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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3619/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Parte_1
Antonio Giannuzzi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende- resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Dichiarare che durante le ferie, vanno
mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato
all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con
esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o
accessorie; - Dichiarare illegittimo l'Accordo sindacale del 11/06/2007 che non riconosce
il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di ERAS A ed ERAS B durante il periodo
di godimento delle ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che
1 non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della
retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di
recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con
conseguente nullità di esse;
- Condannare in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei
calcoli espletati dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 17.976,36 (o di
€ 8.112,61 nel caso in cui dovesse ritenersi applicabile al caso di specie la prescrizione
quinquennale), o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e
rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento Controparte_2
delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato
pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione
ordinaria; - Condannare al pagamento delle spese, Controparte_2
competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di
legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive,
voglia accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente
per la sola quota parte ERAS A) ammonterebbe ad € 177,28 riveniente dalla moltiplicazione
di € 0,64 per i giorni di congedo fruiti indicati nel prospetto di calcolo pari a n. 277 totali,
ad € 134,04 se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni di congedo sono
n. 210, mentre se viene applicato il principio delle quattro settimane ad € 161,28 per cui i
giorni di congedo riconoscibili sono n. 252 e ad € 124,16 in caso di prescrizione
quinquennale; accertare e dichiarare che, per il periodo non prescritto dell'anno 2014 e per
gli anni a seguire, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad € 7.742,40; ancora, in via
2 gradata, voglia accertare e dichiarare che, se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al
principio espresso da ultima dalla Cassazione con Sentenza n. 26246/2022, l'esatta somma
totale dovuta ammonta ad € 10.149,71; ancora, in via ulteriormente gradata, qualora l'adito
Tribunale voglia uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione con Sent. 20216/2022,
accertare e dichiarare che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo
complessivo di € 7.141,24 se viene applicata la prescrizione quinquennale ed € 9.225,18 se
viene applicata la L. 92/2012; ancora, in via ulteriormente gradata, qualora le richieste
venissero accolte dal 2007 come richiesta da parte ricorrente, Voglia accertare e dichiarare
che la somma eventualmente spettante ammonta ad € 17.046,29 sulla base di tutti i giorni
di congedo fruiti e ad € 14.685,00 con il ricalcolo dei 28 giorni;
in ogni caso, voglia
condannare il ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato dipendente della CP_3
resistente dall'8.9.1978 al 30.11.2021 con contratto a tempo pieno ed indeterminato e mansioni di macchinista;
che, durante il periodo di godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione, che costituivano indennità fisse e continuative;
che, in particolare, con accordo sindacale dell'11.6.2007, alcune voci del trattamento economico erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che atteneva a voci retributive previste da precedenti accordi aziendali) e quota B (che includeva la media ponderata delle trasferte e delle diarie);
che la previsione dell'accordo sindacale dell'11.7.2007 - nella parte in cui non riconosceva il diritto al pagamento delle indennità per i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi Pt_2
motivo e, dunque, anche durante il periodo di ferie - era illegittimo;
che le voci retributive,
erogate in modo fisso e continuativo nel periodo di effettivo lavoro, rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché andavano calcolate anche per i
3 periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che la corresponsione dell'indennità ERAS era legata all'effettiva presenza in servizio;
che l'indennità ERAS - in particolare per la quota B, legata all'effettiva presenza in servizio,
trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte - non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che i conteggi erano errati in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini insuperabili di incertezza in riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria, trattandosi di domanda formulata incompiutamente e senza concreti riferimenti fattuali.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato
4 all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in
atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere
idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in
contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi
incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai
lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e
sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste per i crediti maturati dal luglio 2007, richiamandosi il principio per cui: “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti
che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
5 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,
dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito alla quantificazione operata inizialmente dalla parte ricorrente (non ravvisandosi rinuncia parziale alla domanda nelle note scritte depositate in corso di giudizio), anche in ragione della non applicabilità al caso in esame del principio espresso da Cass. 20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa e non attinente al caso in esame.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 17.500,00 (operandosi una decurtazione per il periodo febbraio/luglio 2007 che risulta dal conteggio allegato, per il quale il credito va dichiarato prescritto, anche in via equitativa, per non gravare le parti ed il processo di spese per c.t.u. per rimporti minimi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, atteso l'accoglimento parziale della domanda in riferimento all'incertezza della domanda per i profili indicati ed al periodo coperto da prescrizione. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto condanna Controparte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 17.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al Controparte_2
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €.
