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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 6093/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n..6093/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6093 /2024 R.G.
promossa da
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico P.T., rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv.
Lara Burtone, presso il cui studio in Catania, via Timoleone 86 ha eletto domicilio,
- ricorrente -
CONTRO (C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_3 rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 593 2024 00008531 24 000 avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione aziende dovute a seguito di note di rettifica, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 1.773,57 inerente i due periodi 04/2023 e 05/2023. Precisava che l'atto impugnato pur indicando i contributi relative alle mensilità di 04/2023 e 05/2023, nella realtà, non riporta alcuna nota di riferimento di alcuna “fonte” posta alla base della pretesa come potrebbe essere per esempio una richiesta di iscrizione, un verbale ispettivo e simili ma fa genericamente riferimento a delle note di rettifica che non indicano a loro volta la motivazione ed il calcolo preciso ed effettivo dei contributi richiesti. Nè è mai seguita una diffida ad adempiere o messa in mora oppure un avviso bonario da parte dell'Ente.
Precisava a tal riguardo che in data 27.12.2023, il contribuente, formulava richiesta di chiarimenti per la nota di rettifica del 29.11.2023, relativa al mese di aprile 2023 di €.846.39 art. 1 per recupero agevolazione" facendo presente che la suddetta nota di rettifica era riferita al periodo in cui l'azienda risultava regolare con il Durc - n. prot. scadenza CP_2 validità per il 12/05/2023. Precisava, quindi, che l' così rispondeva: “L'azienda ha CP_1 ricevuto Durc-per-Agevolazioni Negativo con protocollo INPS_36492186 del 19/06/2023 E' possibile richiedere l'annullamento del all'Ente che ha rilasciato Parte_2 parere negativo se le inadempienze contestate in sede di invito a regolarizzare sono state regolarizzate prima dell'istruttoria negativa. In quel caso, dimostrando che le inadempienze motivanti il parere negativo del Durc erano state regolarizzate prima della data dell'istruttoria, l'Ufficio competente provvederà all'annullamento del Durc-per-Agevolazioni
Negativo. In conseguenza si applicherà l'esito del Durc successivo a quello annullato e, qualora quest'ultimo risulti positivo, la procedura automatica avvierà, il ricalcolo della nota di rettifica”. Eccepiva, quindi, violazione, nonché errata applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006, il quale vieta il godimento di agevolazioni contributive alle aziende che, per determinate irregolarità, sono state oggetto di accertamento o non hanno ottenuto il c.d.
precisando che tuttavia tale norma non giustifica la revoca né il successivo recupero CP_3 degli sgravi conseguiti dall'azienda precedentemente all'accertamento dell'irregolarità.
Richiamava l'art. 4 D.M. del 30.01.2015, a mente del quale, nel caso di omessa sanatoria da parte del contribuente dell'irregolarità riscontrata, fosse prevista la sola comunicazione dell'anomalia contributiva. Solo una volta conclusosi tale procedimento, l' avrebbe CP_1 potuto procedere con la revoca delle agevolazioni contributive a decorrere dal momento dell'accertamento delle suddette irregolarità, non potendo invece disconoscersi quelle precedentemente conseguite in presenza del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”
e comunque senza che fosse stato attivato l'iter di interrogazione amministrativa.
Lamentava, in proposito, il mancato avvio da parte dell'Istituto de quo di un iter avente esito di DURC negativo corrispondente al periodo oggetto di revoca degli sgravi contributivi, ed CP_ ancora, come spettasse all' provare che al momento della concessione dei benefici si erano verificate situazioni di irregolarità tali da ostacolare il rilascio del documento oggetto di causa o da comportare la procedura di interrogazione amministrativa ex art. 4 D.M. 30 gennaio 2015: onere probatorio che, assumeva, l' non avesse mai adempiuto. CP_1
Infine, eccepiva non solo la violazione dell'appena citato art. 4 D.M. 30 gennaio 2015 ma anche quella per mancata o errata applicazione dell'art. 6, comma 10, D.L. n. 338/1989, norma di portata generale che poneva uno sbarramento al recupero dei benefici contributivi e che stabiliva: “Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50%.
Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Concludeva chiedendo: dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'avviso di addebito n.
