CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 522 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1
NA e IZ DA e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cuma, 28
Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n.
11, domicilia per legge
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 07.03.2024, Parte_1
proponeva appello averso la sentenza n. 5206/23, pubblicata il
[...]
14.09.2023, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di condanna dell' resistente al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 568.075,68 a titolo di differenze retributive e TFR maturato, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato instauratosi dal 28.07.2005 con mansioni di dirigente medico di chirurgia generale, stante l'illegittimità dei contratti di durata annuale del 28.07.2005 e del 13.10.2006, e successive proroghe, di prestazione d'opera professionale di natura autonoma stipulati ex art. 7 d.lgs 165/2001 e art. 2222 cod. civ. L'appellante ha censurato la decisione sostenendo l'erronea valutazione delle richieste formulate nel ricorso di prime cure, che, attraverso l'impugnativa dei due contratti di prestazione professionale a termine stipulati con l' resistente, CP_1
era volto al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. ed alla connessa tutela previdenziale, stante la natura subordinata in via di fatto della prestazione lavorativa svolta.
Erronea era anche la decisione che aveva fatto applicazione dell'art. 2113 c.c. nonostante l'impugnativa di tale rinuncia effettuata nei termini di legge;
doveva, infatti, escludersi che, con la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, egli avesse rinunciato ai diritti di natura retributiva ex art. 2126 c.c., dopo avere partecipato alla procedura selettiva riservata in via esclusiva a chi era titolare di un rapporto di lavoro flessibile.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento integrale delle domande di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l' appellata chiedeva il rigetto Controparte_1
del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva, riproponendo le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in primo grado.
Quindi, all'esito dell'udienza, lette le note di trattazione scritta delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte ha deciso con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Intende, infatti, questo Collegio di condividere le precedenti pronunce di questa stessa Corte su analoghe questioni (v. sent. n. 2357/2024 prodotta da parte appellata).
L'odierno impugnante ha agito in giudizio sostenendo che i rapporti di collaborazione autonoma che lo hanno legato all'Azienda dal luglio 2005, in virtù di due successivi incarichi di prestazione professionale, ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001
e art. 2222 ss. c.c.), e relative proroghe, dissimulerebbero, in realtà, un unico, ininterrotto, rapporto di lavoro subordinato;
di qui il suo diritto alla tutela retributiva e previdenziale di cui all'art. 2126 c.c. ed alla ricostruzione della carriera.
Il Tribunale, premesso correttamente che non era possibile la conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato e la chiesta ricostruzione della carriera stante il divieto ex art. 36 d.lgs 165/2001, ha sostanzialmente disatteso la domanda evidenziando che “con la stipula del contratto a tempo indeterminato dell'8.11.2019 deve ragionevolmente configurarsi un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co inidonea giustificare legittimare l'azione proposta con il ricorso in esame.
Ragionare diversamente condurrebbe, per l'ipotizzata conversione di un rapporto diverso dal co.co.co, al travolgimento del rapporto di impiego instaurato per il venir meno del presupposto della sua stipula”.
Di tanto si duole l'impugnante, il quale censura la ritenuta idoneità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l' a costituire Controparte_1 valida rinunzia, non più impugnabile, a norma dell'art. 2113, co.2, c.c., sia implicitamente, quale accettazione tacita del pregresso rapporto di collaborazione, sia espressamente, in virtù dell'operare della clausola di cui all'art. 8 del predetto contratto.
Ora a prescindere dalla validità o meno dell'impugnazione della intervenuta rinuncia (la cui produzione è stata anche contestata dalla controparte che ne ha rimarcato la tardività) la motivazione a sostegno della decisione (che sulla transazione non si è pronunciata) appare assolutamente condivisibile e idonea a superare le suddette eccezioni.
Ed invero, il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato attualmente intercorrente tra il e l'Azienda ospedaliera si è Parte_1
instaurato solo ed esclusivamente a seguito di un concorso pubblico bandito con delibera n. 524/2019, ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, che prevede, quale requisito essenziale per la partecipazione al predetto concorso, la titolarità di un rapporto di lavoro flessibile.
I due distinti rapporti di lavoro (quello flessibile e quello instauratosi dopo la stipula del contratto di lavoro dipendente) non possono essere assolutamente considerati unitariamente, come vorrebbe parte appellante, ostandovi la previsione dell'art. 36
d.lgs 165/01, come già evidenziato correttamente dal Tribunale e come riconosciuto dallo stesso appellante, che sostiene di avere agito solo per far valere la tutela del rapporto di lavoro di fatto garantita dall'art. 2126 c.c.
Nessun ingresso, pertanto, possono trovare nel presente giudizio le pretese dell'appellante volte all'ottenimento di una inammissibile ricostruzione di carriera, del pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate, ivi comprese l'indennità di ferie ed il trattamento di fine rapporto, non senza evidenziare la parziale fondatezza anche della riformulata eccezione di prescrizione fatta valere dalla azienda resistente e rimasta assorbita dalla decisione impugnata.
Ed invero, per completezza, non può che affermarsi, in ogni caso, anche l'intervenuta prescrizione di tutto quanto rivendicato per il periodo antecedente al quinquennio dall'atto di messa in mora del febbraio 2021, atteso che la prescrizione, nel caso concreto, non può che decorrere in corso di rapporto (cfr recente Cass.
n.2023/36197).
Da tutte le argomentazioni sopra svolte discende in conclusione il rigetto dell'appello, con la conferma dell'impugnata sentenza.
Anche le spese del presente grado si compensano attesa la particolarità della questione esaminata e le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR
n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 30.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro