Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.