59320240000853124000 Formato il 24 Maggio 2024 e notificato a mezzo PEC all'indirizzo CP_ di PEC della società il 06.06.2024, emesso dalla sede di Catania, portante un carico di pagamento di €. 1.773,57 a titolo di omesso pagamento contributi gestione aziende, dovute a seguito di note di rettifica DM 10, con ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale. Sospendersi la esecuzione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, attesa la fondatezza del ricorso ed il grave pregiudizio che alla ricorrente deriverebbe da una possibile esecuzione intrapresa, essendo una piccola società. In subordine fissare una udienza per la discussione della sospensione della esecuzione ed una udienza ulteriore per il merito.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale precisava che Controparte_1
l'avviso di addebito impugnato, notificato in data 06/06/2024, aveva ad oggetto
INADEMPIENZE 3057-3058 NOTE DI RETTIFICA DA DM10 per irregolarità contributiva, periodi di riferimento 4-5/2023. Tot. Avviso 1.773,57. Precisava che le note di rettifica di cui al presente Avviso di Addebito, emesse rispettivamente in data 04.12.2023 e 19.01.2024 – con scadenze datate 03.01.2024 e 19.02.2024, sono interessate dalla normativa che subordina la fruibilità delle agevolazioni alla regolarità contributiva (Addebito Art. 1 co. 1175 L.
27.12.2006 N. 296) e che il DURC con esito negativo prot. N. 36492186 trae origine CP_1 da irregolarità nel versamento di contributi e accessori, per l'importo di € 964,32 ed il conseguente invito a regolarizzare risulta notificato il 22.06.2023 mentre il con esito CP_3 negativo prot. N. 37040864 trae origine da irregolarità nel versamento di contributi e CP_1 accessori, per l'importo di € 1.273,58 ed il conseguente invito a regolarizzare risulta notificato il 24.07.2023. Concludeva chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare il difetto di legittimazione della e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga CP_4 fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c.. In via principale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare lo stesso. In via subordinata, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice, confermando il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, differiva la detta causa all'udienza del 28.05.2025”. L'udienza del 28.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di carenza di motivazione che, però, risulta destituita di fondamento. Si osserva a tal riguardo che a norma dell'art. 30 comma 2 del d.l. n.78/2010 “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Nel caso concreto, il titolo per cui è causa contiene tutti gli elementi per la individuazione della natura e della causale dell'addebito, il periodo di contribuzione, l'importo dovuto in forma complessiva e la specifica nel “dettaglio degli addebiti e degli importi”, le somme dovute in forma parziale –detratte quelle versate- con riferimento ai singoli periodi di omissione contributiva unitamente alle conseguenti sanzioni, alle somme aggiuntive e agli oneri di riscossione. La disposizione normativa in parola si limita a prescrivere l'esposizione della “causale del credito”, senza maggiori specificazioni né tanto meno prevede l'allegazione al titolo esecutivo delle note di rettifica ovvero degli avvisi bonari inviati in precedenza.
Esaminando, quindi, il merito della questione oggetto di causa, appare, in primo luogo, necessario ricostruire il contesto normativo di riferimento applicabile alla fattispecie in esame.
La Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1176 dell'art. 1, ha previsto, a partire dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi relativi al pagamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
Il comma 1175 stabilisce infatti che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. L'art. 4 D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 (espressamente rubricato
“Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”), regolamenta poi le modalità̀ di verifica, rilascio e diniego in forma telematica del DURC, così statuendo al comma 1: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità̀ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma
2”.
Appunto “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma
è ispirato ai seguenti criteri: [...] b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell' dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”.
Sul tema, l'art. 4 D.M. 30.01.2015 (“Assenza di regolarità”), attuativo a sua volta dell'art. 4 sopra citato, recita: “Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore
a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art.
7. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Alla luce della suddetta disciplina normativa, si rileva che l' ha svolto attività di recupero CP_1 delle agevolazioni contributive precedentemente concesse ai datori di lavoro che, pur in assenza di un formale provvedimento di diniego di rilascio del DURC all'atto del godimento delle medesime, siano stati in seguito dichiarati dall' inadempienti a causa di irregolarità CP_1 aventi carattere formale.
Ciò posto, è determinante comprendere se l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 debba essere interpretato nel senso che una qualsivoglia irregolarità contributiva implicante il mancato riconoscimento del DURC (ove richiesto) legittimi il recupero di tutti i benefici goduti (anche se l'inadempienza venga contestata dall' solo dopo la fruizione delle agevolazioni CP_1 stesse), ovvero nel senso che l'irregolarità contributiva da cui discende il rilascio di DURC negativo abbia l'effetto esclusivo dell'impossibilità di continuare ad avvalersi dei benefici de quibus.
