Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 22.5.2025, alle ore 11.58 compare l'Avv. MORACCHIOLI Giulia in sostituzione dell'Avv. BERTOLINI Benedetta per le parti ricorrenti e la Dr.ssa per la parte resistente. Controparte_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.00.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 153/2023 promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
tutte assistite dall' Avv.to Benedetta BARTOLINI Parte_4
1
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 15.2.2023 le ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2017/2018, Controparte_3
2019/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta
Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggette, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18.5.2022.
Così concludevano:
1)preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero, in alternativa, disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno
(supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione
2)nel merito accertare e dichiarare nei confronti del già Controparte_4 [...] Controparte
il diritto dei ricorrenti, quale docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi o con altra
2 modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun CP_3 ricorrente
3) condannare, per l'effetto, il già , in persona del Controparte_4 Controparte_3
pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti CP_5
➢ Quanto alla signora nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
CF tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno C.F._1 degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre a quelli nel frattempo maturandi con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il 0, Via Paesi Bassi, 18 6.07.1980 e residente in Parte_2
Licciana Nardi, CF tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 C.F._2 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
➢ Quanto a nata a [...] il [...] ed ivi residente in Fraz.Bergiola Maggiore, 3, CF Parte_3 tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli C.F._3 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oltre a quelli nel frattempo maturandi con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo
➢ Quanto alla Signora nata a [...] il [...] ed ivi residente in Via Bellegoni, 14, Parte_4
CF , tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno C.F._4 degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) in via subordinata, previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già , in persona Controparte_4 Controparte_3 del pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in CP_5 forma specifica ex art 1218 c.c.
5) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Il si costituiva in data 17.4.2023 eccependo preliminarmente la prescrizione CP_3 relativamente all'anno 2017/2018 per la docente e la non debenza del diritto con Pt_2 riguardo alle supplenze su spezzoni di orario inferiori al part time;
nel merito deduceva che la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle
«condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore
3 nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o almeno fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta docente”, CP_3 eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 1.6.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 22.5.2025.
Preliminarmente il eccepisce, in relazione alla posizione della docente CP_3 Pt_2 la prescrizione degli eventuali diritti di credito che sarebbero maturati oltre i cinque anni dalla data di notifica del ricorso in esame e quindi quello relativo all'anno scolastico
2017/2018.
Per l'a.s. 2017/2018 , domandato dalla docente e dalla docente i Pt_2 Per_2 docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al
30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui i docenti potevano esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi
4 previsti dalla norma o comunque dal giorno dell'entrata in servizio, se successiva. Il contratto di supplenza della docente ha avuto inizio il 2.10.2017 e la docente Per_2 ha avuto inizio il 13.10.2017: pertanto da tali date deve farsi decorrere il termine Pt_2 quinquennale di prescrizione.
Ebbene, poiché l'atto interruttivo della prescrizione relativamente all'insegnante Pt_2 risulta notificato al a mezzo pec e perfezionatasi in data 31.1.2023 e CP_3 relativamente all'insegnante risulta notificato al a mezzo pec e Per_2 CP_3 perfezionatasi in data 21.11.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), deve ritenersi già prescritto alla data di deposito del ricorso il diritto richiesto di attribuzione del bonus carta docente relativamente all'annualità 2017/2018 con riguardo ad entrambe le ricorrenti.
Venendo al merito, occorre evidenziare che i docenti di cui al ricorso hanno prestato servizio, tutti come docenti di scuola secondaria di secondo grado, sulla base dei seguenti contratti a termine:
Parte_1
a)nell'anno scolastico 2018/2019, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12/10/2018 al 30/06/2019 per 9 ore settimanali;
b)nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 2/09/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali;
c)nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 10/10/2020 al 30/06/2021 per 9 ore settimanali;
d)nell'anno scolastico 2021/2022, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 13/09/2021 al 30/06/2022 per 9 ore settimanali.
La docente è stata immessa in ruolo nel 2024 come da documentazione depositata da parte ricorrente in data 12.5.2025.
Parte_2
a)nell'anno scolastico 2018/2019, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 8/10/2018 al 30/06/2019 per 18 ore settimanali;
b) nell'anno scolastico 2019/2020, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20/09/2019 al 30/06/2020 per 18 ore settimanali;
5 c)nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza annuale dal 23/09/2020 al
31/08/2021 per 18 ore settimanali.
La ricorrente risulta assunta in ruolo con decorrenza giuridica dal 2021 ed economica dal
2022, come da documentazione depositata in data 12.5.2025.
Parte_3
a)nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza annuale dal 3/10/2018 al
31/08/2019 per 18 ore settimanali;
b)nell'anno scolastico 2019/2020, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal16/09/2019 al 30/06/2020 per 7 ore settimanali;
c)nell'anno scolastico 2020/2021, con contratto di supplenza annuale dal 17/09/2020 al
31/08/2021 per 12 ore settimanali;
d)nell'anno scolastico 2021/2022, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 10 ore settimanali.
