Sentenza 16 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2021, n. 16324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16324 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
Testo completo
16324-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3863/2021 STEFANO MOGINI -Presidente. CC 16/12/2021 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO - R.G.N. 23360/2021 GIACOMO ROCCHI -Relatore - RAFFAELLO MAGI DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA TI US nato a [...] il [...] ESPOSTO MA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG F. Zacco, che ha concluso por eg ingenerissibilité dei ricors"; RM ед -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello, in procedura di prevenzione patrimoniale, ha parzialmente confermato, con decreto del 17 febbraio 2021, la decisione di primo grado emessa il 14 giugno 2019 dal Tribunale di Palermo nei confronti di La MA SE (proposto) ed PO RI (terza interessata).
1.1 In primo grado, il Tribunale di Palermo : - rigettava la proposta in relazione alla misura personale ritenendo non più attuale la pericolosità semplice (per delitti di corruzione e truffa) di La MA SE;
- in parziale accoglimento della richiesta relativa alla misura patrimoniale, disponeva la confisca diretta di un'autovettura intestata al proposto e, per equivalente, di altri beni intestati allo stesso, alla moglie e ai figli aventi un valore quantificato in euro 516.036,00 (in particolare di una villa costruita su un terreno in contrada Baida di Palermo intestata al proposto, della quota di 2/4 del terreno sito in contrada Baida di Palermo meglio indicato in atti, nonché di saldi attivi di conti correnti meglio indicati in atti); - rigettava la richiesta di confisca con riguardo ad altri beni.
1.2 La Corte di Appello in parziale riforma del decreto emesso in primo grado, revocava la confisca del libretto n. 3050 intestato a LA TI MA e del C/C n. RMY 102475309 accesso presso UNICREDIT S.p.a. intestato a LA TI NC. Confermava nel resto, l'impugnato decreto.
2. Giova precisare, in rapporto al contenuto argomentativo del decreto di primo grado, che: a) quanto alla fase constatativa del giudizio di prevenzione, la iscrizione del La MA - già vicedirettore della sede INAIL di Palermo nella categoria soggettiva di cui all'art.1 comma 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011 deriva dalle indagini svolte per il delitto di corruzione continuata (il Tribunale valorizza i essenzialmente - contenuti di intercettazioni telefoniche, v. pag. 5 del decreto) contestato con decreto di rinvio a giudizio, commesso tra il 2007 ed il 2012. La condizione soggettiva di pericolosità viene ritenuta non più attuale;
b) con riferimento alla confisca, il Tribunale indica, sulla base delle indagini svolte in sede penale, il profitto illecito in euro 516 mila circa. Realizza una confisca per equivalente, ritenendo possibile aggredire in tal modo beni o valori entrati nel patrimonio del La MA in epoca antecedente all'anno 2007 (momento iniziale della 2 attività ilecita). La villa, in fase di sanatoria, è stata edificata tra il 1980 ed il 1993 e rappresenta il bene di maggior valore;
la vettura viene invece ritenuta provento 'diretto' dei fatti di corruzione.
3. Nell'atto di appello redatto nell'interesse di La MA SE: a) non si contesta l'inquadramento soggettivo della pericolosità sociale storica;
b) si contesta la confisca dei beni, in riferimento al difetto di correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità e gli acquisti dei beni (v. Sez. U Spinelli). In particolare, si evidenzia che è pacifica la provenienza lecita in ragione del - momento dell'acquisto e della edificazione del terreno e della villa (lavori terminati nel 1993, con un costo di costruzione stimato in circa 170mila euro). Si oppone, pertanto, la impossibilità giuridica di realizzare la confisca su beni frutto di investimento lecito;
-acquisto del 2008 si oppone che il pagamento non risulta c) quanto alla vettura tracciato perché avvenuto in contanti.
3.1 Anche l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di PO RI (per la quota di terreno) contesta la confiscabilità del bene in ragione del difetto di correlazione temporale tra l'acquisto e la condizione soggettiva di pericolosità di La MA SE. RM 4. Ciò posto, la Corte d'appello in premessa ritiene quanto alla pericolosità storica la sussistenza del triplice requisito richiesto dalla interpretazione della norma regolatrice offerto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.24 del 2019, posto che si tratta (a) di delitti commessi abitualmente, e dunque in un significativo arco temporale, dal proposto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) che costituiscano- o abbiano costituito in una determinata epoca l'unico - reddito del soggetto, o quando meno una componente significativa di tale reddito. Si ritiene corretta la quantificazione del profitto illecito realizzata in primo grado.
