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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 15 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5935/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Cristina Savino;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Marta Delia Enne e l'Avv. Arturo Maria
Dell'Isola; - convenuta;
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha agito in giudizio nei confronti della convenuta nella sua qualità di mandataria per l'Italia della compagnia assicuratrice di un veicolo che, in Budapest, a seguito di un grave sinistro stradale, le avrebbe causato danni dei quali la stessa chiede in questa sede il risarcimento.
Si costituiva la parte convenuta allegando l'intervenuta cessazione del proprio potere rappresentativo in conseguenza del fallimento della compagnia assicuratrice mandante;
chiedeva quindi dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione sollevata dalla convenuta deve ritenersi fondata indipendentemente dal fatto che il sinistro si sia o meno verificato prima del fallimento della compagnia mandante.
E' infatti un principio giuridico consolidato quello secondo cui l'estinzione del soggetto rappresentato comporta il venir meno del potere di rappresentanza in capo al rappresentante (cfr. art. 1722 n. 4 cc. in materia di mandato) con la conseguenza che l'odierna società convenuta non è più legittimata in alcun modo a provvedere alla gestione di sinistri per conto della sua mandante sottoposta a procedura concorsuale.
Tale soluzione trova conferma anche nella normativa comunitaria sul punto considerato che la direttiva n. 2021/2118 (cfr. in particolare n. 2 e 27) ha posto in evidenza proprio il problema relativo ad una mancanza di tutela per quei soggetti che abbiano subito danni in conseguenza di sinistri stradali causati da veicoli la cui compagnia assicuratrice fosse insolvente
Pag. 2 di 3 chiedendo agli stati membri interventi legislativi volti ad istituire organismi che garantiscano alle vittime un risarcimento anche in questi casi;
normativa dalla quale, a contrario, si desume agevolmente come, allo stato attuale, una tale tutela legale, che consenta di ovviare alle conseguenze del suddetto principio in materia di mandato, non possa ancora ritenersi esistente.
Le spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa al presente giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 15 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5935/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Cristina Savino;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con l'Avv. Marta Delia Enne e l'Avv. Arturo Maria
Dell'Isola; - convenuta;
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice ha agito in giudizio nei confronti della convenuta nella sua qualità di mandataria per l'Italia della compagnia assicuratrice di un veicolo che, in Budapest, a seguito di un grave sinistro stradale, le avrebbe causato danni dei quali la stessa chiede in questa sede il risarcimento.
Si costituiva la parte convenuta allegando l'intervenuta cessazione del proprio potere rappresentativo in conseguenza del fallimento della compagnia assicuratrice mandante;
chiedeva quindi dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione sollevata dalla convenuta deve ritenersi fondata indipendentemente dal fatto che il sinistro si sia o meno verificato prima del fallimento della compagnia mandante.
E' infatti un principio giuridico consolidato quello secondo cui l'estinzione del soggetto rappresentato comporta il venir meno del potere di rappresentanza in capo al rappresentante (cfr. art. 1722 n. 4 cc. in materia di mandato) con la conseguenza che l'odierna società convenuta non è più legittimata in alcun modo a provvedere alla gestione di sinistri per conto della sua mandante sottoposta a procedura concorsuale.
Tale soluzione trova conferma anche nella normativa comunitaria sul punto considerato che la direttiva n. 2021/2118 (cfr. in particolare n. 2 e 27) ha posto in evidenza proprio il problema relativo ad una mancanza di tutela per quei soggetti che abbiano subito danni in conseguenza di sinistri stradali causati da veicoli la cui compagnia assicuratrice fosse insolvente
Pag. 2 di 3 chiedendo agli stati membri interventi legislativi volti ad istituire organismi che garantiscano alle vittime un risarcimento anche in questi casi;
normativa dalla quale, a contrario, si desume agevolmente come, allo stato attuale, una tale tutela legale, che consenta di ovviare alle conseguenze del suddetto principio in materia di mandato, non possa ancora ritenersi esistente.
Le spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa al presente giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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