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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1072 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Giannino Innocenti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Clizia Lauri CP_1
Appellata
NONCHE'
, con l'Avv. Claudia Controparte_2
Ruperto
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n. 317/2024 pubblicata il 21.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “respinta ogni contraria difesa, istanza o deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro, 1. dichiarare
1 l'estinzione del giudizio in ragione del mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di e in ragione della mancata CP_3
integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte necessario;
2. in subordine, respingere nel merito l'avversa domanda non risultando fornita prova della natura subordinata del rapporto.
3. in ulteriore subordine, rideterminare nel minor importo ritenuto di giustizia le somme dovute dal Signor ”; Pt_1
per “All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia per tutti i motivi CP_1
suesposti: - rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello civile- sezione lavoro- adita contrariis reiectis: CP_2
in via principale nel merito: decidere secondo giustizia e giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dall'appellante con conseguente conferma, ovvero, riforma della sentenza n. 317/24 emessa dal Tribunale del lavoro di Tivoli in data 21.02.24; il tutto con vittoria di spese relative alla presente fase di gravame.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado aveva evocato in giudizio e per CP_1 Parte_1 CP_3
sentirli condannare, in solido (in regime di codatorialità) o in subordine a titolo individuale, al pagamento delle differenze retributive e contributive (a favore dell' , pure evocato in CP_2
giudizio) derivanti dal rapporto di lavoro non regolarizzato svolto dalla in due B&B di CP_1
rispettiva proprietà dei due convenuti, per un periodo complessivo dal 1.8.2013 al 24.2.2020
e con i dettagli di mansioni e orario meglio descritti in ricorso. Aveva anche richiesto la condanna dei convenuti alla costituzione in proprio favore di una rendita vitalizia corrispondente alla contribuzione omessa.
Si era costituito il solo per resistere al ricorso, negando la natura subordinata del Pt_1
rapporto, sottolineando che egli era affittacamere solo dal 2016, riqualificando la fattispecie come società occulta con soci d'opera (i soci essendo il stesso, la il e Pt_1 CP_1 CP_1
tale con ripartizione degli utili;
in subordine indicando il solo Persona_1 CP_3
quale unico datore di lavoro, essendosi egli limitato a fare da prestanome. Si era poi costituito anche l' richiedendo il pagamento dei contributi derivanti dall'eventuale CP_2
accertamento del carattere subordinato del rapporto.
Escussi due testi indicati dalla ricorrente (essendo il decaduto per avere omesso di Pt_1
citare i propri testi) e ordinata la produzione di conteggi subordinati, il Tribunale di Tivoli ha
2 parzialmente accolto il ricorso: ha rilevato che il carattere di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del e del era stato oggetto di conferma da parte dei due testi CP_1 Pt_1
escussi ma, sulla base della documentazione, ha limitato la responsabilità del al Pt_1 periodo successivo all'8.2.2016, data in cui aveva assunto la titolarità dell'esercizio turistico.
Ha inoltre ritenuto indimostrato sia il diritto a percepire l'indennità per ferie e permessi non goduti e festività lavorate, sia il diritto al compenso per il lavoro straordinario;
così come la sussistenza di un licenziamento orale, ben potendo la lavoratrice essersi invece dimessa volontariamente.
Il Tribunale di Tivoli ha conclusivamente statuito: “1. Accerta che tra la ricorrente ed il Sig.
nonché con il Sig. è intervenuto un rapporto di lavoro Parte_1 CP_3
subordinato dal 08/02/2016 – 24/02/2020 con inquadramento nel livello V Livello retributivo del CCNL Turismo-Turismo Confesercenti e per l'effetto condanna i resistenti in solido a corrispondere le differenze retributive, TFR e Tredicesima per la somma complessiva di Euro
47.466,01; 2. Accerta che tra la ricorrente ed il Sig. è intervenuto un rapporto CP_3
di lavoro subordinato dal 01.08.2013 al 08/02/2016 con inquadramento nel livello V Livello retributivo del CCNL Turismo-Turismo Confesercenti e per l'effetto condanna il Sig.
[...]
a corrispondere le differenze retributive, TFR e Tredicesima per la somma CP_3
complessiva di Euro 26.731,12; 3. condanna i resistenti al versamento dei contributi previdenziali dovuti ove non prescritti limitatamente al periodo di riferimento;
4. compensa per la metà le spese del ricorrente relative al resistente ZZ e, e condanna il Sig.