Invero, in virtù del principio esegetico di tutela dell'affidamento del contribuente, si predilige la seconda soluzione interpretativa, in forza della quale l'art. 1, comma 1175, della predetta legge impedisce per il futuro il godimento di sgravi contributivi alle imprese che – a causa di irregolarità contestate - non abbiano conseguito il DURC ovvero siano state oggetto di accertamento;
non giustificato piuttosto il recupero di benefici fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
“In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 CP_1 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza n. 3636/2021; Tribunale di Chieti, Sez.
Lav. sentenza n. 276/2020).
In merito alla natura eccezionale della suindicata fattispecie sanante, attraverso cui le irregolarità perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 27107 del 25.10.2018 – si è peraltro espressa nei seguenti termini:
“Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza di correntezza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 3 del 18.07.2017 (“Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – attività di vigilanza – recupero benefici “normativi e contributivi”), ha affermato:
“L'assenza del DURC chiaramente determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per il relativo periodo, così come del resto già chiarito dal
Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 33/2013, secondo la quale “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici
“normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.
Pertanto, l'accertata mancanza del DURC – difettando una precipua normativa in senso contrario –comporta si la revoca dei benefici oggetto di causa ma limitatamente al corrispondente periodo di assenza dello stesso;
senza, di contro, determinare un'efficacia retroattiva per i periodi caratterizzati da regolarità contributiva.
Se così non fosse, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva, e ciò determinando una situazione di continua incertezza.
Tale lettura interpretativa è finanche suffragata dal sistema introdotto con il precitato D.M.
30.01.2015 il quale – consentendo alle imprese di verificare online la propria regolarità contributiva e percependo in tempo reale la possibilità o meno di godere di sgravi – dimostra, indipendentemente dalla occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del DURC che ciò che rileva per la fruizione dei benefici è la regolarità contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post in relazione a future possibili inadempienze.
Il combinato disposto tra l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e il D.M. 30.01.2015 permette di ritenere che il rilascio di un DURC negativo precluda in avvenire – e finché perduri la situazione di irregolarità certificata – il godimento in capo all'azienda inadempiente degli sgravi contributivi, senza tuttavia ammettere il recupero retroattivo dei benefici già goduti
Da tanto ne consegue, che colgono nel segno le doglianze del ricorrente in merito alle note di rettifica ivi di seguito elencate, in quanto afferenti periodi di riferimento antecedenti alla data di emissione del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (cfr. doc. “Durc recante
“Data di richiesta 19/06/2023” e “Durc recante “Data di richiesta 23/07/2023)
- nota di rettifica emessa in data 4.12.2023, concernente il periodo di riferimento 04/2023 per l'importo di € € 846,39;
- nota di rettifica emessa in data 14.1.2024, concernente il periodo di riferimento 05/2023 per l'importo di € € 849,88;
Tale conclusione, non è tuttavia sufficiente a definire il giudizio in quanto occorre verificare se, prima della fruizione dello sgravio fiscale la società ricorrente si fosse trovata, comunque, in una situazione di irregolarità (seppure rilevata dall' ex post) tale da impedire CP_1
l'ottenimento del beneficio: da questo punto di vista è, infatti, evidente che la ratio sottesa al beneficio è quella di agevolare, per un verso, l'occupazione di nuovo personale e, al contempo, di riconoscere all'impresa un vantaggio economico di natura premiale legato alla circostanza che essa sia in regola con gli adempimenti sulla medesima gravanti. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass.
18.01.2018 n.1157; conf. Cass. 12.06.2017 n. 14574; Cass. 26.10.2010 n.21898 che ha ribadito l'applicazione del principio di diritto in parola “anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro”).
Nel caso di specie, era onere della parte datoriale dar prova di essersi trovata per ciascuno dei periodi in contestazione, all'atto della fruizione delle agevolazioni, in situazione di regolarità contributiva. Il ricorrente non ha dunque in alcun modo adempiuto all'onere probatorio, gravante sullo stesso, di dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti per la concessione di eventuali sgravi in favore della medesima;
in particolare, con l'odierno ricorso, essa non ha fornito alcuna prova documentale in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento dei benefici contributivi, e di cui non sembra essersi fatto carico nel ricorso.
L'opposizione va pertanto rigettata.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico.
Catania, 28 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n..6093/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6093 /2024 R.G.
promossa da
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico P.T., rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv.
