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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 104/2025 promossa da: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 CodiceFiscale_1
Poretti del foro di Milano, (C.F.: ) del Foro di Milano, ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Brianza n. 31; RICORRENTE (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
IO AD del foro di Milano (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Milanese (MI), via Turati n. 25; RESISTENTE e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- PARTE INTERVENUTA -
Conclusioni di parte ricorrente
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2. assegnare la casa coniugale sita in Melegnano alla signora , che vi abiterà Parte_1 congiuntamente al figlio attualmente non economicamente autosufficiente Per_1
3. stabilire a carico del signor un assegno divorzile dell'importo di euro 150,00 Parte_2 mensili per il mantenimento della signora , importo che verrà versato a mani della Parte_1 signora entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
4. stabilire a carico del signor un assegno di mantenimento mensile per il figlio Parte_2 Pe pari ad euro 100,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, nella misura del 50%, importo che verrà versato a mani della signora entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
pagina 1 di 8
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Melegnano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge”
Conclusioni di parte resistente
“nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 17 dicembre 1996 a ER in Albania dai signori e e respingere le domande tutte della signora Parte_1 Parte_2 in particolare la richiesta di assegnazione della casa coniugale, di assegno divorzile Parte_1 per sé di euro 150,00 mensili e di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente di euro 100,00 mensili per i motivi tutti indicati in comparsa e difettandone i requisiti di legge. Con vittoria delle spese di lite, da rifondere all'Erario, attesa l'ammissione del signor
[...] al gratuito patrocinio. Pt_2
In via istruttoria il signor chiede che venga ordinato al figlio signor di produrre Pt_1 Per_1 in giudizio tutti i CUD 2024 e 2025 a lui riferibili (controparte ha prodotto un solo CUD per due mesi di lavoro, non quello relativo al lavoro presso il supermercato Eurospin); nonché i movimenti dei conti correnti di cui è intestatario in Italia e in Albania”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio 1.
1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di divorzio formulata da nei Parte_1 confronti di e le connesse domande riguardanti l'assegnazione della casa Parte_2 familiare, il mantenimento dei figli e l'assegno divorzile. In particolare, con ricorso ex artt. 473 bis. 40 e ss. c.p.c. ed ex art. 3, lett. D) L. 898/1970, la Sig.ra ha adito il Tribunale chiedendo: lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 il Sig. l'assegnazione della casa coniugale;
la collocazione presso di sé del figlio Parte_2
maggiorenne ma attualmente non economicamente autosufficiente;
un contributo a Per_1 titolo di assegno divorzile pari ad Euro 150,00 mensili;
un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari ad Euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- Di aver contratto matrimonio con il signor a ER (Albania) in data 17 Parte_2 dicembre 1996, dalla cui unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni: in Per_1 data 5 dicembre 1992, e in data 1 maggio 1997; Persona_2
- il signor è stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile in Pt_1 data 16 ottobre 2021, per il reato di maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minori ex art. 572, co. 1 e 2, c.p., per aver posto in essere reiterate condotte di pagina 2 di 8 maltrattamento con cadenza quasi quotidiana, ed in particolare insulti, minacce, immotivate crisi di gelosia, controllo ossessivo delle abitudini di vita. Le condotte violente e dispotiche del signor si sono rivolte anche nei confronti dei figli Pt_1
(all'epoca minorenni);
- Lo stesso ha abbandonato ormai da anni il tetto coniugale, totalmente disinteressandosi delle questioni economiche relative al sostentamento della propria famiglia;
- Il signor in costanza di matrimonio ha intrattenuto una relazione sentimentale Pt_1 extraconiugale dalla quale nel 2000 è nata una figlia, circostanza scoperta dalla signora solo dopo diversi anni;
Pt_1
