CASS
Sentenza 20 gennaio 2022
Sentenza 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2022, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RW AC, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/08/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA IN, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 agosto 2021, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 27 luglio 2021, con cui era stata rigettata la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e sostituzione con gli arresti domiciliari. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2261 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2021 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono l'intrinseca contraddittorietà e la carenza della motivazione, in quanto resa in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., che prevede che il pericolo di reiterazione debba riguardare reati della stessa specie di quello per cui si procede. A detta del Tribunale, l'imputato risulterebbe pericoloso, invece, per il fatto che le trasgressioni alla misura cautelare sarebbero state caratterizzate dalla necessità di incontrare la compagna e la figlia. La misura sostitutiva richiesta, peraltro, avrebbe dovuto avere attuazione in un luogo, quale la casa del padre della compagna dell'imputato, diverso da quello in cui il reato è stato commesso;
luogo la cui disponibilità è sopravvenuta rispetto al tempo dell'aggravamento della misura cautelare. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto espressamente motivare circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'utilizzo di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, a fronteggiare il rischio di reiterazione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano l'intrinseca contraddittorietà e la carenza della motivazione, resa in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., è inammissibile. La norma richiamata individua le esigenze cautelari in presenza delle quali si rede necessaria l'applicazione della relativa misura;
tra di esse, la lettera e evoca il pericolo di reiterazione del reato per le specifiche modalità e circostanze del fatto, per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, aggiungendo l'indicazione che detto pericolo debba essere desunto da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che, dalla documentazione in atti e, più in particolare dall'ordinanza del 28 maggio 2021 del Tribunale di Bologna, emerge che, non di rado, l'imputato era stato protagonista di veementi scontri con la compagna che avevano reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, l'ultimo dei quali ha trovato il suo epilogo nell'arresto. Si tratta, secondo la coerente valutazione del Tribunale, di elementi più che sufficienti a dimostrare la pericolosità dell'imputato e la sussistenza delle relative esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura della custodia carceraria, in 2 quanto la presenza dell'imputato in Bologna non appariva sporadica, ma era invece indice di una violazione del divieto di dimora, tanto che proprio dimorando in Bologna presso la compagna egli aveva posto in essere le condotte che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 275-bis cod. proc. pen., è parimenti inammissibile. Dalla documentazione in atti, risulta che in data 30 novembre 2020, a seguito di convalida dell'arresto per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale applicava al RW la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Bologna. In data 24 febbraio 2021 lo stesso veniva condannato in giudizio direttissimo, esclusa la riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione, oltre alla multa di euro 12.000,00, riconosciute le circostanze generiche e operata la diminuente per il rito. In data 28 maggio 2021 la misura cautelare veniva poi sostituita ex art. 276 cod. proc. pen. con la misura della custodia carceraria, a causa del reiterato ritorno dell'imputato nella città di Bologna, e in particolare dalla Salvati, presso la quale di fatto dimorava, dove peraltro si era in precedenza consumato il delitto per cui si procede, consistente nella detenzione di stupefacente nella camera dell'imputato. Il Tribunale, prendendo le mosse da tale ricostruzione, ne fa logicamente conseguire che i fatti, sopra richiamati, offrono una dimostrazione inconfutabile dell'inaffidabilità del RW, nonché dell'incapacità di attenersi alle blande restrizioni conseguenti alla prima delle misure cautelari applicate nei suoi confronti e, per converso, della necessità di ricorrere a misure maggiormente restrittive della libertà personale in grado di fronteggiare le persistenti esigenze cautelari. Del pari logicamente, precisa che non sussistono nuovi elementi che possano giustificare la revoca della misura in atto e la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, non rilevando a tal fine la sopraggiunta disponibilità dell'abitazione del padre della Salvati, a fronte della grave violazione della misura custodiale inizialmente disposta, accompagnata da pesanti dissidi tra l'imputato e la stessa Salvati che, per la loro entità, rendono in ogni caso inidonea la misura degli arresti domiciliari. 4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a 3 7*, Il Consigliere estensore Il Presidente norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/11/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA IN, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 agosto 2021, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 27 luglio 2021, con cui era stata rigettata la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e sostituzione con gli arresti domiciliari. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 2261 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 24/11/2021 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono l'intrinseca contraddittorietà e la carenza della motivazione, in quanto resa in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., che prevede che il pericolo di reiterazione debba riguardare reati della stessa specie di quello per cui si procede. A detta del Tribunale, l'imputato risulterebbe pericoloso, invece, per il fatto che le trasgressioni alla misura cautelare sarebbero state caratterizzate dalla necessità di incontrare la compagna e la figlia. La misura sostitutiva richiesta, peraltro, avrebbe dovuto avere attuazione in un luogo, quale la casa del padre della compagna dell'imputato, diverso da quello in cui il reato è stato commesso;
luogo la cui disponibilità è sopravvenuta rispetto al tempo dell'aggravamento della misura cautelare. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto espressamente motivare circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'utilizzo di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, a fronteggiare il rischio di reiterazione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano l'intrinseca contraddittorietà e la carenza della motivazione, resa in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., è inammissibile. La norma richiamata individua le esigenze cautelari in presenza delle quali si rede necessaria l'applicazione della relativa misura;
tra di esse, la lettera e evoca il pericolo di reiterazione del reato per le specifiche modalità e circostanze del fatto, per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, aggiungendo l'indicazione che detto pericolo debba essere desunto da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che, dalla documentazione in atti e, più in particolare dall'ordinanza del 28 maggio 2021 del Tribunale di Bologna, emerge che, non di rado, l'imputato era stato protagonista di veementi scontri con la compagna che avevano reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, l'ultimo dei quali ha trovato il suo epilogo nell'arresto. Si tratta, secondo la coerente valutazione del Tribunale, di elementi più che sufficienti a dimostrare la pericolosità dell'imputato e la sussistenza delle relative esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura della custodia carceraria, in 2 quanto la presenza dell'imputato in Bologna non appariva sporadica, ma era invece indice di una violazione del divieto di dimora, tanto che proprio dimorando in Bologna presso la compagna egli aveva posto in essere le condotte che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 275-bis cod. proc. pen., è parimenti inammissibile. Dalla documentazione in atti, risulta che in data 30 novembre 2020, a seguito di convalida dell'arresto per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale applicava al RW la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Bologna. In data 24 febbraio 2021 lo stesso veniva condannato in giudizio direttissimo, esclusa la riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione, oltre alla multa di euro 12.000,00, riconosciute le circostanze generiche e operata la diminuente per il rito. In data 28 maggio 2021 la misura cautelare veniva poi sostituita ex art. 276 cod. proc. pen. con la misura della custodia carceraria, a causa del reiterato ritorno dell'imputato nella città di Bologna, e in particolare dalla Salvati, presso la quale di fatto dimorava, dove peraltro si era in precedenza consumato il delitto per cui si procede, consistente nella detenzione di stupefacente nella camera dell'imputato. Il Tribunale, prendendo le mosse da tale ricostruzione, ne fa logicamente conseguire che i fatti, sopra richiamati, offrono una dimostrazione inconfutabile dell'inaffidabilità del RW, nonché dell'incapacità di attenersi alle blande restrizioni conseguenti alla prima delle misure cautelari applicate nei suoi confronti e, per converso, della necessità di ricorrere a misure maggiormente restrittive della libertà personale in grado di fronteggiare le persistenti esigenze cautelari. Del pari logicamente, precisa che non sussistono nuovi elementi che possano giustificare la revoca della misura in atto e la sua sostituzione con gli arresti domiciliari, non rilevando a tal fine la sopraggiunta disponibilità dell'abitazione del padre della Salvati, a fronte della grave violazione della misura custodiale inizialmente disposta, accompagnata da pesanti dissidi tra l'imputato e la stessa Salvati che, per la loro entità, rendono in ogni caso inidonea la misura degli arresti domiciliari. 4. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a 3 7*, Il Consigliere estensore Il Presidente norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/11/2021.