Lara Burtone, presso il cui studio in Catania, via Timoleone 86 ha eletto domicilio,
- ricorrente -
CONTRO (C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_3 rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 593 2024 00008531 24 000 avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione aziende dovute a seguito di note di rettifica, per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 1.773,57 inerente i due periodi 04/2023 e 05/2023. Precisava che l'atto impugnato pur indicando i contributi relative alle mensilità di 04/2023 e 05/2023, nella realtà, non riporta alcuna nota di riferimento di alcuna “fonte” posta alla base della pretesa come potrebbe essere per esempio una richiesta di iscrizione, un verbale ispettivo e simili ma fa genericamente riferimento a delle note di rettifica che non indicano a loro volta la motivazione ed il calcolo preciso ed effettivo dei contributi richiesti. Nè è mai seguita una diffida ad adempiere o messa in mora oppure un avviso bonario da parte dell'Ente.
Precisava a tal riguardo che in data 27.12.2023, il contribuente, formulava richiesta di chiarimenti per la nota di rettifica del 29.11.2023, relativa al mese di aprile 2023 di €.846.39 art. 1 per recupero agevolazione" facendo presente che la suddetta nota di rettifica era riferita al periodo in cui l'azienda risultava regolare con il Durc - n. prot. scadenza CP_2 validità per il 12/05/2023. Precisava, quindi, che l' così rispondeva: “L'azienda ha CP_1 ricevuto Durc-per-Agevolazioni Negativo con protocollo INPS_36492186 del 19/06/2023 E' possibile richiedere l'annullamento del all'Ente che ha rilasciato Parte_2 parere negativo se le inadempienze contestate in sede di invito a regolarizzare sono state regolarizzate prima dell'istruttoria negativa. In quel caso, dimostrando che le inadempienze motivanti il parere negativo del Durc erano state regolarizzate prima della data dell'istruttoria, l'Ufficio competente provvederà all'annullamento del Durc-per-Agevolazioni
Negativo. In conseguenza si applicherà l'esito del Durc successivo a quello annullato e, qualora quest'ultimo risulti positivo, la procedura automatica avvierà, il ricalcolo della nota di rettifica”. Eccepiva, quindi, violazione, nonché errata applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006, il quale vieta il godimento di agevolazioni contributive alle aziende che, per determinate irregolarità, sono state oggetto di accertamento o non hanno ottenuto il c.d.
precisando che tuttavia tale norma non giustifica la revoca né il successivo recupero CP_3 degli sgravi conseguiti dall'azienda precedentemente all'accertamento dell'irregolarità.
Richiamava l'art. 4 D.M. del 30.01.2015, a mente del quale, nel caso di omessa sanatoria da parte del contribuente dell'irregolarità riscontrata, fosse prevista la sola comunicazione dell'anomalia contributiva. Solo una volta conclusosi tale procedimento, l' avrebbe CP_1 potuto procedere con la revoca delle agevolazioni contributive a decorrere dal momento dell'accertamento delle suddette irregolarità, non potendo invece disconoscersi quelle precedentemente conseguite in presenza del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”
e comunque senza che fosse stato attivato l'iter di interrogazione amministrativa.
Lamentava, in proposito, il mancato avvio da parte dell'Istituto de quo di un iter avente esito di DURC negativo corrispondente al periodo oggetto di revoca degli sgravi contributivi, ed CP_ ancora, come spettasse all' provare che al momento della concessione dei benefici si erano verificate situazioni di irregolarità tali da ostacolare il rilascio del documento oggetto di causa o da comportare la procedura di interrogazione amministrativa ex art. 4 D.M. 30 gennaio 2015: onere probatorio che, assumeva, l' non avesse mai adempiuto. CP_1
Infine, eccepiva non solo la violazione dell'appena citato art. 4 D.M. 30 gennaio 2015 ma anche quella per mancata o errata applicazione dell'art. 6, comma 10, D.L. n. 338/1989, norma di portata generale che poneva uno sbarramento al recupero dei benefici contributivi e che stabiliva: “Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50%.
Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Concludeva chiedendo: dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'avviso di addebito n.