[...]
a corrispondere in favore della ricorrente la metà dei compensi di avvocato che Pt_1
liquida in Euro 1154,50 oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi;
5. condanna il Sig.
a corrispondere in favore della ricorrente i compensi di avvocato che liquida CP_3
in Euro 2309,00 oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi.”. ha appellato la sentenza. Si sono costituiti nel grado sia che Parte_1 CP_1
l' . CP_2
Non consta alcuna notifica dell'appello eseguita nei confronti di CP_3
Si sono costituiti sia che l' . CP_1 CP_2
L'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata è stata respinta per mancato concreto inizio dell'esecuzione con ordinanza di questo Collegio del
22.5.2024.
3 All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello allega che in primo grado fosse stata Parte_1
riscontrata, dopo plurimi tentativi, la nullità della notifica all'estero a dopo CP_3
una serie di rinvii concessi alla ricorrente per eseguire la detta notifica, era stata acquisita una ultima cartolina di ritorno recante l'esito, negativo, “indirizzo insufficiente”, peraltro in relazione ad un ultimo tentativo inoltrato tardivamente rispetto al termine assegnato dal
Tribunale. Di ciò consapevole, riferisce l'appellante, con dichiarazione del Parte_2
20.6.2023 aveva rinunciato alle domande proposte nei confronti di la CP_3
sentenza ha invece obliterato questo dato condannando anche lui al pagamento delle differenze retributive.
Argomenta, poi, l'appellante, come già fatto in replica alla detta rinuncia:
- che la conseguenza del contegno dell'allora ricorrente non può che essere l'estinzione del giudizio (e così è avvenuto nella analoga controversia intentata da come Persona_1
da provvedimento in atti), in relazione alla natura di contraddittore necessario del CP_1
- che dopo il primo rinvio per consentire la notifica del ricorso all'estero nei confronti di non avrebbero dovuto essere concessi ulteriori rinvii e rimessioni in termini;
CP_3
- che alla fondatezza delle superiori considerazioni non osta il fatto che, all'udienza in cui la ricorrente formulò la rinuncia, la difesa del nulla opposte. Pt_1
Il motivo è infondato.
È bensì vero che il Tribunale ha obliterato, nella propria sentenza, che aveva CP_1
rinunciato alle domande formulate nei confronti di come da verbale CP_3 dell'udienza del 20.6.2023; ed è vero che a quella udienza la difesa del “nulla Pt_1 oppose”, poi però chiedendo di estinguere il giudizio per mancata evocazione del quale CP_1
contraddittore necessario;
a tale istanza il Tribunale replicò che, rispetto alla analoga controversia di R.G. n. 3169 / 2020 e all'ordinanza di estinzione del Persona_1
20.10.2022, in questo caso la rinuncia era stata oggetto di accettazione.
Ma ai fini di quanto qui rileva la conseguenza di tale errore della sentenza non può essere la sua riforma, dal momento che le domande della erano perfettamente scindibili e CP_1
4 pertanto quella rinuncia nemmeno richiedeva l'accettazione del ZZ: il quale, invece, avrebbe dovuto e potuto valutare la ricaduta della detta rinuncia sulla propria difesa nella parte in cui chiedeva di addossare al solo le conseguenze retributive e CP_3
contributive del rapporto in questione.
In altre parole, la rinuncia della allora ricorrente preclude in questa sede, per carenza di interesse ad impugnare, di approfondire sia la questione della regolarità dei tentativi di notifica a (sotto il profilo di una eventuale decadenza dalla facoltà di evocarlo CP_3
in giudizio) e sia i vizi della sentenza derivanti dalla omessa considerazione della rinuncia stessa ovvero della erronea declaratoria di contumacia del questioni rispetto alle quali CP_1
il solo ivi erroneamente indicato come contumace, è legittimato a dolersi. CP_3
La lettura del perimetro delle domande (principali e subordinate) di cui al ricorso evidenzia la loro perfetta scindibilità rispetto alle posizioni dei due datori di lavoro, per cui deve negarsi la qualità di contraddittore necessario in capo al sia con riguardo al debito CP_1
qualificato come solidale (essendo noto che il creditore può rivolgersi ad uno dei condebitori solidali per l'intero), sia a maggior ragione con riguardo al debito esclusivo del Pt_1
rimasto in giudizio.
Invece, in relazione all'eccezione del di dichiarare responsabile il solo (di Pt_1 CP_1
cui sarebbe stato, in tesi, mero prestanome) per l'intera durata del rapporto di lavoro, era proprio il ad essere onerato della notifica della propria memoria difensiva a Pt_1 CP_3
onde renderlo destinatario della stessa.
