Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, proposto da
CE MI, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli1, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza,
della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 242/2024, depositata il 10 aprile 2024, resa nel giudizio r.g. 2156/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ZI in data 10 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il professor CE MI, odierno ricorrente, con ricorso R.G. n. 2156/2023 ha adito il Tribunale di Teramo per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 500,00 per ognuno degli anni puntualmente indicati in ricorso quale contributo alla formazione professionale.
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 242/2024 del 10 aprile 2024 di cui in epigrafe, ha accolto il sopra menzionato ricorso accertando e dichiarando il diritto dell’odierno ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentir il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui, della Carta Elettronica del Docente al professor CE.
La sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Teramo è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito da parte ricorrente in data 15 aprile 2024 via pec e la stessa non è stata impugnata dal predetto Ministero ed ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato, come da attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Teramo agli atti, ma l’ZI non ha eseguito la citata sentenza, atteso che, nonostante la sopra menzionata notifica avvenuta in data 15 aprile 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale di Teramo e non ha neppure messo a disposizione dell’attuale ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
Preso atto di tale perdurante inadempimento il professor CE MI ha proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 aprile 2025 e depositato in pari data, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, fissando un termine di 30 giorni per provvedere.
Inoltre parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine nonché di fissare una “ somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ”, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 4 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha depositato poi, in data 30 maggio 2025, documentazione con relativa relazione in cui ha dato atto del fatto che lo stesso aveva pagato le spese di lite stabilite dalla sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Teramo ma non l’importo previsto a titolo di carta docente.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario fra cui rientra, chiaramente, la sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Teramo di cui viene chiesta l’ottemperanza col ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza del Tribunale di Teramo di cui in premessa è passata in giudicato, come si evince dalla relativa certificazione del Cancelliere del Tribunale di Teramo del 18 aprile 2025, agli atti.
Inoltre, la predetta sentenza è stata notificata in data 15 aprile 2024 all’ZI resistente via pec, come da ricevuta in atti, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della PU ZI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta, pianamente, non adempiuta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la parte relativa alla Carta del Docente, atteso che il predetto Ministero non ha provveduto al rilascio della predetta Carta del Docente con gli importi indicati dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 242/2024 e, pertanto, la domanda di esecuzione della stessa è fondata e va accolta ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente le somme liquidate dal giudicato mediante la “ carta elettronica del docente ”.
Inoltre, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che la natura e l’esiguità del credito nonché la fissazione di un ragionevole termine per il suo adempimento escludono che possa maturare, in via prognostica, un significativo ritardo imputabile all’ZI debitrice e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente; il Collegio, dunque, non ravvisa la meritevolezza dell’invocata misura coercitiva indiretta, la quale risulterebbe manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo da perseguire.
5. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 242/2024 del Tribunale di Teramo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AL | AN AN |
IL SEGRETARIO