59320240000853124000 Formato il 24 Maggio 2024 e notificato a mezzo PEC all'indirizzo CP_ di PEC della società il 06.06.2024, emesso dalla sede di Catania, portante un carico di pagamento di €. 1.773,57 a titolo di omesso pagamento contributi gestione aziende, dovute a seguito di note di rettifica DM 10, con ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale. Sospendersi la esecuzione dell'atto impugnato, inaudita altera parte, attesa la fondatezza del ricorso ed il grave pregiudizio che alla ricorrente deriverebbe da una possibile esecuzione intrapresa, essendo una piccola società. In subordine fissare una udienza per la discussione della sospensione della esecuzione ed una udienza ulteriore per il merito.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale precisava che Controparte_1
l'avviso di addebito impugnato, notificato in data 06/06/2024, aveva ad oggetto
INADEMPIENZE 3057-3058 NOTE DI RETTIFICA DA DM10 per irregolarità contributiva, periodi di riferimento 4-5/2023. Tot. Avviso 1.773,57. Precisava che le note di rettifica di cui al presente Avviso di Addebito, emesse rispettivamente in data 04.12.2023 e 19.01.2024 – con scadenze datate 03.01.2024 e 19.02.2024, sono interessate dalla normativa che subordina la fruibilità delle agevolazioni alla regolarità contributiva (Addebito Art. 1 co. 1175 L.
27.12.2006 N. 296) e che il DURC con esito negativo prot. N. 36492186 trae origine CP_1 da irregolarità nel versamento di contributi e accessori, per l'importo di € 964,32 ed il conseguente invito a regolarizzare risulta notificato il 22.06.2023 mentre il con esito CP_3 negativo prot. N. 37040864 trae origine da irregolarità nel versamento di contributi e CP_1 accessori, per l'importo di € 1.273,58 ed il conseguente invito a regolarizzare risulta notificato il 24.07.2023. Concludeva chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare il difetto di legittimazione della e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga CP_4 fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c.. In via principale, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare lo stesso. In via subordinata, previo rigetto della richiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito ivi citato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice, confermando il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, differiva la detta causa all'udienza del 28.05.2025”. L'udienza del 28.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di carenza di motivazione che, però, risulta destituita di fondamento. Si osserva a tal riguardo che a norma dell'art. 30 comma 2 del d.l. n.78/2010 “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Nel caso concreto, il titolo per cui è causa contiene tutti gli elementi per la individuazione della natura e della causale dell'addebito, il periodo di contribuzione, l'importo dovuto in forma complessiva e la specifica nel “dettaglio degli addebiti e degli importi”, le somme dovute in forma parziale –detratte quelle versate- con riferimento ai singoli periodi di omissione contributiva unitamente alle conseguenti sanzioni, alle somme aggiuntive e agli oneri di riscossione. La disposizione normativa in parola si limita a prescrivere l'esposizione della “causale del credito”, senza maggiori specificazioni né tanto meno prevede l'allegazione al titolo esecutivo delle note di rettifica ovvero degli avvisi bonari inviati in precedenza.
Esaminando, quindi, il merito della questione oggetto di causa, appare, in primo luogo, necessario ricostruire il contesto normativo di riferimento applicabile alla fattispecie in esame.
La Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1176 dell'art. 1, ha previsto, a partire dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi relativi al pagamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
Il comma 1175 stabilisce infatti che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. L'art. 4 D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 (espressamente rubricato
“Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”), regolamenta poi le modalità̀ di verifica, rilascio e diniego in forma telematica del DURC, così statuendo al comma 1: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità̀ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma
2”.
Appunto “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma
è ispirato ai seguenti criteri: [...] b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell' dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”.
Sul tema, l'art. 4 D.M. 30.01.2015 (“Assenza di regolarità”), attuativo a sua volta dell'art. 4 sopra citato, recita: “Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore
a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art.
7. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Alla luce della suddetta disciplina normativa, si rileva che l' ha svolto attività di recupero CP_1 delle agevolazioni contributive precedentemente concesse ai datori di lavoro che, pur in assenza di un formale provvedimento di diniego di rilascio del DURC all'atto del godimento delle medesime, siano stati in seguito dichiarati dall' inadempienti a causa di irregolarità CP_1 aventi carattere formale.
Ciò posto, è determinante comprendere se l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 debba essere interpretato nel senso che una qualsivoglia irregolarità contributiva implicante il mancato riconoscimento del DURC (ove richiesto) legittimi il recupero di tutti i benefici goduti (anche se l'inadempienza venga contestata dall' solo dopo la fruizione delle agevolazioni CP_1 stesse), ovvero nel senso che l'irregolarità contributiva da cui discende il rilascio di DURC negativo abbia l'effetto esclusivo dell'impossibilità di continuare ad avvalersi dei benefici de quibus.