6 79,00 per esborsi ed €. 1.406,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3619/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Parte_1
Antonio Giannuzzi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende- resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Dichiarare che durante le ferie, vanno
mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato
all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con
esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o
accessorie; - Dichiarare illegittimo l'Accordo sindacale del 11/06/2007 che non riconosce
il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di ERAS A ed ERAS B durante il periodo
di godimento delle ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che
1 non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della
retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di
recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con
conseguente nullità di esse;
- Condannare in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei
calcoli espletati dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 17.976,36 (o di
€ 8.112,61 nel caso in cui dovesse ritenersi applicabile al caso di specie la prescrizione
quinquennale), o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e
rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento Controparte_2
delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato
pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione
ordinaria; - Condannare al pagamento delle spese, Controparte_2
competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di
legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive,
voglia accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente
per la sola quota parte ERAS A) ammonterebbe ad € 177,28 riveniente dalla moltiplicazione
di € 0,64 per i giorni di congedo fruiti indicati nel prospetto di calcolo pari a n. 277 totali,
ad € 134,04 se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni di congedo sono
n. 210, mentre se viene applicato il principio delle quattro settimane ad € 161,28 per cui i
giorni di congedo riconoscibili sono n. 252 e ad € 124,16 in caso di prescrizione
quinquennale; accertare e dichiarare che, per il periodo non prescritto dell'anno 2014 e per
gli anni a seguire, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad € 7.742,40; ancora, in via
2 gradata, voglia accertare e dichiarare che, se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al
principio espresso da ultima dalla Cassazione con Sentenza n. 26246/2022, l'esatta somma
totale dovuta ammonta ad € 10.149,71; ancora, in via ulteriormente gradata, qualora l'adito
Tribunale voglia uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione con Sent. 20216/2022,
accertare e dichiarare che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo
complessivo di € 7.141,24 se viene applicata la prescrizione quinquennale ed € 9.225,18 se
viene applicata la L. 92/2012; ancora, in via ulteriormente gradata, qualora le richieste
venissero accolte dal 2007 come richiesta da parte ricorrente, Voglia accertare e dichiarare
che la somma eventualmente spettante ammonta ad € 17.046,29 sulla base di tutti i giorni
di congedo fruiti e ad € 14.685,00 con il ricalcolo dei 28 giorni;
in ogni caso, voglia
condannare il ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato dipendente della CP_3
resistente dall'8.9.1978 al 30.11.2021 con contratto a tempo pieno ed indeterminato e mansioni di macchinista;
che, durante il periodo di godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione, che costituivano indennità fisse e continuative;
che, in particolare, con accordo sindacale dell'11.6.2007, alcune voci del trattamento economico erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che atteneva a voci retributive previste da precedenti accordi aziendali) e quota B (che includeva la media ponderata delle trasferte e delle diarie);
che la previsione dell'accordo sindacale dell'11.7.2007 - nella parte in cui non riconosceva il diritto al pagamento delle indennità per i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi Pt_2
motivo e, dunque, anche durante il periodo di ferie - era illegittimo;
che le voci retributive,
erogate in modo fisso e continuativo nel periodo di effettivo lavoro, rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché andavano calcolate anche per i
3 periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che la corresponsione dell'indennità ERAS era legata all'effettiva presenza in servizio;
che l'indennità ERAS - in particolare per la quota B, legata all'effettiva presenza in servizio,
trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte - non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che i conteggi erano errati in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini insuperabili di incertezza in riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria, trattandosi di domanda formulata incompiutamente e senza concreti riferimenti fattuali.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato
4 all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in
atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere
idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in
contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi
incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai
lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e
sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste per i crediti maturati dal luglio 2007, richiamandosi il principio per cui: “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti
che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
5 prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,
dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito alla quantificazione operata inizialmente dalla parte ricorrente (non ravvisandosi rinuncia parziale alla domanda nelle note scritte depositate in corso di giudizio), anche in ragione della non applicabilità al caso in esame del principio espresso da Cass. 20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa e non attinente al caso in esame.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 17.500,00 (operandosi una decurtazione per il periodo febbraio/luglio 2007 che risulta dal conteggio allegato, per il quale il credito va dichiarato prescritto, anche in via equitativa, per non gravare le parti ed il processo di spese per c.t.u. per rimporti minimi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, atteso l'accoglimento parziale della domanda in riferimento all'incertezza della domanda per i profili indicati ed al periodo coperto da prescrizione. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto condanna Controparte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 17.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al Controparte_2
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €.
6 79,00 per esborsi ed €. 1.406,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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