Articolo 1525 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1525.

(Inadempimento del compratore).

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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