della “redditività” dell'azienda sul ridetto importo: non vi sono elementi sufficienti per quantificare l'eventuale guadagno che la ricorrente avrebbe tratto dal godimento dell'azienda a partire dal luglio 2023 sino all'introduzione del presente giudizio.
In ogni caso, una volta chiesta la risoluzione del contratto, in alternativa all'adempimento, il danno da risarcire non può comprendere i frutti ulteriori che dalla cosa il venditore avrebbe tratto dopo la
8 domanda di risoluzione, perché questa comporta la rinuncia all'adempimento (Cass., n.
11012/2018; Cass., n. 5063/1993; Cass., n. 894/1981).
Neppure potrebbe essere riconosciuto alla ricorrente un equo compenso per il godimento della cosa da parte della resistente, in mancanza di un espressa domanda in tal senso (Cass., n. 29020/2018;
Cass., n. 19287/2010).
Infatti, la domanda volta ad ottenere l'equo compenso non può ritenersi compresa nella domanda di risarcimento del danno, in quanto, pur presupponendo entrambe l'inadempimento del compratore
(al pagamento delle rate del prezzo;
arg. ex artt. 1525 e 1526, c. 1, c.c.), assolvono a funzioni diverse e consentono di conseguire un diverso bene della vita: la domanda di risarcimento del danno mira a ristorare il venditore dei pregiudizi sofferti (danni-conseguenza) a causa dell'inadempimento del compratore;
l'equo compenso, invece, consente al venditore di ottenere una remunerazione per non aver potuto godere della cosa, legittimamente detenuta dal compratore
(come previsto in via generale nella compravendita, ex art. 1499 c.c.).
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.
La domanda proposta in via subordinata dalla resistente rimane conseguentemente assorbita.
7. Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½, in ragione del tentativo di bonario componimento della lite e della soccombenza reciproca (determinata dal rigetto della domanda di risarcimento del danno e dall'accoglimento della domanda di risoluzione e di restituzione dell'immobile proposte dalla ricorrente), mentre il residuo ½ deve essere posto a carico di
[...]
(in considerazione non solo del rigetto limitato alla domanda di risarcimento del danno CP_1 proposta dalla ricorrente, ma anche della reiezione dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, reiterata in corso di giudizio) ed è liquidato secondo i parametri stabiliti dal D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori minimi e muovendo dalla scaglione di valore
“indeterminabile - complessità bassa”, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8, D.M. 55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
9 1) Dichiara la risoluzione, a far data dal 14.07.2023, del contratto di cessione stipulato, in data
10.06.2019, dalla società e dalla società Parte_1 Controparte_1
con scrittura privata autenticata per atto di Notaio (Rep. 3416; Racc., 2559; Persona_1 registrato a Viterbo il 24.06.2019, al n. 6612, Serie 1T) e avente ad oggetto l'azienda sita in
Vetralla (VT), frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso n. 33;
2) Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'azienda sita in Vetralla (VT), frazione Cura, Piazza Santa Maria del Soccorso
[...]
n. 33;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
;
[...]
4) Compensa le spese di lite nella misura di ½;
5) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 del residuo ½ delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 04.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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