- La situazione sin qui descritta fonda la proponibilità del ricorso per lo scioglimento del matrimonio senza previa necessità di ricorrere alla separazione personale tra coniugi ex art. 3, co. 1 lett. (d L. 898/1970;
- La signora è priva di occupazione e percepisce una indennità di invalidità al Parte_1
100%;
- Il signor risulta dipendente presso la Cooperativa Sociale Alboran, sita in Via Pt_2
HI RO (MI), via Enrico Toti n. 6;
- La ricorrente è proprietaria per il 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Melegnano (MI), via Alessandro Manzoni n. 10, in comproprietà con il resistente;
- La ricorrente provvede totalmente al pagamento delle spese condominiali, nonché alle Per spese relative alle utenze, ed al mantenimento del figlio con il quale coabita e che non è economicamente autosufficiente, mentre la figlia nonostante risulti ancora Per_2 nello stato di famiglia originario, convive ormai con il proprio compagno. 1.2. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito il resistente, contestando in fatto quanto dedotto dalla ricorrente, chiedendo: lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra il rigetto delle domande di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del Persona_3 figlio, difettandone i requisiti di legge, con vittoria delle spese di lite. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie eccezioni e domande, il Sig. ha Pt_1 dedotto che:
- la ricostruzione della moglie circa la storia familiare e la situazione lavorativa e reddituale è del tutto distorta;
- il procedimento penale si è concluso a proprio sfavore in quanto lo stesso non è stato in grado di resistere e difendersi nei modi opportuni in quanto era affetto da problemi psicologici che non gli garantivano una lucidità ed una serenità idonee ad affrontare la situazione;
- la moglie ha sempre intrattenuto relazioni extraconiugali e non ha mai lavorato, né si è mai occupata dei figli;
- lo stesso, attualmente, vive presso una fondazione dove conduce un'abitazione in locazione con altri condòmini, ha un lavoro stabile, percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 800,000, è in carico presso il CPS ed è compensato adeguatamente, riuscendo ad pagina 3 di 8 intrattenere relazioni serene;
- lo stesso, nonostante i sacrifici, ha sempre contribuito al mantenimento dell'abitazione familiare, pur non abitandovi;
Per
- il resistente ha costruito una sana relazione con il figlio che spesso pranza o cena da lui in quanto la madre non se ne prende cura;
- la ricorrente ha omesso di documentare tutta la propria situazione economica e lavorativa, omettendo di indicare che in realtà possiede contanti, conti correnti anche in Albania Per intestati a terzi prestanome, ed altre proprietà, nonché ha omesso che il figlio in realtà lavora e percepisce un reddito, seppur basso. 1.3. In occasione della prima udienza dell'8.4.2025, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato “non so precisamente quanto guadagni il ragazzo, dovrei chiederglielo;
adesso non lavora, ha lavorato senza contratto a tempo indeterminato per mesi e mi ha aiutato economicamente a pagare le spese di casa;
IV studia giurisprudenza ed è iscritto da anni”; il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che IV è iscritto a giurisprudenza ha finito gli esami e sta scrivendo la tesi. Il figlio non lavora da settembre 2024, in passato ha lavorato presso un supermercato per qualche mese;
il difensore di parte resistente ha chiesto che controparte depositi tutta la documentazione reddituale mancante e prevista ex art. 473-bis.12 c.p.c.; il resistente ha dedotto che la sig.ra percepisce un assegno INPS di euro 1.200,00 e non di euro 800,00, Per ribadendo l'esistenza di un conto corrente cointesto con su cui confluisce il reddito da locazione dell'immobile in Albania;
il resistente ha manifestato la propria disponibilità ad aiutare il figlio. La casa è cointestata e non vi è un mutuo. Il difensore di parte resistente propone che venga messa in vendita la casa familiare e che il ricavato venga distribuito tra i coniugi. Dichiara di aver depositato telematicamente delibera di ammissione al gratuito patrocinio. I difensori delle parti hanno chiesto la fissazione di udienza ex art. 473-bis.28 con rinuncia ai termini e rinuncia ai provvedimenti provvisori;
