Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3728 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], Fraz. C.F._1
Gonzaga, ed elettivamente domiciliata in Messina alla via Cavalluccio, n.
18, is. 248, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Varrone (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], C.F._3
Lett. G, Sc. A, int. 7, Fraz. SS Annunziata, ed elettivamente domiciliato in
Messina, al V.le San Martino, n. 261, is. 79, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Suria (c.f.: ), che lo rappresenta e difende C.F._4
per procura in atti;
RICORRENTI
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12/11/2024, i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_2
NA (ME) il 28/04/1985, premesso:
- che in data 21/07/2012 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 327, parte 2, serie A, anno 2012;
- che dall'unione erano nati due figli: , nato a Persona_1
Messina l'08/09/2015, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che essi avevano raggiunto un accordo di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -- i figli, ed , vengono affidati Per_1 Per_2
condivisamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della Legge
54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa familiare sopra individuata. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa
2 tutte le questioni relative ai figli. - I genitori concordano che il padre possa tenere con sè i figli per due pomeriggi alla settimana, (martedì e giovedì) dalle ore 15:00 alle 20:00 cenando col padre ed a week end alterni sia dal sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00 della domenica, salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra i medesimi, anche via whatsapp. In merito al diritto di visita del sig.
si evidenzia che per motivi di lavoro il predetto manca da Messina Pt_2
per lunghi periodi anche di sei/otto mesi senza possibilità di fare rientro in quanto imbarcato. Pertanto il diritto di visita del padre verrà esercitato solo quando lo stesso si trova a Messina. Inoltre, tenuto conto della lontananza fisica del sig. , la sig.ra dovrà consentire al padre Pt_2 Parte_1
chiamate e/o videochiamate quotidiane con i figli concordando l'orario più idoneo. I minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 luglio di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di
Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, e della loro particolare situazione
3 psico-fisica, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni della settimana fissati per il diritto di visita, e degli orari, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone preavviso telefonico all'altro genitore. La sig.ra dovrà consentire inoltre al sig. Parte_1
di partecipare attivamente alla vita scolastica dei minori e ciò Pt_2
consentendogli di far parte delle chat dei genitori nonché di recarsi agli incontri con i professori nei periodi in cui lo stesso si trova a Messina. La sig.ra si obbliga a restituire le chiavi della casa di Viale Parte_1
Annunziata di proprietà del sig. che la stessa detiene e dovrà Pt_2
consentire allo stesso di prelevare i propri beni personali ancora presenti nella casa coniugale. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. - Qualora uno dei genitori voglia pubblicare sul proprio profilo social o su altre piattaforme internet e/o su profili del cellulare, (anche se munite di accessi privati, a titolo esemplificativo Facebook, twitter), foto riguardanti i bambini, dovrà chiederne previamente il consenso all'altro genitore e la I° violazione oltre che illecito di legge varrà anche come richiamo al genitore inadempiente, la successiva violazione comporterà che il genitore non inadempiente potrà rivolgersi direttamente al Giudice per ulteriori sanzioni. B) Circa le
4 statuizioni economiche e di mantenimento dei figli. --Il Sig. Pt_2
con la pronuncia della Sentenza di accoglimento del presente
[...]
ricorso congiunto - si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 1.300,00
(euro milletrecento/00 - €650,00 cadauno-), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 12 di ogni Parte_1
mese solare dal deposito del ricorso rif.bancari IBAN: [...]
001072364035. Si precisa che il superiore importo è stato concordato dai ricorrenti in virtù di quanto sotto stabilito. - Il Sig. Parte_2
rinuncia sin d'ora in favore della Sig.ra alla sua quota di assegno Parte_1
unico INPS per entrambi i figli autorizzando la madre ad incassarlo integralmente e direttamente, salvo diverso accordo –sta stipularsi per iscritto- che potrà intercorrere fra i genitori, e ciò anche per ogni altra agevolazione/contribuzione misura assistenziale/previdenziale/pensionistica od altra agevolazione cui potrebbero avere accesso/diritto i figli ovvero la madre in virtù di essi, salvo, anche in tal caso diverso accordo da stipularsi per iscritto. - Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura 50%
(cinquanta per cento) e andranno previamente concordate dai genitori e comunque rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione entro la fine del mese di competenza. - In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute urgenti ed indifferibili derivanti da prescrizioni mediche e/o visite ovvero sedute dallo psicologo/psichiatra, come pure le spese per acquisto libri e corredo scolastico che saranno a carico di entrambi i genitori al 50% a decorrere
5 dalla scuola secondaria di primo grado (elementari) secondo l'elenco dei libri fornito dalla scuola ed in relazione ai prezzi ivi indicati per ogni testo al nuovo e non all'usato, con obbligo in ogni caso di acquisto anche dei testi consigliati dall'istituto ma non obbligatori sempre secondo l'elenco scolastico fornito. La sig.ra dovrà fornire annualmente il Parte_1
rendiconto della gestione delle indennità che percepiscono i minori, indennità che dovranno essere destinate esclusivamente alle finalità proprie delle stesse. - Il Sig. trasferirà inoltre in capo alla Sig.ra Parte_2
la proprietà dell'autovettura Mini Cooper Tg EB391KR Parte_1
sopportandone gli oneri di passaggio di proprietà. - Il Sig. di CP_1
rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti. - Il
Sig. verserà in favore della e moglie l'assegno di mantenimento Pt_2
pari ad €600,00 (seicento/00) mensili, nelle modalità già indicate sopra per il mantenimento dei figli - Il Sig. si obbliga altresì a Parte_2
versare mensilmente e prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo necessario ad onorare il pagamento della rata medesima di mutuo, relativa alla casa familiare di Via Aosta Fraz. Gonzaga Messina, e pari circa ad €.
576,95 e ciò sul contro ove già sono radicati entrambi i mutui sia quello della casa familiare detta che della casa sita nella Fraz. SS. Annunziata. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
Alla udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51
6 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
12/11/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 21/07/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 327, parte 2, serie A, anno 2012.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente dott.ssa Olga Tarzia
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