[...]
Ed infatti la Cassazione ha più volte ribadito che la c.d. domanda riconvenzionale trasversale, ossia quella formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, se pure non richiede le forme della chiamata di terzo (trattandosi di soggetto che è già parte del giudizio), postula tuttavia il rispetto delle forme e dei termini della domanda riconvenzionale in senso stretto: e quindi, qualora il convenuto destinatario della stessa risulti contumace, la memoria che la contiene dovrà essergli notificata.
La conclusione è solo apparentemente contraddetta da Cass. n. 9625/2018, che, letta nella sua interezza, riguarda appunto un caso in cui uno dei condannati in solido aveva impugnato una sentenza per ottenere l'esclusione della propria riconosciuta responsabilità: orbene la
S.C. ha appunto affermato il carattere facoltativo del litisconsorzio (ex art. 103 c.p.c.) e dunque la scindibilità ai sensi dell'art. 332 c.p.c.: ne segue che, non essendo stato il CP_1
correttamente evocato da alcuna delle parti in primo grado né avendo egli impugnato la sentenza, l'unica conseguenza processuale nel presente gravame è che la sua posizione non
5 può essere esaminata nel merito, ma non anche che sia necessario rilevare alcun vizio del contraddittorio.
Conseguenza di quanto si viene sin qui dicendo è che la sentenza oggetto di impugnativa non può essere dichiarata nulla con rinvio al primo grado per lesione del contraddittorio, dal momento che, in relazione alla riproposta domanda di ritenere quale unico CP_3 datore di lavoro effettivo, l'appello è improcedibile per mancata notifica nei suoi riguardi
(Cass. civ., sez. lav., 03 luglio 2018, n. 17368); mentre, in relazione alla mera contestazione del ruolo datoriale del per essere questo da individuare in capo a terzi, la domanda Pt_1 non postula affatto l'evocazione in giudizio di e può vagliarsi nel merito CP_3
essendo oggetto del secondo motivo di appello.
2.
Con un secondo motivo, contesta il merito dell'accertamento del carattere Parte_1
subordinato e delle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro, in quanto:
- la subordinazione non sarebbe dimostrata poiché la teste ha dichiarato di avere Per_1
Contr lavorato solo per il (riconducibile a e non anche per il CP_4 CP_3
di cui il era (in tesi, simulatamente) il titolare;
CP_5 Pt_1
- solo il teste compagno della ha riferito che la oltre che gestire la Tes_1 CP_1 CP_1
reception e preparare le colazioni rifaceva anche le camere: se dunque questa attività è indimostrata, ne consegue che sarebbe altresì non provata l'osservanza di un orario a tempo pieno;
- i testimoni escussi hanno riferito genericamente che prendeva direttive dal CP_1
senza specificare contenuto e natura delle direttive. Pt_1
Giova ricordare il contenuto delle prove testimoniali raccolte in primo grado, ricordando che il era decaduto dal poter escutere i propri testi. Pt_1
La teste collega della ha dichiarato: “Io conosco il resistente perché è il mio Per_1 CP_1
datore di lavoro e anche il è mio datore di lavoro al ci lavoro dal 2013 e CP_1 CP_4
mi occupo di colazioni ma ho cambiato mansioni varie volte, reception e poi camere (anche pulizie) tutti i giorni dal lun alla domenica. Il riposo non c'era poi e io lo alternavo il lun. o giov. All'inizio 7:15 – 11:15 le colazioni;
reception 8 – 14 dalle 14 alle 21. Noi avevamo dei turni e ho lavorato con nel 2013 che già c'era da un mese quando sono arrivata. Io non CP_1
ci lavoro più ho lavorato fino a chiusura lockdown e la ricorrente è andata via circa un mese prima di me. Non ho fatto causa. Abbiamo fatto turni insieme ad esempio le colazioni. La ricorrente aveva mie stesse mansioni tranne pulizie camere: quindi reception e colazioni.
6 Eravamo nello stesso b&b. i pagamenti dei clienti li faceva chi era di turno in reception. Nel periodo in cui c'ero io c'era anche in reception e per un Per_2 Testimone_2 Pt_3
anno. e venivano sul posto a darci disposizioni di quello che dovevamo fare. Pt_1 CP_1
Venivamo pagate settimanalmente in contanti. Io non ero in regola. Specifico che non ho causa in corso ma l'ho fatta con estinzione del giudizio.”.