il Tribunale ha invitato le parti a depositare entro 15 giorni la documentazione reddituale mancante ex art. 473-bis.12 c.p.c. nonché documentazione inerente all'iscrizione universitaria di IV e libretto dei relativi esami universitari. 1.4. Successivamente il Tribunale ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8.10.2025, concedendo alle partii termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata per verificarsi della condizione prevista dall'art. 3, lett. d), l. 898/1970, a norma del quale lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato (senza la preventiva pronuncia di separazione passata in giudicato) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nel caso di specie, infatti, il sig. è stato condannato con Parte_2
pagina 4 di 8 sentenza divenuta irrevocabile il 16.10.2021 per i reati ex artt. 582, 585 e 572 comma 1 e 2 c.p.c. ai danni della sig.ra alla presenza dei figli minori. Parte_1
3. La domanda di assegnazione della casa familiare e contributo per il mantenimento del figlio Parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare in quanto la sig.ra Parte_1 Per convive con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Inoltre, la ricorrente ha chiesto un contributo paterno per il mantenimento del figlio di importo di euro 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro il resistente ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il figlio risulterebbe economicamente autosufficiente. La domanda di assegnazione della casa familiare unitamente alla domanda di contribuzione Per paterna per il mantenimento di risultano infondate. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegnazione della casa familiare presuppone la stabile dimora del figlio maggiorenne non economicamente indipendente (tra le altre Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14458). Di contro nel caso di specie deve ritenersi che IV risulti economicamente autosufficiente:
- Il ragazzo compirà il 5.12.2025 33 anni, è iscritto alla facoltà di giurisprudenza da 11 anni senza essersi ancora laureato (avendo dato l'ultimo esame in data 29.3.2021, cfr. doc. 18 parte ricorrente);
- IV in passato ha lavorato, ancorchè senza contratto a tempo indeterminato (cfr. CUD 2024 e 2025, doc. 12 parte ricorrente), pertanto è dotato senz'altro di capacità lavorativa. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione alla mancanza di un progetto formativo, “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018). Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza pagina 5 di 8 indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022). Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale) (Cass., Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022). Per Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che risulti economicamente autosufficiente e non abbia diritto a un contributo paterno per il proprio mantenimento.
4. Domanda di assegno divorzile La sig.ra ha inoltre richiesto a titolo di assegno divorzile l'importo di euro 150,00 Parte_1 mensili, deducendo di essere priva di occupazione e di percepire esclusivamente un'indennità di invalidità al 100%. Di contro il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
pagina 6 di 8 Nel caso in esame, pur a fronte di un matrimonio di lunga durata (circa 29 anni), difettano gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge. In particolare, raffrontando i redditi dei coniugi non può ritenersi che la sig.ra sia in Parte_1 una condizion di inadeguatezza dei mezzi o di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive:
- Entrambe le parti sono comproprietarie della casa coniugale, sulla quale non grava alcuna rata di mutuo, che potrebbero mettere in vendita e distribuire il ricavato tra i coniugi;
- La sig.ra risulta titolare di un immobile in Albania, potenzialmente fonte di reddito;
Pt_1
- La ricorrente percepisce una pensione di invalidità che ammonta a euro 800,00 mensili (cfr. doc. 13-16 parte ricorrente);
- Anche il resistente percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa 800,00 euro mensili (cfr. CUD 2024,2025 e buste paga);
- Il resistente viveva presso la Fondazione Castellini con versamento di una retta di euro 250,00 mensili ma l'ospitalità è cessata in data 15.9.2025, con conseguente onere del resistente di trovare un'altra soluzione abitativa;
- Pertanto, la situazione economica delle parti risulta pressochè equivalente;
- Inoltre, non risulta che durante la vita matrimoniale la ricorrente abbia effettuato rinunce lavorative per dedicarsi alla famiglia, risultando dalla documentazione in atti che la stessa, prima della dichiarazione di invalidità, ha sempre lavorato (doc. 7 e 8 parte ricorrente). Conseguentemente deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile.
5. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente e versate in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo al resistente senza operare alcuna dimidiazione dei compensi. Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
pagina 7 di 8
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 17.12.1996 s ER (Albania) (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Melegnano al n. 70 – parte II – serie C – anno 2024);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melegnano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta le domande formulate da parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, di Per riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne nonché di riconoscimento di un assegno divorzile;
4) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dal resistente, complessivamente liquidate in euro 3.809,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 104/2025 promossa da: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 CodiceFiscale_1
Poretti del foro di Milano, (C.F.: ) del Foro di Milano, ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Brianza n. 31; RICORRENTE (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
IO AD del foro di Milano (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso il suo studio in San Giuliano Milanese (MI), via Turati n. 25; RESISTENTE e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- PARTE INTERVENUTA -
Conclusioni di parte ricorrente
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2. assegnare la casa coniugale sita in Melegnano alla signora , che vi abiterà Parte_1 congiuntamente al figlio attualmente non economicamente autosufficiente Per_1
3. stabilire a carico del signor un assegno divorzile dell'importo di euro 150,00 Parte_2 mensili per il mantenimento della signora , importo che verrà versato a mani della Parte_1 signora entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
4. stabilire a carico del signor un assegno di mantenimento mensile per il figlio Parte_2 Pe pari ad euro 100,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, nella misura del 50%, importo che verrà versato a mani della signora entro il giorno 5 di ciascun mese Parte_1
pagina 1 di 8
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Melegnano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge”
Conclusioni di parte resistente
“nel merito: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 17 dicembre 1996 a ER in Albania dai signori e e respingere le domande tutte della signora Parte_1 Parte_2 in particolare la richiesta di assegnazione della casa coniugale, di assegno divorzile Parte_1 per sé di euro 150,00 mensili e di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente di euro 100,00 mensili per i motivi tutti indicati in comparsa e difettandone i requisiti di legge. Con vittoria delle spese di lite, da rifondere all'Erario, attesa l'ammissione del signor
[...] al gratuito patrocinio. Pt_2
In via istruttoria il signor chiede che venga ordinato al figlio signor di produrre Pt_1 Per_1 in giudizio tutti i CUD 2024 e 2025 a lui riferibili (controparte ha prodotto un solo CUD per due mesi di lavoro, non quello relativo al lavoro presso il supermercato Eurospin); nonché i movimenti dei conti correnti di cui è intestatario in Italia e in Albania”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio 1.
1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di divorzio formulata da nei Parte_1 confronti di e le connesse domande riguardanti l'assegnazione della casa Parte_2 familiare, il mantenimento dei figli e l'assegno divorzile. In particolare, con ricorso ex artt. 473 bis. 40 e ss. c.p.c. ed ex art. 3, lett. D) L. 898/1970, la Sig.ra ha adito il Tribunale chiedendo: lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 il Sig. l'assegnazione della casa coniugale;
la collocazione presso di sé del figlio Parte_2
maggiorenne ma attualmente non economicamente autosufficiente;
un contributo a Per_1 titolo di assegno divorzile pari ad Euro 150,00 mensili;
un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari ad Euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- Di aver contratto matrimonio con il signor a ER (Albania) in data 17 Parte_2 dicembre 1996, dalla cui unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni: in Per_1 data 5 dicembre 1992, e in data 1 maggio 1997; Persona_2
- il signor è stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile in Pt_1 data 16 ottobre 2021, per il reato di maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minori ex art. 572, co. 1 e 2, c.p., per aver posto in essere reiterate condotte di pagina 2 di 8 maltrattamento con cadenza quasi quotidiana, ed in particolare insulti, minacce, immotivate crisi di gelosia, controllo ossessivo delle abitudini di vita. Le condotte violente e dispotiche del signor si sono rivolte anche nei confronti dei figli Pt_1
(all'epoca minorenni);
- Lo stesso ha abbandonato ormai da anni il tetto coniugale, totalmente disinteressandosi delle questioni economiche relative al sostentamento della propria famiglia;