4.1 In rapporto alla misura patrimoniale ritiene 'distonica' la deduzione difensiva ossia il difetto di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizione dei beni posto che la confisca realizzata in primo grado non è una confisca 'disgiunta' - ma 'per equivalente'. Sarebbe, dunque, possibile realizzare l'ablazione su beni pacificamente entrati nel patrimonio del La MA in un periodo storico in cui tale soggetto non era pericoloso socialmente. Con riferimento all'autovettura Jaguar S 3 SM acquistata dal proposto in data 10.05.2008 dalla T. % F. Soc. Coop. Amministrata da IA SE, che in atti vi è ampio riscontro del transito in tali conti correnti degli assegni bancari emessi tra il 2007 e 2011 dalle cooperative facenti capo a IA SE in favore del proposto a titolo di ricompensa per gli illeciti servigi ottenuti. Al contrario, nulla è invece emerso in merito a pagamenti effettuati dal proposto nei confronti della T. % F. Soc. Coop., sicché nessuna valenza dimostrativa può essere attribuita alla mera asserzione difensiva secondo cui il pagamento del prezzo della suddetta autovettura, pari a 10 mila euro, sarebbe avvenuto in contanti, dovendosi reputare più aderente alla realtà dei fatti l'opposta conclusione a cui sono pervenuti i primi giudici, e cioè che l'autovettura in questione ha costituito una componente del profitto dei compiuti atti contrari ai doveri d'ufficio e quindi suscettibile di confisca di prevenzione ex art. 24 D. Lgs. n. 159/2011. 5. Avverso detta decisione sono stati proposti due atti di ricorso, entrambi congiunti e redatti dai difensori avv. Pietro Cascio e avv. SE Martorana. I motivi possono essere illustrati con unica esposizione sintetica, relativa al motivo rilevante per la decisione. Per il resto si rinvia agli atti di ricorso.
5.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, in riferimento alla disposta confisca. La difesa rappresenta, in sintesi, che i giudici territoriali della prevenzione avrebbero applicato le disposizioni penalistiche in tema di confisca per equivalente e non quelle y tipiche del procedimento di prevenzione. La confisca ex art. 322ter cod.pen. consiste, infatti, nell'ablazione di valori equivalenti e di altri beni riferibili al colpevole nel caso in cui non sia possibile, per i più vari motivi, rintracciare e confiscare beni corrispondenti al prezzo, profitto o prodotto del reato. Lo schema dell'art. 322ter cod.pen., pur assolvendo una funzione punitiva, si pone in continuità rispetto al modello di cui all'art. 240 cod.pen. in ragione delle due condizioni applicative fondamentali: una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti, quale presupposto imprescindibile per l'ablazione e la non appartenenza del bene da confiscare ad un soggetto terzo, diverso dal colpevole. La confisca per equivalente ex art. 25 d. Lgs. n. 159/2011 è una figura giuridica diversa e autonoma. Si tratta, in tesi, di una confisca di valore introdotta in stretta continuità con la confisca diretta del precedente art. 24 d.Lgs. 159/2011, allo scopo di potenziare la lotta al crimine organizzato ed al contrasto alla commissione di delitti di stampo mafioso. La confisca per equivalente di prevenzione si caratterizza dall'ablazione non di beni pericolosi e legati al reato, ma del rispettivo valore equivalente, valore che viene sottratto in via sussidiaria in ragione dell'impraticabilità dell'ablazione diretta dei primi ai sensi dell'art. 24 d. Lgs. n. 159/2011. Pertanto, ai fini della possibile applicabilità dell'ipotesi ablativa ex art. 25 d. Lgs n. 159/2011, ricadente su "altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza" è necessario e imprescindibile inquadrare in premessa i beni sproporzionati e di - presunta provenienza illecita, confiscabili in via diretta. -i beniI giudici della prevenzione non hanno chiarito quali siano nel caso in esame confiscabili in via diretta ex artt. 20 e 24 d. Lgs. n. 159/2011 che, a seguito del comportamento distrattivo, ancorché non doloso, del proposto, non siano più ablabili. In altre parole, si evidenzia che solo in presenza di una 'previa individuazione' di beni confiscabili in via ordinaria dunque acquisiti nel periodo di pericolosità - sarebbe possibile, in sede di prevenzione, attivare la confisca per equivalente. In assenza di simile presupposto, la confisca per equivalente 'di prevenzione' nulla avrebbe di diverso rispetto alla confisca per equivalente 'penale', musura cui è pacificamente atrribuuita natura sanzionatoria. Ciò rende illegittima, in tesi, la confisca realizzata nel giudizio di merito. R27 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, per le ragioni che seguono.
2. Va, in premessa, escluso che i ricorsi siano da dichiararsi inammissibili per avvenuta formulazione di una doglianza non introdotta nel giudizio di secondo grado (art. 606 comma 3 cod. proc.pen.), come prospettato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale.
