Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'11.2.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6233/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Trobia Maurizio Carlo e Cardaci Aurelio;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. ; Resistente contumace P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, ha adito il Tribunale di Catania, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. O.I. 001859452 CP_ relativa ad accertamento prot. n. 2100.24/09/2019.0471151 del 24.9.2019 per l'anno 2018.
Parte ricorrente, rilevando l'intervenuta decadenza ex art. 14 l.n. 689/1981 e la prescrizione quinquennale e chiedendo la sospensione del provvedimento opposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare nulle ovvero con qualsivoglia formula annullare e privare di efficacia l'ordinanza ingiunzione O.I. n. 001859452 relativa ad accertamento prot. n. CP_ 2100.24/09/2019.0471151 del 24.09.2019 riferita all'anno 2018 notificata il 07.06.2024 e di ogni sanzione e/o maggiorazione accessoria per i motivi di cui infra;
per l'effetto, ritenere nulla e/o illegittima l'ordinanza impugnata e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'On decidente dovesse rinvenire i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni, rideterminare le sanzioni nel minimo edittale previsto dalla legge o, comunque, in un importo inferiore rispetto a quello applicato e, in ogni caso, applicare a tutte le fattispecie considerate dal presente ricorso l'istituto del cumulo giuridico ex art. 8 l. 689/1981 con conseguente riduzione degli importi Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
1
Sostituita l'udienza dell'11.2.2025 dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, in data odierna viene pronunciata la presente sentenza. CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell ritualmente evocato e non costituitosi.
Il ricorso è stato proposto nel rispetto al termine di cui all'art. 6 d.lgs n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, considerato che il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto in data 27/06/2024, entro trenta giorni dalla data di notifica (7.6.2024) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile orientamento già espresso da quest'Ufficio (sentenza emessa il 2.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 RG – est. dott. M. Fiorentino): “[…] gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli
20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_ numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della
2 notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
[…] Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)”.
3 Nel caso di specie, parte opponente non nega l'avvenuta notifica dell'atto prodromico e, tuttavia, non ha dedotto, né provato la data di tale notifica, ma soltanto che l'ordinanza ingiunzione (e non l'atto di accertamento) è stata notificata il 7.6.2024. CP_ Tuttavia, era onere dell' provare la legittimità del procedimento di riscossione e, in particolare, la tempestività della notifica dell'atto di accertamento nel termine di novanta giorni.
Invero, “Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione” (Cass. 20/1/2010 n.927; Cass. 8/8/1996 n.7296). CP_ Tale onere probatorio non è stato assolto dall' rimasto contumace, con la conseguenza che l'opposizione va accolta, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, con condanna del CP_ resistente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa in considerazione del disposto dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 sulla rideterminabilità della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella CP_ contumacia, che dichiara, dell' in accoglimento del ricorso in opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese processuali alla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 303,00, di cui € 260,00 per compensi professionali ed €
43,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 12/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
4