- Il signor in costanza di matrimonio ha intrattenuto una relazione sentimentale Pt_1 extraconiugale dalla quale nel 2000 è nata una figlia, circostanza scoperta dalla signora solo dopo diversi anni;
Pt_1
- La situazione sin qui descritta fonda la proponibilità del ricorso per lo scioglimento del matrimonio senza previa necessità di ricorrere alla separazione personale tra coniugi ex art. 3, co. 1 lett. (d L. 898/1970;
- La signora è priva di occupazione e percepisce una indennità di invalidità al Parte_1
100%;
- Il signor risulta dipendente presso la Cooperativa Sociale Alboran, sita in Via Pt_2
HI RO (MI), via Enrico Toti n. 6;
- La ricorrente è proprietaria per il 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Melegnano (MI), via Alessandro Manzoni n. 10, in comproprietà con il resistente;
- La ricorrente provvede totalmente al pagamento delle spese condominiali, nonché alle Per spese relative alle utenze, ed al mantenimento del figlio con il quale coabita e che non è economicamente autosufficiente, mentre la figlia nonostante risulti ancora Per_2 nello stato di famiglia originario, convive ormai con il proprio compagno. 1.2. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito il resistente, contestando in fatto quanto dedotto dalla ricorrente, chiedendo: lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra il rigetto delle domande di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del Persona_3 figlio, difettandone i requisiti di legge, con vittoria delle spese di lite. In particolare, a sostegno e fondamento delle proprie eccezioni e domande, il Sig. ha Pt_1 dedotto che:
- la ricostruzione della moglie circa la storia familiare e la situazione lavorativa e reddituale è del tutto distorta;
- il procedimento penale si è concluso a proprio sfavore in quanto lo stesso non è stato in grado di resistere e difendersi nei modi opportuni in quanto era affetto da problemi psicologici che non gli garantivano una lucidità ed una serenità idonee ad affrontare la situazione;
- la moglie ha sempre intrattenuto relazioni extraconiugali e non ha mai lavorato, né si è mai occupata dei figli;
- lo stesso, attualmente, vive presso una fondazione dove conduce un'abitazione in locazione con altri condòmini, ha un lavoro stabile, percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 800,000, è in carico presso il CPS ed è compensato adeguatamente, riuscendo ad pagina 3 di 8 intrattenere relazioni serene;
- lo stesso, nonostante i sacrifici, ha sempre contribuito al mantenimento dell'abitazione familiare, pur non abitandovi;
Per
- il resistente ha costruito una sana relazione con il figlio che spesso pranza o cena da lui in quanto la madre non se ne prende cura;
- la ricorrente ha omesso di documentare tutta la propria situazione economica e lavorativa, omettendo di indicare che in realtà possiede contanti, conti correnti anche in Albania Per intestati a terzi prestanome, ed altre proprietà, nonché ha omesso che il figlio in realtà lavora e percepisce un reddito, seppur basso. 1.3. In occasione della prima udienza dell'8.4.2025, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato “non so precisamente quanto guadagni il ragazzo, dovrei chiederglielo;
adesso non lavora, ha lavorato senza contratto a tempo indeterminato per mesi e mi ha aiutato economicamente a pagare le spese di casa;
IV studia giurisprudenza ed è iscritto da anni”; il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che IV è iscritto a giurisprudenza ha finito gli esami e sta scrivendo la tesi. Il figlio non lavora da settembre 2024, in passato ha lavorato presso un supermercato per qualche mese;
il difensore di parte resistente ha chiesto che controparte depositi tutta la documentazione reddituale mancante e prevista ex art. 473-bis.12 c.p.c.; il resistente ha dedotto che la sig.ra percepisce un assegno INPS di euro 1.200,00 e non di euro 800,00, Per ribadendo l'esistenza di un conto corrente cointesto con su cui confluisce il reddito da locazione dell'immobile in Albania;
il resistente ha manifestato la propria disponibilità ad aiutare il figlio. La casa è cointestata e non vi è un mutuo. Il difensore di parte resistente propone che venga messa in vendita la casa familiare e che il ricavato venga distribuito tra i coniugi. Dichiara di aver depositato telematicamente delibera di ammissione al gratuito patrocinio. I difensori delle parti hanno chiesto la fissazione di udienza ex art. 473-bis.28 con rinuncia ai termini e rinuncia ai provvedimenti provvisori;
il Tribunale ha invitato le parti a depositare entro 15 giorni la documentazione reddituale mancante ex art. 473-bis.12 c.p.c. nonché documentazione inerente all'iscrizione universitaria di IV e libretto dei relativi esami universitari. 1.4. Successivamente il Tribunale ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8.10.2025, concedendo alle partii termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata per verificarsi della condizione prevista dall'art. 3, lett. d), l. 898/1970, a norma del quale lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato (senza la preventiva pronuncia di separazione passata in giudicato) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nel caso di specie, infatti, il sig. è stato condannato con Parte_2
