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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08.11.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pandullo Parte_1
appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Rosa Maria Laria appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “in accoglimento dell'appello formulato, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 11.11.21, n. 832/2021, per la parte e nei limiti del gravame proposto: a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in Controparte_1
persona del parroco, legale rappresentante p.t., nella causazione del sinistro per cui è causa, ex art.
2051 c.c. e/o l'inadempimento della medesima ex art. 1218 c.c., per le ragioni espresse in premessa
e/o per quelle altre risultanti dall'istruttoria giudiziaria;
b) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni riportate
a seguito del sinistro, della somma di €. 11.550,12, come ripartito in premessa, ovvero nella somma diversa minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo;
c. condannare la convenuta al pagamento di spese
e compensi, anche stragiudiziali, del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “respingere il proposto appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata;
rigettare la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, già negata in I° grado, per le motivazioni esposte al punto 5; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Parte_1 [...]
esponendo che: il 13.01.15, alle ore 20.30 circa, mentre si trovava nel Controparte_2
campo sportivo di proprietà di quest'ultima, dopo un contrasto finito a bordo campo, batteva violentemente la testa contro un palo metallico, posto al suo interno;
che a seguito del forte impatto, si rialzava e, percorsi pochi metri, si accasciava a terra, privo di sensi;
che veniva prontamente trasportato al presidio ospedaliero di Vibo Valentia dove gli veniva diagnosticata “frattura chiusa di altra parte del cranio con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura con perdita di frattura della mastoide destra. Iperdensità ematica T-0 SX come da Esa”; che la responsabilità dell'evento era da addebitarsi alla convenuta, in quanto custode del campo di calcio;
ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 11.550,12, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la eccependo che il sinistro si Controparte_1
era verificato, esclusivamente, per un caso fortuito legato alla normale dinamica del gioco, ossia ad un contrasto tra calciatori.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova testi, veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 802/11, depositata il 11.11.21, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda proposta e compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, proponeva appello affidandolo ai motivi che Parte_1
di seguito saranno esposti. Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
Concludeva come in epigrafe.
Con ordinanza del 18.07.22, la Corte rinviava il giudizio all'udienza del 08.11.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di espletamento di c.t.u., richiesta da . Parte_1
2 A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 14.11.23.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale;
l'appellata provvedeva al deposito anche della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
2.- Con un unico ed articolato motivo, l'appellante censura la sentenza per violazione del principio di cui all'art. 116 c.p.c.; errata valutazione delle deposizioni testimoniali - motivazione erronea e/o inconferente;
omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 188 e 191 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità della in quanto dall'istruttoria CP_1 espletata sarebbe emerso che “il cadeva a terra sul campo di calcio dopo l'impatto con un Pt_1 giocatore”.
La motivazione addotta, oltre ad essere frutto di un'erronea valutazione dell'istruttoria espletata, e dunque delle prove testimoniali, contrasterebbe con la documentazione sanitaria prodotta.
Rileva l'appellante che, durante l'incontro calcistico, riportava “trauma cranico pneumoencefalo, focolaio L-C temporale sx, frattura mastoide dx, otorragia dx”, come risulta dal 3 certificato di ricovero e dimissioni del 20.01.15 dal quale emergerebbe che l'impatto è stato violento come dimostrerebbero le conseguenze riportate.
Dunque - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale - non sarebbe assolutamente emerso dall'istruttoria che egli abbia riportato il trauma cranico a seguito dell'impatto con un giocatore;
nessuno dei testi addotti da parte convenuta, infatti, ha affermato di averlo visto battere la testa con qualcuno.
Nella sentenza, il primo giudice riporta alcuni stralci delle deposizioni testimoniali laddove si legge: “…ho arbitrato la partita in questione…il sig. non ha urtato con il palo posto Parte_1 lato chiesa…mi trovavo al momento della caduta di a circa 20 cm. dai giocatori Parte_1 avendo fischiato il fallo di gioco”; invero, il suddetto teste, , ha precisato che: “il Testimone_1
giocatore si è scontrato con il giocatore finendo immediatamente a Parte_1 Persona_1 terra”.
Inoltre, l'altro teste, , dichiara: “sì, e sono Testimone_2 Persona_1 Parte_1 entrambi saltati per prendere il pallone e c'è stato uno scontro spalla/spalla e è Parte_1 caduto”.
Ed ancora, il teste cugino del parroco - il quale stava assistendo alla partita Testimone_3
a circa 8-10 mt. dal campo, dando le spalle alla casa canonica, afferma: “confermo di aver visto il confronto tra i due che si è concluso a centro campo con la caduta per terra di ”. Parte_1
Infine, anche il teste afferma: “preciso che l'impatto che ha causato Testimone_4
l'incidente per cui è causa è avvenuto tra l'attore e ero vicino nel Parte_1 Controparte_3 campo quando questo accadeva” pur non specificando in che modo sia avvenuto lo scontro.
I testi, dunque hanno fatto riferimento ad uno scontro spalla/spalla che si concludeva con la caduta rovinosa a terra;
nessuno ha dichiarato di aver visto il danneggiato battere la testa.
Ebbene, i testi - secondo l'appellante - non avrebbero potuto riferire di averlo visto battere la testa, considerato che il trauma cranico non era stato provocato dallo scontro con un giocatore, ma dall'urto contro il palo metallico, avvenuto prima del contrasto, riferito dagli stessi.
Il primo giudice, inoltre, ritiene che il teste di parte attrice avrebbe confermato quanto dichiarato dai testi addotti dalla convenuta laddove si legge: “inoltre anche il teste di parte attrice dichiara che …il giocatore di si è scontrato con il giocatore , finendo Parte_1 Persona_1 immediatamente a terra sul campo di calcio”.
Il Giudicante, invero, riporterebbe solo parzialmente la deposizione del teste di parte attrice stravolgendone, completamente, il contenuto.
4 Infatti, entrambi i testi addotti hanno dichiarato che - dopo aver battuto la testa al palo, posto a fianco alla porta (lato Chiesa) - il continuava la corsa e, dopo lo scontro con altro giocatore, Pt_1
cadeva a bordo campo.
Risulterebbe evidente, pertanto, che le lesioni riportate non sono state causate dall'impatto con il giocatore avversario, ma dall'avere, pochi minuti prima dello scontro con quest'ultimo, battuto la testa contro il palo.
Infatti, il teste - che assisteva alla partita, in quanto infortunato - sulla Testimone_5 dinamica dell'incidente ha dichiarato: “io ho visto l'incidente occorso a e che lo stesso Parte_1
si è accasciato poi a centro campo, dopo aver urtato contro un palo posto a fianco alla porta (lato
Chiesa) …ho visto l'impatto tra i giocatori, non conosco il nome di chi affiancava il Parte_2
ribadisco di non conoscere il nome, ma l'impatto avveniva con giocatore della squadra avversaria preciso che quando poi si è accasciato al centro campo, dopo essersi rialzato, al suo fianco vi era un altro giocatore che non era quello dell'impatto…..preciso lo scontro è avvenuto nell'area di porta lato ” (dove per intenderci è collocato il palo metallico contro il quale il ha sbattuto Per_2 Pt_1
la testa)”.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe totalmente trascurato la deposizione del teste Tes_6
, il quale ha riferito quanto segue: “la circostanza la ricordo bene poiché io e il
[...] Parte_1
, più o meno a metà campo, abbiamo iniziato un “contrasto di gioco” e ci siamo scartati
[...] correndo fino a bordo campo vicino la rete lato Chiesa. Il ha perso l'equilibrio a causa di Pt_1
questo contrasto ed è andato a sbattere, senza cadere, ma toccandosi il capo contro un paletto di acciaio. Preciso che ha sbattuto la testa contro il paletto. Il ha poi continuato la corsa verso Pt_1
il centrocampo lì poi è caduto, perdendo i sensi e sono arrivati i soccorritori del 118”.
La convenuta sostiene, erroneamente, che l'occorso sia da ricondurre, esclusivamente, al caso fortuito, ovvero alla normale dinamica del gioco del calcio, segnatamente ad un contrasto di gioco tra calciatori, senza alcun cenno alla dinamica dello scontro e, dunque, alla causa delle lesioni riportate.
La sentenza impugnata risulterebbe viziata, inoltre, perché il primo giudice non ha ammesso la c.t.u. che - attesa la documentazione medica allegata e la natura delle lesioni riportate - avrebbe consentito al giudice di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed accertare la responsabilità della nel determinismo dell'occorso. CP_1
Invero, l'accertamento tecnico avrebbe avuto un contenuto tutt'altro che esplorativo, essendo diretto, attraverso l'analisi della documentazione medica allegata e le deposizioni testimoniali rese, a verificare la compatibilità delle lesioni subite.
3.- L'appello è infondato.
5 Occorre premettere che il , avendo invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c., è tenuto Pt_1
a provare il fatto, il nesso di causalità - ossia la derivazione del danno dalla cosa - nonché il rapporto di fatto custodiale tra la res medesima ed il soggetto individuato come responsabile (Cass. S.U.
20943/22; n. 26142/23; n. 18518/24)
Ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale di Vibo Valentia, il danneggiato non ha dimostrato i presupposti dell'invocata responsabilità in quanto la prova testi - valutata attentamente e scrupolosamente - ne ha confermato la caduta a terra, dopo l'impatto con un giocatore della squadra avversaria.
Si legge, al riguardo, nella motivazione: “l'istruttoria espletata ha confermato sia la dinamica dei fatti, e cioè che il cadeva a terra sul campo di calcio dopo l'impatto con un giocatore, Pt_1
sia che ciò avveniva durante una partita tra dilettanti”.
Giova richiamare il dichiarato testimoniale.
Il primo teste di parte attrice, , ha dichiarato, testualmente: “io e il Testimone_6 [...]
, più o meno a metà campo, abbiamo iniziato un contrasto di gioco e siamo arrivati Parte_1 correndo fino a bordo campo, vicino la rete lato chiesa, il ha perso l'equilibrio a seguito di Pt_1
questo contrasto ed è andato a sbattere, toccandosi il capo, senza cadere, contro un paletto in acciaio…il ha poi continuato la corsa verso il centro campo, lì poi è caduto a terra, perdendo Pt_1
i sensi”.
L'altro teste, , nel riferire di non aver partecipato alla partita, perché Testimone_5 infortunato, ha affermato quanto segue: “ho visto l'incidente occorso a e che lo stesso Parte_1
si è poi accasciato a centro campo dopo aver urtato contro un palo posto a fianco alla porta, lato chiesa…ho visto l'impatto tra i due giocatori, ma non conosco il nome di chi affiancava il . Pt_1
Ribadisco di non conoscere il nome, ma l'impatto è avvenuto con un giocatore della squadra avversaria… lo scontro è avvenuto nell'area di porta, lato chiesa”.
Tra i testi di parte convenuta, , arbitro della partita, ha riferito: “…durante Testimone_1
la partita di calcio del 13.01.15 il sig. si è scontrato con il giocatore Parte_1 [...]
che il giocatore di si è scontrato con il giocatore finendo Persona_3 Parte_1 Persona_1
immediatamente a terra sul campo di calcio” ed ancora: “il sig. non ha urtato con il Parte_1
palo posto lato chiesa ...mi trovavo al momento della caduta di a circa 20 cm. dai Parte_1
giocatori, avendo fischiato il fallo di gioco…confermo che mi trovavo nell'area di gioco lato monte.
Il ....non ha urtato con i pali di recinzione del rettangolo di gioco”. Parte_1
L'altro teste, , organizzatore e giocatore della partita in questione, ha Testimone_4 confermato che l'impatto avveniva - dalla parte opposta alla chiesa - esclusivamente tra Parte_1
e e che: “a seguito dell'impatto avvenuto lato monte, cioè non dal lato della
[...] Persona_1
6 chiesa, ma dalla parte opposta, il non si è rialzato, è ricaduto al centro del campo ed è stato Pt_1 portato in panchina da noi giocatori” aggiungendo, inoltre, che: “l'impatto è avvenuto esclusivamente con l'altro giocatore, il non ha sbattuto contro nessun palo. Io ero vicino Pt_1
nel campo quando questo accadeva. Nessun altro impatto durante la partita è avvenuto tra il Pt_1 ed altri giocatori. A seguito dell'impatto tra il e il , l'attore ha perso i sensi ed un Pt_1 Per_1 altro giocatore lo ha soccorso tirandogli fuori la lingua”.
Il teste ha dichiarato di aver visto il confronto tra il e il Testimone_3 Pt_1 Per_1
conclusosi al centro campo, vicino l'area di rigore lato monte, con la caduta per terra del primo, precisando di aver osservato la partita a circa 9-10 mt dal campo, dando le spalle alla casa canonica.
