TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE RC presso il cui studio in Ravenna via Giuseppe Pasolini 4 è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno , con il patrocinio dell'avv. MANDIA PIETRO presso il cui studio Parte_2 in Borgosesia via Vittorio Veneto 37 è elettivamente domiciliato appellato contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv.to Giorgia Ventre, presso il cui studio in Torino, via Alfieri 10 è elettivamente domiciliata appellata
Oggetto: appello
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via principale di merito:
- accertare e dichiarare la validità delle cambiali di cui in premessa ed il conseguente credito in favore del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa Forense, come per legge per entrambi i gradi di giuidizio”.
1 In via istruttoria ai sensi dell'art. 356 c.p.c.: si chiede ammettersi la prova testimoniale non ammessa in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, indicando quale testimone il Sig. , residente in 13011 Borgosesia Testimone_1
(VC), Viale Varallo n. 66, sui seguenti capitoli di prova eventualmente depurati di quanto il giudice ritenga valutativo e/o discrezionale:
1. Vero che lei e il Sig. vi siete CP_1 conosciuti nella seconda metà degli Anni Novanta lavorando per l'impresa “Costa” di
, ditta di lavori stradali? Persona_1
2. Vero che in quegli anni il Sig. ebbe rapporti di lavoro con la predetta ditta Parte_1
e conobbe, per mezzo di lei, anche il Sig. ? CP_1
3. Vero che i rapporti tra il Sig. e il Sig. sono proseguiti Parte_1 CP_1 anche successivamente?
4. Vero che il Sig. , tra la fine dell'anno 2012 e il successivo anno 2013, Parte_1 prestava somme di denaro (in totale € 2.500,00) al Sig. ? CP_1
5. Vero che il Sig. sottoscriveva le due cambiali che le vengono CP_1 rammostrate (doc. n. 2) in favore del Sig. ? Parte_1
6. Vero che il Sig. sottoscriveva le cambiali da € 1.315,00 a garanzia del CP_1 rimborso delle somme ricevute come prestito dal Sig. , ognuna Parte_1 comprendente una somma leggermente maggiore a titolo di interessi, per un totale di € 2.630,00? 7. Vero che nella fotografia n. 3 che le viene rammostrata sono presenti il Sig. CP_1
, a sinistra, ed il Sig. , a destra, ed è stata scattata in una tabaccheria
[...] Parte_1 di Ravenna? 8. Vero che nella fotografia n. 4 che le viene rammostrata è presente il Sig. CP_1
, ed è stata scattata presso il ristorante di Ravenna?
[...] Pt_3
9. Vero che nella fotografia n. 5 che le viene rammostrata sono presenti il Sig.
, a sinistra, il Sig. , al centro, ed il Sig. , CP_1 Testimone_1 Parte_1
a destra, ed è stata scattata presso il ristorante di Ravenna? Pt_3
Per parte appellata : CP_1
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal Signor con atto di citazione in appello Parte_1 notificato al Signor in data 28 marzo 2025, in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 5/2025, R.G. n. 56/2023, Giudice Dott. Ruggero Orgero, emessa e pubblicata in data 24 febbraio 2025 e notificata dal Signor al Signor e a CP_1 Parte_1 [...] a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, per tutte le ragioni in fatto e in diritto Controparte_2 di cui in atti;
condannare il Signor alla restituzione e/o al pagamento in favore del Signor Parte_1
della somma di Euro 3.751,67 a titolo di capitale, oltre interessi dal 3 CP_1 agosto 2023 alla data di restituzione e/o di effettivo pagamento, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
In ogni caso e comunque: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata CP_2
Confermare la sentenza n. 5/25 in punto spese;
Giudicare secondo giustizia in merito alle conclusioni formulate dalla parte appellante senza pregiudizio nei confronti di . Controparte_2
Spese per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dei motivi di appello, ritiene questo Giudice che gli stessi siano infondati e non meritevoli di accoglimento.
In ordine alla denunciata errata valutazione da parte del primo Giudice della consulenza d'ufficio grafologica, redatta dalla Ctu , occorre Persona_2 sottolineare che la stessa ha concluso per la non riconducibilità a CP_1 delle due firme, apposte su entrambe le cambiali azionate dall'appellante con il pignoramento presso terzi opposto dalla controparte ex art. 615 c.p.c., con un grado di certezza tecnica , in quanto gli accertamenti sono fondati sulla comparazione delle due sottoscrizioni qui contestate (denominate X) con scritture comparative (campione
B) attribuibili in maniera certa a (aventi dunque le caratteristiche di cui CP_1 all'art. 217 c.p.c.), riguardanti sia firme che un'ampia compilazione nonché il saggio grafico, risultando altresì ottimali ai fini della comparazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ed abbracciando un arco temporale di 18 anni.