La ricorrente risulta assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2022
(cfr. stato matricolare prodotto da parte resistente, doc. 12).
SPERINDE' Pt_4
a)nell'anno scolastico 2017/2018 in forza di due diversi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 2/10/2017 al 30/06/2018 per 3 ore settimanali e dal
2/10/2017 al 30/06/2018 per 14 ore settimanali;
b)nell'anno scolastico 2018/2019 con due diversi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche entrambi con decorrenza dal 25/09/2018 e termine il 30/06/2019 su spezzoni di orario di 10 ore settimanali e 8 ore settimanali;
c)nell'anno scolastico 2019/2020 con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, due decorrenti dal 17/09/2019 al 30/06/2020 su spezzone di orario di 4 ore settimanali e l0 ore e altro dal 20/09/2019 al 30/06/2020 per 4 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza annuale dal 11/09/2020 al
31/08/2021 per 18 ore settimanali;
d)nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto di supplenza annuale dal 13/09/2021 al
31/08/2022 per 20 ore settimanali.
6 La ricorrente risulta assunta in ruolo dall'a.s. 2022/2023, come da documentazione depositata in data 12.5.2025.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
7 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_6
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_3 di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
8 Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a
9 lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex
10 plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
11 Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che relativamente a
(cfr. contratto individuale sub. doc 4 ricorso stato matricolare Parte_1 completo prodotto da parte resistente sub. 10) il benefico richiesto può essere riconosciuto per tutti gli anni scolastici richiesti in cui la docente ha svolto supplenze fino al termine delle attività scolastiche ad orario pari o superiore a 9 ore settimanali (e per l'anno 2019/2020 per 12 ore settimanali) presso istituto secondario superiore, osservando quindi un orario pari alla metà di quello previsto per il tempo pieno nella scuola secondaria superiore pari a 18 ore. Trattasi infatti di spezzone orario corrispondente al part-time degli insegnanti di ruolo a cui il beneficio viene riconosciuto (il DPCM
28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”) senza operare alcuna decurtazione).
Relativamente a (cfr. contratti individuali prodotti da parte ricorrente Parte_2 sub. 4 e stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. 11) il beneficio è riconoscibile relativamente agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in cui la docente ha svolto supplenze ad orario completo e fino al termine delle attività didattiche con riguardo agli aa.ss 2018/19 e 2019/20 e per l'intero anno relativamente all'a.s.
2020/2021.
Relativamente a (cfr. contratto individuale prodotto dal ricorrente sub Parte_3 doc.4 e stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. 12) il beneficio richiesto può essere riconosciuto riguardo all' a.s. 2018/2019, in quanto supplenza annuale ad orario completo;
all'a.s. 2020/2021 in quanto supplenza annuale ad orario di
12 12 ore settimanali (su 18, orario previsto per il tempo pieno nella scuola secondaria); e all'a.s. 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine delle attività scolastiche, ad orario settimanale, pari rispettivamente a 10 ore presso istituto secondario di secondo grado.
Il beneficio può essere riconosciuto anche con riguardo all'a.s. 2019/2020 in cui la docente ha svolto supplenza fino al termine delle attività scolastiche ma solo per 7 ore settimanali e dunque in misura inferiore all'orario previsto per il part-time, parametrando, come suggerito dal , il beneficio all'orario effettivamente prestato, secondo la CP_3 seguente proporzione:
500:18=X:7 e dunque può riconoscersi il beneficio per l'importo di €.194,44.
Relativamente a (cfr. contratto individuale prodotto dal ricorrente Parte_4 sub doc. 4 stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. 13) il beneficio può senz'altro essere riconosciuto relativamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in quanto supplenze annuali e ad orario completo: ma può essere riconosciuto anche relativamente agli aa.ss. 2018/2919 e 2019/2020 in quanto supplenze fino al termine delle attività didattiche, ad orario settimanale di 10 ore su scuola secondaria di secondo grado, quale orario ben superiore a quello previsto per il part time.
Poiché le ricorrenti sono tutte attualmente in servizio quale insegnanti (cfr. produzioni documentali di parte ricorrente del 12.5.2025), è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e, considerata il sopravvenire di giurisprudenza di legittimità, successiva alla data di proposizione del ricorso, le stesse sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi attesa la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria, aumentati del 90% in ragione del numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto: quanto a in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_1
2020/2021 e 2021/2022; quanto a in relazione agli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; quanto a relativamente agli Parte_3
13 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; quanto a relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021 e 2021/2022.
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alla ricorrente la CP_3
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per i seguenti importi: per € 2.000,00; per € 1.500,00; per Parte_1 Parte_2
€ 1.694,44; per € 2.000,00. Parte_3 Parte_4
3) condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 1.957,00 CP_3 per competenze oltre iva e cpa come per legge, con distrazione della somma in favore del difensore dichiaratasi antistatario;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 22 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
14