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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1750/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Rosarno, del foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Rosarno (RC), Via Trapani
n. 25 giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede Controparte_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Adornato,
Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37875/7313 del 22.3.2024, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità
(art. 1 L. 12.6.1984 n. 222)”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n.
222).
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n. 222).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. Persona_2
relazione scritta depositata in data il 20.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “la sig,ra non presenta alcun Parte_2
deficit statico-dinamico limitante la capacità deambulatoria né la stessa presenta deficit neuro-cognitivo. Pertanto, si conferma che la periziata è soggetto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa del 100% senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Relativamente allo stato di handicap, in merito al quale il sottoscritto non si è espresso, ma integra con la presente nota in calce, si prende atto che le patologie di cui è affetta la ricorrente determinino minorazione esclusivamente fisica ma che non rende assolutamente necessario instaurare intervento assistenziale permanente, continautivo e globale. Per cui la sig.ra
è soggetto portatore di handicap non grave ai sensi Parte_2
del comma 1 art. 3 Lg. 104/92.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente, seppur specifiche e dettagliate, risultano del tutto destituite di fondamento avendo in ogni caso alle stesse già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale, non risultando pertanto in alcun modo idonee a scalfire la correttezza della valutazione effettuata nell'elaborato peritale.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del dott. ) Persona_3
Palmi, 18/01/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Rosarno, del foro di Palmi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Rosarno (RC), Via Trapani
n. 25 giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede Controparte_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Adornato,
Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1
37875/7313 del 22.3.2024, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo
e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità
(art. 1 L. 12.6.1984 n. 222)”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n.
222).
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n. 222).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. Persona_2
relazione scritta depositata in data il 20.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “la sig,ra non presenta alcun Parte_2
deficit statico-dinamico limitante la capacità deambulatoria né la stessa presenta deficit neuro-cognitivo. Pertanto, si conferma che la periziata è soggetto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa del 100% senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Relativamente allo stato di handicap, in merito al quale il sottoscritto non si è espresso, ma integra con la presente nota in calce, si prende atto che le patologie di cui è affetta la ricorrente determinino minorazione esclusivamente fisica ma che non rende assolutamente necessario instaurare intervento assistenziale permanente, continautivo e globale. Per cui la sig.ra
è soggetto portatore di handicap non grave ai sensi Parte_2
del comma 1 art. 3 Lg. 104/92.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della
Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente, seppur specifiche e dettagliate, risultano del tutto destituite di fondamento avendo in ogni caso alle stesse già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale, non risultando pertanto in alcun modo idonee a scalfire la correttezza della valutazione effettuata nell'elaborato peritale.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di CP_1
euro 280,00 a favore del dott. ) Persona_3
Palmi, 18/01/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti