Articolo 2 della Legge 3 maggio 1966, n. 437
Articolo 1
Versione
10 luglio 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.

Entrata in vigore il 10 luglio 1966