La Ctu non solo ha accertato che le sottoscrizioni contestate (campione X) sono state apposte dalla stessa mano, ma ha evidenziato in maniera puntuale e specifica le differenze tra queste ultime e quelle oggetto di comparazione (campione B), che sono risultate tutte autografe.
Dal materiale acquisito emergono con chiarezza gli aspetti di costanza grafica ascrivibili agli aspetti gestuali interiorizzati ed alle caratteristiche qualificanti dell'espressione grafica gestuale abituale dell'appellato: nelle scritture comparative sono rimasti immutati gli aspetti fondamentali che ne costituiscono il tessuto connettivo e l'intrinseca tipologia univoca ed irripetibile. Essi sono frutto di quelle sintesi funzionali che costituiscono ogni singola individualità espressiva e sono perciò risultati differenti dalle firme in contestazione (X).
Pur essendo stato il falsario particolarmente abile nella redazione delle firme sulle cambiali, non è tuttavia riuscito ad imitare in modo compiuto la scrittura di CP_1
con i caratteri propri emergenti dalle scritture comparative.
[...]
Dalle indagini peritali e dai raffronti grafici esposti nella ctu, è dunque possibile evidenziare differenze di stile e di conformazione che per la loro quantità, qualità e conferenza sono idonee a fondare la certezza che le firme in contestazione (X) non sono di grafogenesi corrispondete al campione B.
3 Inoltre, le analisi peritali hanno fatto emergere che la scrittura di è CP_1 alquanto variabile, ma tale aspetto non è un elemento di incertezza ma semmai di concordanza nei suoi stessi scritti, che evidenzia gli indici che definiscono la sua struttura grafica, rendendo quindi, nel caso di specie, le conclusioni cui giunge la Ctu certe, coerenti, lineari ed obiettive perché fondate su plurimi riscontri, come sopra evidenziato.
Del resto, le osservazioni sollevate dal consulente tecnico di parte sono state puntualmente analizzate nella relazione peritale a cui ci si richiama;
in ogni caso, le osservazioni di parte appellante non sono sorrette da argomenti grafo-tecnici oggettivi e concreti, contenendo generiche contestazioni alla relazione peritale senza introdurre elementi positivi di riscontro all'asserita autenticità delle firme apposte sulle due cambiali.
In particolare, il consulente tecnico di parte appellante non contesta neppure la metodologia seguita dalla Ctu, l'utilizzabilità del saggio grafico e delle scritture comparative né evidenzia eventuali errori procedurali o logici, esprimendo semplicemente un diverso giudizio tecnico.
A fronte di tale grado di oggettiva affidabilità delle indagini peritali, deve quindi condividersi in questa sede ex art. 115 e 116 c.p.c. il giudizio di non riconducibilità delle firme apposte sulle cambiali in oggetto a contenuto nella CP_1 sentenza impugnata, non essendo emersi dall'istruttoria elementi volti a dimostrarne l'autenticità.
L'onere della prova della autenticità delle stesse grava sulla parte appellante che intende avvalersi delle scritture ritualmente disconosciute dalla controparte.
Orbene, le prove testimoniali articolate da devono ritenersi Parte_1 inammissibili, essendo formulate in modo generico, soprattutto sulla circostanza decisiva ai fini del decidere della avvenuta sottoscrizione delle cambiali da parte dell'appellato, che non contengono alcun riferimento in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, facendo un generico riferimento ad un rimborso di somme ricevute in prestito;
gli ulteriori capitoli di prova vertenti sui rapporti tra le parti ed il testimone risultano perciò irrilevanti (oltre che generici). Testimone_1
La sentenza merita, dunque, integrale conferma, risultando apocrife le sottoscrizioni apposte alle cambiali azionate con conseguente nullità dei titoli cambiari ed inesistenza del credito azionato da con il pignoramento opposto. Parte_1
4 Per l'effetto ogni somma percepita da in esecuzione di tali titoli deve Parte_1 essere restituita dalla controparte.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di ordinaria complessità.
Le spese di lite in favore di , ammesso al Gratuito patrocinio con CP_1 provvedimento dell'Ordine degli avvocati di Vercelli del 20.05.2025, devono essere liquidate in favore dell'Erario; il Giudice provvede a liquidare con separato decreto i compensi dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio verificati i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, Parte_1 essendo ammesso al gratuito patrocinio, e di , CP_1 Controparte_2 spese che si liquidano in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna parte processuale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Vercelli, il 3.10.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE RC presso il cui studio in Ravenna via Giuseppe Pasolini 4 è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno , con il patrocinio dell'avv. MANDIA PIETRO presso il cui studio Parte_2 in Borgosesia via Vittorio Veneto 37 è elettivamente domiciliato appellato contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv.to Giorgia Ventre, presso il cui studio in Torino, via Alfieri 10 è elettivamente domiciliata appellata
Oggetto: appello
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via principale di merito:
- accertare e dichiarare la validità delle cambiali di cui in premessa ed il conseguente credito in favore del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e Cassa Forense, come per legge per entrambi i gradi di giuidizio”.
1 In via istruttoria ai sensi dell'art. 356 c.p.c.: si chiede ammettersi la prova testimoniale non ammessa in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, indicando quale testimone il Sig. , residente in 13011 Borgosesia Testimone_1
(VC), Viale Varallo n. 66, sui seguenti capitoli di prova eventualmente depurati di quanto il giudice ritenga valutativo e/o discrezionale:
1. Vero che lei e il Sig. vi siete CP_1 conosciuti nella seconda metà degli Anni Novanta lavorando per l'impresa “Costa” di
, ditta di lavori stradali? Persona_1
2. Vero che in quegli anni il Sig. ebbe rapporti di lavoro con la predetta ditta Parte_1
e conobbe, per mezzo di lei, anche il Sig. ? CP_1
3. Vero che i rapporti tra il Sig. e il Sig. sono proseguiti Parte_1 CP_1 anche successivamente?
4. Vero che il Sig. , tra la fine dell'anno 2012 e il successivo anno 2013, Parte_1 prestava somme di denaro (in totale € 2.500,00) al Sig. ? CP_1
5. Vero che il Sig. sottoscriveva le due cambiali che le vengono CP_1 rammostrate (doc. n. 2) in favore del Sig. ? Parte_1
6. Vero che il Sig. sottoscriveva le cambiali da € 1.315,00 a garanzia del CP_1 rimborso delle somme ricevute come prestito dal Sig. , ognuna Parte_1 comprendente una somma leggermente maggiore a titolo di interessi, per un totale di € 2.630,00? 7. Vero che nella fotografia n. 3 che le viene rammostrata sono presenti il Sig. CP_1
, a sinistra, ed il Sig. , a destra, ed è stata scattata in una tabaccheria
[...] Parte_1 di Ravenna? 8. Vero che nella fotografia n. 4 che le viene rammostrata è presente il Sig. CP_1
, ed è stata scattata presso il ristorante di Ravenna?
[...] Pt_3
9. Vero che nella fotografia n. 5 che le viene rammostrata sono presenti il Sig.
, a sinistra, il Sig. , al centro, ed il Sig. , CP_1 Testimone_1 Parte_1
a destra, ed è stata scattata presso il ristorante di Ravenna? Pt_3
Per parte appellata : CP_1
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal Signor con atto di citazione in appello Parte_1 notificato al Signor in data 28 marzo 2025, in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di Varallo n. 5/2025, R.G. n. 56/2023, Giudice Dott. Ruggero Orgero, emessa e pubblicata in data 24 febbraio 2025 e notificata dal Signor al Signor e a CP_1 Parte_1 [...] a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, per tutte le ragioni in fatto e in diritto Controparte_2 di cui in atti;
condannare il Signor alla restituzione e/o al pagamento in favore del Signor Parte_1
della somma di Euro 3.751,67 a titolo di capitale, oltre interessi dal 3 CP_1 agosto 2023 alla data di restituzione e/o di effettivo pagamento, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti;
In ogni caso e comunque: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata CP_2
Confermare la sentenza n. 5/25 in punto spese;
Giudicare secondo giustizia in merito alle conclusioni formulate dalla parte appellante senza pregiudizio nei confronti di . Controparte_2
Spese per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità dei motivi di appello, ritiene questo Giudice che gli stessi siano infondati e non meritevoli di accoglimento.
In ordine alla denunciata errata valutazione da parte del primo Giudice della consulenza d'ufficio grafologica, redatta dalla Ctu , occorre Persona_2 sottolineare che la stessa ha concluso per la non riconducibilità a CP_1 delle due firme, apposte su entrambe le cambiali azionate dall'appellante con il pignoramento presso terzi opposto dalla controparte ex art. 615 c.p.c., con un grado di certezza tecnica , in quanto gli accertamenti sono fondati sulla comparazione delle due sottoscrizioni qui contestate (denominate X) con scritture comparative (campione
B) attribuibili in maniera certa a (aventi dunque le caratteristiche di cui CP_1 all'art. 217 c.p.c.), riguardanti sia firme che un'ampia compilazione nonché il saggio grafico, risultando altresì ottimali ai fini della comparazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ed abbracciando un arco temporale di 18 anni.