Invero, in virtù del principio esegetico di tutela dell'affidamento del contribuente, si predilige la seconda soluzione interpretativa, in forza della quale l'art. 1, comma 1175, della predetta legge impedisce per il futuro il godimento di sgravi contributivi alle imprese che – a causa di irregolarità contestate - non abbiano conseguito il DURC ovvero siano state oggetto di accertamento;
non giustificato piuttosto il recupero di benefici fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
“In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 CP_1 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza n. 3636/2021; Tribunale di Chieti, Sez.
Lav. sentenza n. 276/2020).
In merito alla natura eccezionale della suindicata fattispecie sanante, attraverso cui le irregolarità perdono la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 27107 del 25.10.2018 – si è peraltro espressa nei seguenti termini:
“Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza di correntezza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 3 del 18.07.2017 (“Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 – attività di vigilanza – recupero benefici “normativi e contributivi”), ha affermato:
“L'assenza del DURC chiaramente determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per il relativo periodo, così come del resto già chiarito dal
Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 33/2013, secondo la quale “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l'impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici
“normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.
Pertanto, l'accertata mancanza del DURC – difettando una precipua normativa in senso contrario –comporta si la revoca dei benefici oggetto di causa ma limitatamente al corrispondente periodo di assenza dello stesso;
senza, di contro, determinare un'efficacia retroattiva per i periodi caratterizzati da regolarità contributiva.
Se così non fosse, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva, e ciò determinando una situazione di continua incertezza.
Tale lettura interpretativa è finanche suffragata dal sistema introdotto con il precitato D.M.
30.01.2015 il quale – consentendo alle imprese di verificare online la propria regolarità contributiva e percependo in tempo reale la possibilità o meno di godere di sgravi – dimostra, indipendentemente dalla occasionalità delle verifiche e delle richieste di rilascio del DURC che ciò che rileva per la fruizione dei benefici è la regolarità contributiva riferita al periodo di effettivo godimento da individuarsi in relazione alle denunce mensili e senza possibilità di decadenza ex post in relazione a future possibili inadempienze.
Il combinato disposto tra l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e il D.M. 30.01.2015 permette di ritenere che il rilascio di un DURC negativo precluda in avvenire – e finché perduri la situazione di irregolarità certificata – il godimento in capo all'azienda inadempiente degli sgravi contributivi, senza tuttavia ammettere il recupero retroattivo dei benefici già goduti
Da tanto ne consegue, che colgono nel segno le doglianze del ricorrente in merito alle note di rettifica ivi di seguito elencate, in quanto afferenti periodi di riferimento antecedenti alla data di emissione del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (cfr. doc. “Durc recante
“Data di richiesta 19/06/2023” e “Durc recante “Data di richiesta 23/07/2023)
- nota di rettifica emessa in data 4.12.2023, concernente il periodo di riferimento 04/2023 per l'importo di € € 846,39;
- nota di rettifica emessa in data 14.1.2024, concernente il periodo di riferimento 05/2023 per l'importo di € € 849,88;
Tale conclusione, non è tuttavia sufficiente a definire il giudizio in quanto occorre verificare se, prima della fruizione dello sgravio fiscale la società ricorrente si fosse trovata, comunque, in una situazione di irregolarità (seppure rilevata dall' ex post) tale da impedire CP_1
l'ottenimento del beneficio: da questo punto di vista è, infatti, evidente che la ratio sottesa al beneficio è quella di agevolare, per un verso, l'occupazione di nuovo personale e, al contempo, di riconoscere all'impresa un vantaggio economico di natura premiale legato alla circostanza che essa sia in regola con gli adempimenti sulla medesima gravanti. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cass.
18.01.2018 n.1157; conf. Cass. 12.06.2017 n. 14574; Cass. 26.10.2010 n.21898 che ha ribadito l'applicazione del principio di diritto in parola “anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro”).
Nel caso di specie, era onere della parte datoriale dar prova di essersi trovata per ciascuno dei periodi in contestazione, all'atto della fruizione delle agevolazioni, in situazione di regolarità contributiva. Il ricorrente non ha dunque in alcun modo adempiuto all'onere probatorio, gravante sullo stesso, di dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti per la concessione di eventuali sgravi in favore della medesima;
in particolare, con l'odierno ricorso, essa non ha fornito alcuna prova documentale in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il riconoscimento dei benefici contributivi, e di cui non sembra essersi fatto carico nel ricorso.
L'opposizione va pertanto rigettata.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico.
Catania, 28 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011