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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1092/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Martina Guenzi - Presidente dott. Vittorio Cobianchi - Giudice dott.ssa Elvira Puleio - Giudice relatore sentite le parti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente D E C R E T O nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. r. g. 289/2021, vertente TRA appresentata e difeso dall'avv. Cappuccilli Alessandra e per procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo;
Reclamante
E
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dai dott. Luciana Angelone e Giovanni Laviscio Reclamato
Oggetto: reclamo avverso iscrizione ipotecaria con riserva.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 2674 bis c. c.e 113 ter disp. att. c.c., Parte_2 rappresentata da si opponeva all'iscrizio Parte_1
RG 1472 RP 75 della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria avvenuta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Isernia in data 21.4.2004 ai nn. 1604 RG e 156 RP. A sostegno dell'opposizione, sosteneva che la richiesta di rinnovazione dell'ipoteca fosse giunta presso l'Ufficio in data 19.4.2024 (venerdì), quindi, prima che scadesse il termine ventennale (2847 c.c.) di efficacia dell'iscrizione (21.4.2024). Il Conservatore ha ritenuto che il plico fosse pervenuto oltre il termine, per cui, su richiesta dell'istante –richiesta motivata dalla necessità di ottenere comunque il rinnovo della formalità -, il 22.4.2024, primo giorno lavorativo utile, iscriveva la formalità di rinnovazione “con riserva”; tuttavia, la formalità doveva essere iscritta senza apposizione della riserva in quanto il termine scadente in giorno festivo deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo per effetto di un principio ritenuto di carattere generale nel nostro Ordinamento che si trae dagli artt. 1187, 2° comma, c.c. e 2963 c.c. e 155, 4° comma, c.p.c. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la correttezza dell'operato dell'Agenzia. La causa giungeva quindi alla discussione all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
*** 2. Nel merito, il reclamo è infondato e deve essere, di conseguenza, rigettato. In via generale, è opportuno ricordare brevemente che, ai sensi dell'art. 2847 c.c., l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Si ritiene pacificamente, in dottrina ed in giurisprudenza, che il termine ventennale non sia né un termine di durata dell'ipoteca, che può essere rinnovata un numero illimitato di volte, né un termine di prescrizione, non avendo lo scopo di reagire al mancato esercizio del diritto, né un termine di decadenza, non mirando ad assicurare un rapido esercizio del diritto;
esso è definito termine di perenzione. Alla luce di tale peculiare ricostruzione, risulta altresì pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che si tratti di termine non suscettibile né di sospensione né di interruzione, neppure a opera di una procedura esecutiva;
in sostanza, il predetto termine di perenzione può essere interrotto dalla sola rinnovazione (Cass. civ. Sez. III, 14 maggio 2012, n. 7498-Cass. civ. Sez. I, 1° aprile 2011, n. 7570 All. 5). Nel calcolo del "termine" non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, e la perenzione si verifica con lo spirare del giorno finale;
se il dies ad quem fosse festivo e, pertanto, l'ufficio fosse chiuso (come nel caso in esame), il creditore dovrebbe provvedere alla rinnovazione il giorno precedente non potendosi, in materia di perenzione, interpretare la disposizione codicistica dettata dall' art. 2847 c.c. per analogia, ovvero riferendosi alla materia della prescrizione o della decadenza: in tema di perenzione il tempo è continuo. Se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada il detto termine, cessa di avere effetto: la stessa è perenta. Ai sensi dell'art. 2848 c.c., nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo 2847 c.c., il creditore può procedere a nuova iscrizione;