Il teste compagno della ricorrente, ha riferito: “Io non ho lavorato per Testimone_3
e ma ho l'officina sotto al . Sono circa 50 anni che ho CP_1 Pt_1 CP_4
l'officina e io sono il compagno della Sig.ra da 7 anni e quindi salivo su al B&B CP_1
quando staccavo e mi fermavo se faceva più tardi, per non lasciarla sola. La stava in CP_1
reception, aspettava i clienti. Io andavo anche di giorno a vederla lavorare. Faceva le colazioni alle 7:00. Ho visto che c'erano altri a lavorare ma non ricordo i nomi. Dava una mano anche alle camere. Andava tutti i giorni anche sabato e domenica e quindi ci vedevamo poco durante la settimana. Sabato e domenica non andavo in officina ma l'andavo a trovare il pomeriggio. Ha lavorato fino al 2020 io l'ho conosciuta nel 2017 che già lavorava (2020 febbraio – marzo). I titolari da che so io erano due, uno era e l'altro e Pt_1 CP_3
li vedevo entrambi. Erano entrambi a dare direttive ma soprattutto Capitava Parte_1 anche . CP_3
Quanto alla natura subordinata, premesso che la tesi della società occulta non è stata ribadita nel gravame e dunque è sceso il giudicato sulla sua inesistenza, la subordinazione può predicarsi in ragione del materiale probatorio acquisito e in particolare:
- dall'esistenza di turni fissi di lavoro in alternanza con la e con altri, Per_1
confermati dai due testi;
- dalla natura delle mansioni disimpegnate che mal si accordano con una prestazione di natura autonoma;
- dal pieno inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e dal coordinamento con l'attività imprenditoriale;
- dal carattere fisso e regolare della retribuzione settimanale (teste che Per_1 evidenzia l'assenza dell'assunzione di rischio imprenditoriale da parte della ricci;
- dalla mancanza di autonomia intrinseca nell'esecuzione dei compiti, dato che
(teste “ e venivano sul posto a darci disposizioni di quello Per_1 Pt_1 CP_1
che dovevamo fare”.
Come si può dedurre dalle dichiarazioni riportate, poi, i testimoni hanno entrambi dichiarato che entrambi i convenuti davano direttive al personale in entrambi gli immobili ad
7 uso turistico;
risulta peraltro che nella carta intestata del sia presente il recapito CP_4 del pure titolare dell'altro; e il ha riferito che nel B&B in cui la non era Pt_1 Tes_1 CP_1
affiancata dalla collega ella provvedeva anche a pulire le camere: una testimonianza Per_1 della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare e che non è stata contraddetta dall'altra (la quale ha in ogni caso attestato un tempo pieno) né da emergenze documentali;
e del resto un part time avrebbe richiesto, ad probationem, una pattuizione che non si rinviene, mentre si rinvengono estesi turni non dissimili da quelli oggetto delle dichiarazioni della Per_1
Il motivo è conclusivamente infondato.
3.
Con un terzo motivo di appello si deduce l'erroneità nella determinazione del quantum debeatur, eseguita in cifra apoditticamente indicata e, in tesi, con appiattimento sulle richieste della lavoratrice, anche con riferimento al lavoro domenicale in relazione al quale sarebbe carente la prova.
Il motivo è infondato. In primo grado i conteggi erano stati solo genericamente contestati e peraltro essi sono stati recepiti solo in parte dal Tribunale, che infatti ne ha richiesti di nuovi all'esito dell'istruttoria. Nemmeno in questo grado il contrappone ai conteggi Pt_1
della appellata, basati sui minimi retributivi del CCNL di settore applicabile al rapporto, specifiche censure, né tantomeno controconteggi. Quanto al lavoro domenicale, poi, entrambi i testimoni ne hanno riferito.
4.
In conclusione, nonostante l'errore in merito alla posizione di la sentenza CP_3
gravata deve essere oggetto di integrale conferma, anche in relazione alle domande di natura contributiva, sulle quali il Tribunale non si è pronunciato e che non sono state oggetto di riproposizione. Tale ultima considerazione rende opportuno compensare le spese di lite del grado fra l' , costituito con memoria di stile e non destinatario di domande nel grado, e CP_2
le altre parti del giudizio.
Per il resto, invece, le spese di lite del grado devono seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo.
Infine, stante il tenore della pronuncia, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 23.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Tivoli n.
317/2024 pubblicata il 21.2.2024 nei confronti di e dell' , così provvede: CP_1 CP_2
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Compensa le spese di lite del grado relativamente ai rapporti fra l' e le altre CP_2
parti del giudizio;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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