Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – indenni- tà disoccupazione rimpatriati promossa da
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Giulia Artini –
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_1 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti dalle Controparte_2 avv.te Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, elettivamente domicilia- to presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 3172 del 30.6.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciandosi sul ricorso proposto da per la correspon- Parte_1 sione dell'indennità di disoccupazione per rimpatriati, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Premesso che – per ottenere la predetta indennità – il cittadino italiano, che ab- bia lavorato all'estero, rimasto disoccupato per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, deve es- sere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
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e deve aver reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro trenta giorni dal rimpatrio, il tribunale – sulla scorta della documentazione versata in atti – dichiarava che la ricorrente si era «iscritta nelle liste di collocamento scaduto il termine di decadenza fissato dalla legge».
Inoltre, riteneva che l'istante non avesse «fornito prova dell'ulteriore requisito previsto dalla normativa di settore per accedere al trattamento economico».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 6.12.2021.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 19.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per viola- zione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. rilevando che la decisione non consente di «individuare l'iter logico intellettivo e giuridico seguito dal giudi- ce» peraltro fondato sul richiamo ad alcune decisioni della Suprema Corte ma in assenza «di una analisi completa e giuridica dei punti chiave della vicenda».
Critica, altresì, la sentenza per avere rigettato la domanda anche in merito alla carenza di prova degli altri requisiti di legge, tuttavia avendo «omesso di valu- tare le prove documentali».
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole della omessa valutazione di tut- te le risultanze processuali.
In particolare rileva che la scadenza della domanda di disoccupazione cadeva il sabato 23 novembre 2019 e, quindi, considerato che gli uffici erano chiusi nella giornata di sabato, «il termine viene prorogato automaticamente al giorno lavo- rativo successivo immediatamente disponibile», sulla scorta della giurispru- denza in tema di computo dei termini a ritroso.
2.1. L'appello è infondato.
Va premesso che la legge n. 402/1975 (Trattamento di disoccupazione in favo- re dei lavoratori rimpatriati), all'art. 1 stabilisce: “In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro
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stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpa- triati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventual- mente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata al- la condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974”.
Il primo comma dell'art. 2 stabilisce, poi, una specifica condizione per usu- fruire della predetta indennità: “Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamen- to del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o (come nel caso di specie) dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rin- novo del contratto di lavoro”.
2.2. Osserva il collegio che il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2, comma 1 della L. 402/1975, non è un termine processuale, quindi è esclusa l'applicabilità dell'art. 155, comma 5 c.p.c. e, a maggior ragione, del criterio del calcolo dei termini a ritroso.
Come osservato da Cass. 4483/1983, la norma di cui al citato art. 2, comma 1 della L. 402/1975, stabilisce una «decadenza di ordine sostanziale» quindi,
«relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo» (Cass.
17653/2020, in riferimento alle ipotesi di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Con la conseguenza che la ricorrente aveva l'onere di presentare la domanda all'ufficio nei giorni stabiliti per l'accesso, essendo irrilevante – ai fini dell'esercizio del diritto a pena di decadenza – che il sabato gli uffici fossero chiusi, poiché tale circostanza non consente la proroga della scadenza del ter-
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mine di trenta giorni al lunedì successivo.
3. L'appello va respinto.
4. Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazio- ne ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i pre- supposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
spese irripetibili.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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