La Ctu non solo ha accertato che le sottoscrizioni contestate (campione X) sono state apposte dalla stessa mano, ma ha evidenziato in maniera puntuale e specifica le differenze tra queste ultime e quelle oggetto di comparazione (campione B), che sono risultate tutte autografe.
Dal materiale acquisito emergono con chiarezza gli aspetti di costanza grafica ascrivibili agli aspetti gestuali interiorizzati ed alle caratteristiche qualificanti dell'espressione grafica gestuale abituale dell'appellato: nelle scritture comparative sono rimasti immutati gli aspetti fondamentali che ne costituiscono il tessuto connettivo e l'intrinseca tipologia univoca ed irripetibile. Essi sono frutto di quelle sintesi funzionali che costituiscono ogni singola individualità espressiva e sono perciò risultati differenti dalle firme in contestazione (X).
Pur essendo stato il falsario particolarmente abile nella redazione delle firme sulle cambiali, non è tuttavia riuscito ad imitare in modo compiuto la scrittura di CP_1
con i caratteri propri emergenti dalle scritture comparative.
[...]
Dalle indagini peritali e dai raffronti grafici esposti nella ctu, è dunque possibile evidenziare differenze di stile e di conformazione che per la loro quantità, qualità e conferenza sono idonee a fondare la certezza che le firme in contestazione (X) non sono di grafogenesi corrispondete al campione B.
3 Inoltre, le analisi peritali hanno fatto emergere che la scrittura di è CP_1 alquanto variabile, ma tale aspetto non è un elemento di incertezza ma semmai di concordanza nei suoi stessi scritti, che evidenzia gli indici che definiscono la sua struttura grafica, rendendo quindi, nel caso di specie, le conclusioni cui giunge la Ctu certe, coerenti, lineari ed obiettive perché fondate su plurimi riscontri, come sopra evidenziato.
Del resto, le osservazioni sollevate dal consulente tecnico di parte sono state puntualmente analizzate nella relazione peritale a cui ci si richiama;
in ogni caso, le osservazioni di parte appellante non sono sorrette da argomenti grafo-tecnici oggettivi e concreti, contenendo generiche contestazioni alla relazione peritale senza introdurre elementi positivi di riscontro all'asserita autenticità delle firme apposte sulle due cambiali.
In particolare, il consulente tecnico di parte appellante non contesta neppure la metodologia seguita dalla Ctu, l'utilizzabilità del saggio grafico e delle scritture comparative né evidenzia eventuali errori procedurali o logici, esprimendo semplicemente un diverso giudizio tecnico.
A fronte di tale grado di oggettiva affidabilità delle indagini peritali, deve quindi condividersi in questa sede ex art. 115 e 116 c.p.c. il giudizio di non riconducibilità delle firme apposte sulle cambiali in oggetto a contenuto nella CP_1 sentenza impugnata, non essendo emersi dall'istruttoria elementi volti a dimostrarne l'autenticità.
L'onere della prova della autenticità delle stesse grava sulla parte appellante che intende avvalersi delle scritture ritualmente disconosciute dalla controparte.
Orbene, le prove testimoniali articolate da devono ritenersi Parte_1 inammissibili, essendo formulate in modo generico, soprattutto sulla circostanza decisiva ai fini del decidere della avvenuta sottoscrizione delle cambiali da parte dell'appellato, che non contengono alcun riferimento in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, facendo un generico riferimento ad un rimborso di somme ricevute in prestito;
gli ulteriori capitoli di prova vertenti sui rapporti tra le parti ed il testimone risultano perciò irrilevanti (oltre che generici). Testimone_1
La sentenza merita, dunque, integrale conferma, risultando apocrife le sottoscrizioni apposte alle cambiali azionate con conseguente nullità dei titoli cambiari ed inesistenza del credito azionato da con il pignoramento opposto. Parte_1
4 Per l'effetto ogni somma percepita da in esecuzione di tali titoli deve Parte_1 essere restituita dalla controparte.
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di ordinaria complessità.
Le spese di lite in favore di , ammesso al Gratuito patrocinio con CP_1 provvedimento dell'Ordine degli avvocati di Vercelli del 20.05.2025, devono essere liquidate in favore dell'Erario; il Giudice provvede a liquidare con separato decreto i compensi dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio verificati i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, Parte_1 essendo ammesso al gratuito patrocinio, e di , CP_1 Controparte_2 spese che si liquidano in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna parte processuale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Vercelli, il 3.10.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
5