2.1 La critica difensiva, di certo meglio calibrata negli atti di ricorso, è essenzialmente riconducibile alla corretta individuazione della natura giuridica della confisca 'per equivalente' in prevenzione e sottintende il medesimo quesito che era stato rivolto - in alla Corte di Appello di Palermo, ossia se ed a quali condizioni sia possibile diritto - - attivare la previsione di legge dell'art. 25 d.lgs. n.159 del 2011 su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momento antecedente rispetto alla 5 л с insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità (specie in relazione al terreno ed alla villa sul medesimo edificata). Il quesito giuridico, cui la Corte territoriale ha ritenuto di rispondere nel senso della legittimità della ablazione (in deroga al criterio della necessaria correlazione temporale tra pericolosità ed accrescimento del patrimonio) è dunque il medesimo ed i ricorsi risultano valutabili.
3. La disposizione di legge applicabile ratione temporis alla procedura oggetto di esame è quella dell'articolo 25 del d.lgs. n.159 del 2011 così come risulta a seguito della novellazione apportata con legge n.161 del 17.10.2017 :
1. Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.
3.1 La confisca per equivalente, nel procedimento di prevenzione, è dunque strutturata per le ragioni che si andranno ad esporre in un modo sensibilmente RM - diverso rispetto alla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica (nel cui ambito risulta indispensabile l'emissione della sentenza di condanna o di applicazione della pena e la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato). La prima operazione che la norma di legge in prevenzione impone è, infatti, quella di procedere alla individuazione di beni 'sequestrabili' ai sensi dell'articolo 20, dunque di beni che risultino essere temporalmente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità, sproporzionati rispetto al reddito (del periodo in questione) o direttamente frutto della condizione soggettiva di pericolosità. Non potrebbe essere altrimenti, in sede di prevenzione.
3.2 Ed invero la particolare natura giuridica delle misure di prevenzione patrimoniali, declinata in termini di misure di sicurezza prive di valenza strettamente sanzionatoria, impone come irrinunziabile, a fini di ablazione dei beni, la delimitazione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva (per tutte Sez..U. n. 4880/2015, Spinelli) tale da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale tra le condotte contra legem del soggetto e l' incremento patrimoniale confiscabile [..] la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato [..]. Una volta individuato, con dette modalità, non già il profitto del reato quanto l'incremento patrimoniale confiscabile - ricadente nel periodo di pericolosità - risulta possibile, ai sensi dell'articolo 25, prendere atto della impossibilità oggettiva di confiscare 'quei beni' (ad esempio perché trasferiti a terzi di buona fede, v. Sez. I n. 43243 del 27.3.2018, rv 274400) e 'traslare' il valore dei beni non più confiscabili su altri» di legittima provenienza, rinvenuti nel patrimonio del proposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale. E RY In altre parole, la ineliminabile collocazione delle misure di prevenzione patrimoniali (pena la violazione di parametri costituzionali) in una area «non sanzionatoria>> impone di realizzare una interpretazione della disposizione di legge de qua (art. 25 d.lgs. n.159 del 2011) non solo in termini di stretta tassatività e aderenza al testo, ma anche in termini di rispondenza alla impronta finalistica dello strumento giuridico prevenzionale, per cui ad essere «colpito» dall'azione di prevenzione è il patrimonio ingiustificato accumulato dal soggetto 'in costanza' di pericolosità. Solo in presenza di ostacoli oggettivi o giuridici a simile modalità di recupero e previa individuazione dei - beni che potevano essere confiscati in via ordinaria risulta sostenibile la traslazione su utilità patrimoniali diverse che 'tengano luogo del valore dei beni che potevano ricadere nella confisca ordinaria. -diLa adozione del modello penalistico della confisca per equivalente, parametrata contro al profitto del reato, oltre a non essere «aderente» al testo del citato articolo 1 25 d.lgs. n.159 del 2011 comporterebbe la perdita di «autonomia» del sistema della prevenzione ed il suo trascinamento nell'area sanzionatoria, risultando pacifica la natura di sanzione delle ipotesi di confisca per equivalente contenute nel codice penale o in leggi di settore. 7 SH 4. Alla luce delle considerazioni sinora svolte, va rilevato che, come segnalato dai ricorrenti, la Corte territoriale nel caso in esame - finisce per realizzare il modello 'penalistico' della confisca per equivalente e non quello della prevenzione patrimoniale, non essendo stato previamente identificato l'incremento patrimoniale riferibile al La MA (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria ed essendosi correlata l'ablazione al profitto del reato, lì dove il limite della traslazione consentito dalla legge è quello attribuibile al valore dei beni che si sarebbero potuti confiscare in via ordinaria. Per l'effetto deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. La natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. Sez. U 2018 ric. Gattuso).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaello Magi Stefano Mogini Shopin poce DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 APR 2022 Funzionario Giudiziario Rom COZZOLINO Rose Correline 8