in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova Iscrizione non può essere richiesta e presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. Orbene, nel caso in esame, risulta che, successivamente all'iscrizione dell'ipoteca originaria iscritta in data 21.04.2004 al R.P. 156 - la quasi totalità degli immobili è stata trasferita dall'originario debitore ipotecario, a Controparte_1 terzi acquirenti con distinti atti notarili ta Conservatoria dei RR.II., in particolare:
1) Trascrizione del 14.03.2024 R.P. 899;
2) Trascrizione del 20.05.2019 R.P. 1310;
3) Trascrizione del 20.09.2018 R.P. 2440 (si allegano le distinte note di trascrizione - All. 6). A seguito di tali atti notarili, debitamente trascritti, i beni ipotecati risultano trasferiti alla Società Amica Srl, con sede in Venafro, ed alla sig.ra (nata a [...] il Parte_3
16.03.1956) - (Vedi le succitate Note di Trascrizione, Tale circostanza risulta, innanzitutto, dai Registri Immobiliari ed è stata, inoltre, correttamente indicata nella richiesta di rinnovo ipotecario dal soggetto Richiedente. È da sottolineare che questo contesto risulta nodale nel caso in esame, perché solo in caso di Rinnovazione Ipotecaria ex art. 2847 c.c. l'ipoteca può essere richiesta e presa anche a carico dei successivi terzi acquirenti dei beni ipotecati (oltre che nei confronti dell'originario debitore/datore di ipoteca); viceversa, nel caso in cui fosse corretta l'interpretazione della perenzione e quindi non si trattasse di rinnovazione ma di nuova iscrizione ex art. 2848 c.c., il Richiedente la formalità ipotecaria non potrebbe inserire in nota di iscrizione i beni immobili traferiti a terzi con atti trascritti (e pertanto ad esso opponibili a seguito della perenzione dell'ipoteca originaria), ma dovrebbe limitare la nuova iscrizione al soli beni, eventualmente, rimasti in proprietà (o altro diritto reale suscettibile di ipoteca) in capo all'originario debitore iscritto - incorrendo, in caso contrario, in responsabilità per erronea iscrizione ipotecaria (sebbene superfluo è opportuno precisare che la Conservatoria dei RR.II. non è, ovviamente, tenuta a determinare la "titolarità" dei beni in sede di richiesta di iscrizione, rinnovazione o nuova iscrizione). Riassumendo, correttamente l'Ufficio, avendo riscontrato il decorso del termine ventennale di perenzione, considerata la natura del termine e la sua non diretta equiparabilità al termine di prescrizione e/o decadenza (ricostruzione confermata dalla dottrina ipotecaria nonché dalla Giurisprudenza della Cassazione, su richiamata, occupatasi della materia), e tenuto, altresì, conto che la medesima giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non applicabili tipici istituti afferenti alla prescrizione, ovvero la sospensione e l'interruzione del termine - con ciò sottolineando in sostanza l'asimmetria della disciplina del termine di perenzione rispetto al termine di prescrizione e l'impossibilità di equiparare tout court la disciplina della perenzione a quella della prescrizione - ha ritenuto prudente far presente tali circostanze al Richiedente e far valutare l'opportunità di richiedere l'iscrizione con riserva. In tal modo si è tutelato sia l'interesse della Parte Richiedente la formalità ipotecaria, la quale ottiene immediatamente l'iscrizione sebbene con riserva, sia quello dei terzi acquirenti i quali, nel caso in cui venga rigettato il ricorso avverso la riserva apposta, vedranno non vincolati/vincolabili, in base all'originario titolo, i beni immobili acquistati con atti successivamente trascritti nei RR. II. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 3. Considerata la natura di Volontaria Giurisdizione del procedimento avverso la trascrizione con riserva e/o il rifiuto di trascrizione, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi ma il regolamento secondo Legge dell'interesse pubblico alla corretta Pubblicità Immobiliare, e non essendo, pertanto, ravvisabile una parte vittoriosa e una soccombente, nulla si dispone sulle spese. Tuttavia, sussistono i presupposti per cui il reclamante sia condannato al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 d. P. R. spese giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- Nulla sulle spese;
- Condanna il reclamante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d. P. R. spese giustizia.
Si comunichi. Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
- Il Giudice rel./est.
- Dr.ssa Elvira Puleio
- Il Presidente
- Dr.ssa Martina Guenzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Martina Guenzi - Presidente dott. Vittorio Cobianchi - Giudice dott.ssa Elvira Puleio - Giudice relatore sentite le parti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato il seguente D E C R E T O nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. r. g. 289/2021, vertente TRA appresentata e difeso dall'avv. Cappuccilli Alessandra e per procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo;
Reclamante
E
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dai dott. Luciana Angelone e Giovanni Laviscio Reclamato
Oggetto: reclamo avverso iscrizione ipotecaria con riserva.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con reclamo ex art. 2674 bis c. c.e 113 ter disp. att. c.c., Parte_2 rappresentata da si opponeva all'iscrizio Parte_1
RG 1472 RP 75 della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria avvenuta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Isernia in data 21.4.2004 ai nn. 1604 RG e 156 RP. A sostegno dell'opposizione, sosteneva che la richiesta di rinnovazione dell'ipoteca fosse giunta presso l'Ufficio in data 19.4.2024 (venerdì), quindi, prima che scadesse il termine ventennale (2847 c.c.) di efficacia dell'iscrizione (21.4.2024). Il Conservatore ha ritenuto che il plico fosse pervenuto oltre il termine, per cui, su richiesta dell'istante –richiesta motivata dalla necessità di ottenere comunque il rinnovo della formalità -, il 22.4.2024, primo giorno lavorativo utile, iscriveva la formalità di rinnovazione “con riserva”; tuttavia, la formalità doveva essere iscritta senza apposizione della riserva in quanto il termine scadente in giorno festivo deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo per effetto di un principio ritenuto di carattere generale nel nostro Ordinamento che si trae dagli artt. 1187, 2° comma, c.c. e 2963 c.c. e 155, 4° comma, c.p.c. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la correttezza dell'operato dell'Agenzia. La causa giungeva quindi alla discussione all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
*** 2. Nel merito, il reclamo è infondato e deve essere, di conseguenza, rigettato. In via generale, è opportuno ricordare brevemente che, ai sensi dell'art. 2847 c.c., l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Si ritiene pacificamente, in dottrina ed in giurisprudenza, che il termine ventennale non sia né un termine di durata dell'ipoteca, che può essere rinnovata un numero illimitato di volte, né un termine di prescrizione, non avendo lo scopo di reagire al mancato esercizio del diritto, né un termine di decadenza, non mirando ad assicurare un rapido esercizio del diritto;
esso è definito termine di perenzione. Alla luce di tale peculiare ricostruzione, risulta altresì pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che si tratti di termine non suscettibile né di sospensione né di interruzione, neppure a opera di una procedura esecutiva;
in sostanza, il predetto termine di perenzione può essere interrotto dalla sola rinnovazione (Cass. civ. Sez. III, 14 maggio 2012, n. 7498-Cass. civ. Sez. I, 1° aprile 2011, n. 7570 All. 5). Nel calcolo del "termine" non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, e la perenzione si verifica con lo spirare del giorno finale;
se il dies ad quem fosse festivo e, pertanto, l'ufficio fosse chiuso (come nel caso in esame), il creditore dovrebbe provvedere alla rinnovazione il giorno precedente non potendosi, in materia di perenzione, interpretare la disposizione codicistica dettata dall' art. 2847 c.c. per analogia, ovvero riferendosi alla materia della prescrizione o della decadenza: in tema di perenzione il tempo è continuo. Se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada il detto termine, cessa di avere effetto: la stessa è perenta. Ai sensi dell'art. 2848 c.c., nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo 2847 c.c., il creditore può procedere a nuova iscrizione;
in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova Iscrizione non può essere richiesta e presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. Orbene, nel caso in esame, risulta che, successivamente all'iscrizione dell'ipoteca originaria iscritta in data 21.04.2004 al R.P. 156 - la quasi totalità degli immobili è stata trasferita dall'originario debitore ipotecario, a Controparte_1 terzi acquirenti con distinti atti notarili ta Conservatoria dei RR.II., in particolare:
1) Trascrizione del 14.03.2024 R.P. 899;
2) Trascrizione del 20.05.2019 R.P. 1310;
3) Trascrizione del 20.09.2018 R.P. 2440 (si allegano le distinte note di trascrizione - All. 6). A seguito di tali atti notarili, debitamente trascritti, i beni ipotecati risultano trasferiti alla Società Amica Srl, con sede in Venafro, ed alla sig.ra (nata a [...] il Parte_3
16.03.1956) - (Vedi le succitate Note di Trascrizione, Tale circostanza risulta, innanzitutto, dai Registri Immobiliari ed è stata, inoltre, correttamente indicata nella richiesta di rinnovo ipotecario dal soggetto Richiedente. È da sottolineare che questo contesto risulta nodale nel caso in esame, perché solo in caso di Rinnovazione Ipotecaria ex art. 2847 c.c. l'ipoteca può essere richiesta e presa anche a carico dei successivi terzi acquirenti dei beni ipotecati (oltre che nei confronti dell'originario debitore/datore di ipoteca); viceversa, nel caso in cui fosse corretta l'interpretazione della perenzione e quindi non si trattasse di rinnovazione ma di nuova iscrizione ex art. 2848 c.c., il Richiedente la formalità ipotecaria non potrebbe inserire in nota di iscrizione i beni immobili traferiti a terzi con atti trascritti (e pertanto ad esso opponibili a seguito della perenzione dell'ipoteca originaria), ma dovrebbe limitare la nuova iscrizione al soli beni, eventualmente, rimasti in proprietà (o altro diritto reale suscettibile di ipoteca) in capo all'originario debitore iscritto - incorrendo, in caso contrario, in responsabilità per erronea iscrizione ipotecaria (sebbene superfluo è opportuno precisare che la Conservatoria dei RR.II. non è, ovviamente, tenuta a determinare la "titolarità" dei beni in sede di richiesta di iscrizione, rinnovazione o nuova iscrizione). Riassumendo, correttamente l'Ufficio, avendo riscontrato il decorso del termine ventennale di perenzione, considerata la natura del termine e la sua non diretta equiparabilità al termine di prescrizione e/o decadenza (ricostruzione confermata dalla dottrina ipotecaria nonché dalla Giurisprudenza della Cassazione, su richiamata, occupatasi della materia), e tenuto, altresì, conto che la medesima giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non applicabili tipici istituti afferenti alla prescrizione, ovvero la sospensione e l'interruzione del termine - con ciò sottolineando in sostanza l'asimmetria della disciplina del termine di perenzione rispetto al termine di prescrizione e l'impossibilità di equiparare tout court la disciplina della perenzione a quella della prescrizione - ha ritenuto prudente far presente tali circostanze al Richiedente e far valutare l'opportunità di richiedere l'iscrizione con riserva. In tal modo si è tutelato sia l'interesse della Parte Richiedente la formalità ipotecaria, la quale ottiene immediatamente l'iscrizione sebbene con riserva, sia quello dei terzi acquirenti i quali, nel caso in cui venga rigettato il ricorso avverso la riserva apposta, vedranno non vincolati/vincolabili, in base all'originario titolo, i beni immobili acquistati con atti successivamente trascritti nei RR. II. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 3. Considerata la natura di Volontaria Giurisdizione del procedimento avverso la trascrizione con riserva e/o il rifiuto di trascrizione, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi ma il regolamento secondo Legge dell'interesse pubblico alla corretta Pubblicità Immobiliare, e non essendo, pertanto, ravvisabile una parte vittoriosa e una soccombente, nulla si dispone sulle spese. Tuttavia, sussistono i presupposti per cui il reclamante sia condannato al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 d. P. R. spese giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- Nulla sulle spese;
- Condanna il reclamante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d. P. R. spese giustizia.
Si comunichi. Così deciso in Isernia nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
- Il Giudice rel./est.
- Dr.ssa Elvira Puleio
- Il Presidente
- Dr.ssa Martina Guenzi