pagina 4 di 8 sentenza divenuta irrevocabile il 16.10.2021 per i reati ex artt. 582, 585 e 572 comma 1 e 2 c.p.c. ai danni della sig.ra alla presenza dei figli minori. Parte_1
3. La domanda di assegnazione della casa familiare e contributo per il mantenimento del figlio Parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare in quanto la sig.ra Parte_1 Per convive con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Inoltre, la ricorrente ha chiesto un contributo paterno per il mantenimento del figlio di importo di euro 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro il resistente ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il figlio risulterebbe economicamente autosufficiente. La domanda di assegnazione della casa familiare unitamente alla domanda di contribuzione Per paterna per il mantenimento di risultano infondate. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegnazione della casa familiare presuppone la stabile dimora del figlio maggiorenne non economicamente indipendente (tra le altre Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14458). Di contro nel caso di specie deve ritenersi che IV risulti economicamente autosufficiente:
- Il ragazzo compirà il 5.12.2025 33 anni, è iscritto alla facoltà di giurisprudenza da 11 anni senza essersi ancora laureato (avendo dato l'ultimo esame in data 29.3.2021, cfr. doc. 18 parte ricorrente);
- IV in passato ha lavorato, ancorchè senza contratto a tempo indeterminato (cfr. CUD 2024 e 2025, doc. 12 parte ricorrente), pertanto è dotato senz'altro di capacità lavorativa. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione alla mancanza di un progetto formativo, “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018). Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza pagina 5 di 8 indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022). Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale) (Cass., Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022). Per Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che risulti economicamente autosufficiente e non abbia diritto a un contributo paterno per il proprio mantenimento.
4. Domanda di assegno divorzile La sig.ra ha inoltre richiesto a titolo di assegno divorzile l'importo di euro 150,00 Parte_1 mensili, deducendo di essere priva di occupazione e di percepire esclusivamente un'indennità di invalidità al 100%. Di contro il resistente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
pagina 6 di 8 Nel caso in esame, pur a fronte di un matrimonio di lunga durata (circa 29 anni), difettano gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge. In particolare, raffrontando i redditi dei coniugi non può ritenersi che la sig.ra sia in Parte_1 una condizion di inadeguatezza dei mezzi o di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive:
- Entrambe le parti sono comproprietarie della casa coniugale, sulla quale non grava alcuna rata di mutuo, che potrebbero mettere in vendita e distribuire il ricavato tra i coniugi;
- La sig.ra risulta titolare di un immobile in Albania, potenzialmente fonte di reddito;
Pt_1
- La ricorrente percepisce una pensione di invalidità che ammonta a euro 800,00 mensili (cfr. doc. 13-16 parte ricorrente);
- Anche il resistente percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa 800,00 euro mensili (cfr. CUD 2024,2025 e buste paga);
- Il resistente viveva presso la Fondazione Castellini con versamento di una retta di euro 250,00 mensili ma l'ospitalità è cessata in data 15.9.2025, con conseguente onere del resistente di trovare un'altra soluzione abitativa;
- Pertanto, la situazione economica delle parti risulta pressochè equivalente;
- Inoltre, non risulta che durante la vita matrimoniale la ricorrente abbia effettuato rinunce lavorative per dedicarsi alla famiglia, risultando dalla documentazione in atti che la stessa, prima della dichiarazione di invalidità, ha sempre lavorato (doc. 7 e 8 parte ricorrente). Conseguentemente deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile.
5. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente e versate in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in capo al resistente senza operare alcuna dimidiazione dei compensi. Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
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Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 17.12.1996 s ER (Albania) (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Melegnano al n. 70 – parte II – serie C – anno 2024);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melegnano (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta le domande formulate da parte ricorrente di assegnazione della casa coniugale, di Per riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne nonché di riconoscimento di un assegno divorzile;
4) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dal resistente, complessivamente liquidate in euro 3.809,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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