Sentenza 15 febbraio 1975
Massime • 1
Nel comportamento del lavoratore che, in caso di modificazione delle condizioni di lavoro disposte unilateralmente dal datore di lavoro, in luogo di avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, puo ravvisarsi una tacita acquiescenza. Ad un siffatto accertamento il giudice del merito puo pervenire soltanto ove possa desumere dal comportamento stesso, apprezzato caso per caso, una inequivoca manifestazione di volonta, potendo in tali casi la volonta essere non libera ovvero il comportamento essere determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. ( Conf 1739/74, mass n 369908; 1358/73, mass n 363997).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/1975, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1975 |
Testo completo
Nel comportamento del lavoratore che, in caso di modificazione delle condizioni di lavoro disposte unilateralmente dal datore di lavoro, in luogo di avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, puo ravvisarsi una tacita acquiescenza. Ad un siffatto accertamento il giudice del merito puo pervenire soltanto ove possa desumere dal comportamento stesso, apprezzato caso per caso, una inequivoca manifestazione di volonta, potendo in tali casi la volonta essere non libera ovvero il comportamento essere determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. ( Conf 1739/74, mass n 369908; 1358/73, mass n 363997).*