CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1831/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8976/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202302177803813000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12526/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio in data 10 febbraio 2024, della cartella di pagamento in oggetto per versamento del contributo unificato di Euro 157,94 in relazione all'iscrizione a ruolo n.7117/21 presso il Tribunale di Napoli
OR , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per intervenuto pagamento dell'importo e, dunque, infondatezza, per cui ne chiedeva l'annullamento .
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 28 novembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre circa le ragioni alla base della pretesa erariale
, avendo precisato che la ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte US Tributaria di Roma una cartella da omesso versamento del contributo unificato relativo ad un precedente ricorso presso il Tribunale di Napoli
OR , trattandosi di richiesta pervenuta ad EQ US SP da un ente non chiamato in giudizio , il
Ministero di US di Napli OR in Aversa , eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo un semplice esecutore dell'ufficio impositore sopra indicato .
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,SU 7514/2022)e la giurisprudenza di merito alla quale il giudicante ritiene di aderire.
Peraltro l'intervenuto pagamento dell'imposta richiesta comporta il venir meno della richiesta di parte resistente, avendo la contribuente documentato il versamento richiesto.
Le spese di lite vanno compensate in virtu' dell'intervenuto paagmento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico ROBERTO OB
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di US Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8976/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202302177803813000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12526/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'ufficio in data 10 febbraio 2024, della cartella di pagamento in oggetto per versamento del contributo unificato di Euro 157,94 in relazione all'iscrizione a ruolo n.7117/21 presso il Tribunale di Napoli
OR , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per intervenuto pagamento dell'importo e, dunque, infondatezza, per cui ne chiedeva l'annullamento .
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 28 novembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre circa le ragioni alla base della pretesa erariale
, avendo precisato che la ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte US Tributaria di Roma una cartella da omesso versamento del contributo unificato relativo ad un precedente ricorso presso il Tribunale di Napoli
OR , trattandosi di richiesta pervenuta ad EQ US SP da un ente non chiamato in giudizio , il
Ministero di US di Napli OR in Aversa , eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo un semplice esecutore dell'ufficio impositore sopra indicato .
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,SU 7514/2022)e la giurisprudenza di merito alla quale il giudicante ritiene di aderire.
Peraltro l'intervenuto pagamento dell'imposta richiesta comporta il venir meno della richiesta di parte resistente, avendo la contribuente documentato il versamento richiesto.
Le spese di lite vanno compensate in virtu' dell'intervenuto paagmento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA, 28.11.2025 Il Giudice monocratico ROBERTO OB