Infine, il teste ha dichiarato che: e sono Testimone_2 Persona_1 Parte_1 entrambi saltati per prendere il pallone e c'è stato uno scontro spalla/spalla e è Parte_1
caduto. Si trovavano vicino all'area di rigore all'interno del campo …io mi trovavo a circa 5/6 mt. dal punto di impatto, attaccato alla rete e con le spalle agli spogliatoi…ribadisco quanto sopra, non vi è stato alcuno scontro contro il palo…lo scontro è avvenuto nell'area di rigore, lato monte
…preciso ancora una volta che lo scontro è stato con il giocatore ”. Persona_1
Orbene, dal confronto tra le suddette dichiarazioni, appare evidente l'inattendibilità delle deposizioni, rese dai testi addotti da parte attrice, poiché contraddittorie, oltre che incoerenti e generiche.
Il teste riferisce, infatti, di aver avuto un contrasto di gioco con il Tes_6 Pt_1
circostanza, che nessuno degli altri testi ha riferito essendo emerso, pacificamente, che il contrasto è avvenuto con il giocatore , nell'area di rigore del campo di calcio. Persona_1
Anche la deposizione del teste appare contraddittoria laddove fa riferimento Tes_5 all'impatto con un giocatore della squadra avversaria - senza, peraltro, saperne indicare il nome – nonché, all'urto contro un palo, senza specificare con quale parte del corpo il abbia sbattuto. Pt_1
Inoltre, mentre il precisa che il contrasto iniziava a metà campo, il parla di Tes_6 Tes_5 scontro avvenuto nell'area di porta, lato chiesa.
Dirimente si appalesa, invero, la deposizione dell'arbitro che si trovava vicino al - a Pt_1
pochi centimetri di distanza, in quanto stava fischiando un fallo di gioco - ed ha visto lo scontro fisico con il giocatore , avvenuto nell'area di gioco lato monte;
il teste, inoltre, ha precisato Persona_1 che l'attore non ha urtato con i pali di recinzione del rettangolo di gioco.
Dette circostanze sono state, inoltre, confermate da tutti gli altri testi escussi.
Né può rivestire alcun rilievo la documentazione sanitaria prodotta che evidenzia un trauma cranico dovuto allo scontro con l'altro giocatore;
peraltro, il , in sede di refertazione medica, Pt_1
non ha riferito di alcun impatto contro un palo metallico, quale causa delle lesioni riportate.
7 Pertanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, appare evidente che l'evento occorso al danneggiato è riconducibile al c.d. rischio sportivo, rientrando nella normalità del gioco del calcio lo scontro fra due giocatori.
È pacifico, infatti, che il gioco del calcio espone il giocatore ad uno scontro fisico che spesso include violenti impatti con l'avversario che possono determinare anche dei traumi e che esso comporta accettazione del rischio da parte dei soggetti che lo praticano, per cui i danni, eventualmente sofferti, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi, senza che possano essere imputate colpe ad alcuno (ex multis, Cass. n. 1564/97; n. 20597/04; n. 35602/21).
L'occorso, dunque, è stato correttamente ricondotto, sotto il profilo del nesso di causalità, allo scontro con altro giocatore nel corso di una fase del gioco e, dunque, al caso fortuito o accidentale, ovvero alla normale dinamica del gioco del calcio, segnatamente, ad un normale contrasto di gioco tra calciatori.
Pertanto, giustamente, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta così motivando: “la circostanza che l'impatto a seguito del quale il riportava lesioni sia avvenuto tra due Pt_1
giocatori esclude ogni responsabilità in capo alla convenuta anche in considerazione del fatto che sempre i testimoni confermano che il torneo non era stato organizzato dalla parrocchia e che
l'infortunio non è da imputarsi alla inadeguatezza della struttura sportiva per responsabilità del custode”.
La richiesta di ammissione di c.t.u., riproposta dall'appellante non può, dunque, essere accolta.
Si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in favore dell'appellata, secondo i parametri di cui ai DD.MM 55/14 e 147/22, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento
(da €.
5.201 ad €. 26.000), tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, per il pagamento del doppio del contributo unificato di cui all'art 13, 1 quater, DPR 115/02.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 802/21, pubblicata il 11.11.21, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in favore della Parte_1 [...]
in complessivi €.
2.906 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario, Controparte_1
nella misura del 15%, previa distrazione in favore dell'avv. Rosa Maria Laria.
- Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, di cui all'art 13, 1 quater, DPR 115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)
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