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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202400004329/001 ASSENTE 2024
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202400004329/001 TR AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190002118543000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543376000 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543477000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543578000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220030621974000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220091915244000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001805911000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230006238670000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011824940000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011825041000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036241076000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056651041000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230057954859000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061756640000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230077255591000 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018231405000 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.08.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositato in data
03.09.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 SRL in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 29684202400004329/001, fascicolo n. 296/2024/000061317 di € 396.241,41, relativamente al carico di natura tributaria.
In particolare averso le cartelle di pagamento nn. 29620190002118543000; 29620210078543376000;
29620210078543477000; 29620210078543578000; 29620220030621974000; 29620220091915244000;
29620230001805911000; 29620230006238670000; 29620230011824940000; 29620230011825041000;
29620230036241076000; 29620230056651041000; 29620230057954859000; 29620230061756640000;
29620230077255591000 , dichiaratamente non notificate e l'intimazione di pagamento n. 29620249018231405000, dichiaratamente non notificata.
Il ricorrente, nel chiedere la sospensione cautelare dell'atto, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la violazione degli artt.3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000.
Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92, il vizio di notifica dell'atto impugnato, il difetto di motivazione, la prescrizione/decadenza.
Si costituiva all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 19.10.2024 opponendosi al ricorso e producendo documentazione probante.
In data 21.11.2025 il ricorrente produceva in atti una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, nonché le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento ad esso sottese, eccependo in via preliminare e di rito l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione per difetto di procura e ius postulandi, e nel merito la nullità degli atti per omessa notifica, difetto di motivazione e prescrizione del credito.
Sulla Ammissibilità della Costituzione in Giudizio dell'Agente della Riscossione (Eccezioni Preliminari del
Ricorrente):
Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, incentrate sulla presunta inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tramite avvocato del libero foro e sui vizi della procura speciale e del ius postulandi del difensore costituito, sono state ritenute infondate e, pertanto, rigettate.
In primo luogo, non sussiste l'assoluta inammissibilità della costituzione di AdER. L'Ente resistente ha depositato in atti la procura speciale conferita al suo rappresentante (Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio) e l'ulteriore procura alle liti rilasciata al difensore esterno, documentando la catena di poteri rappresentativi necessaria. La giurisprudenza citata dal ricorrente, pur confermando la necessità di rigoroso controllo sulla legitimatio ad processum, non può condurre, nel caso di specie, alla declaratoria di inesistenza dell'atto difensivo. L'AdER ha invocato a proprio favore la possibilità di sanatoria prevista dall'ordinamento processuale in caso di rilievo officioso e comunque ha fornito gli elementi documentali ritenuti sufficienti per l'identificazione e la verifica dei poteri. Le contestazioni relative a presunti vizi formali della copia della procura notarile (omessa sottoscrizione in tutte le pagine, assenza del timbro) attengono a questioni di mera regolarità formale o a profili di querela di falso, non proponibili in questa sede processuale, e comunque superate dalla produzione di copia autentica di conformità rilasciata da
Pubblico Ufficiale. Non si ravvisano, pertanto, vizi insanabili che possano impedire la regolare instaurazione del contraddittorio.
Sull'Ammissibilità e Fondatezza del Ricorso nel Merito (Eccezioni di AdER e Valutazione di Primo Grado):
Il ricorso è da ritenersi parzialmente inammissibile e nel merito infondato per le ragioni che seguono, come sostenuto dall'Agente della Riscossione.
1. Inammissibilità per Decadenza dall'Impugnazione:
Le cartelle di pagamento, atti presupposti dell'atto di pignoramento impugnato, risultano essere state notificate con regolarità a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in date antecedenti l'intimazione di pagamento e l'atto esecutivo. Il ricorso avverso l'atto di pignoramento è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle stesse. La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'impugnazione di un atto della riscossione (quale il pignoramento) non consente di rimettere in discussione il merito delle cartelle a suo fondamento, se queste ultime erano state validamente notificate e non tempestivamente impugnate. L'inerzia del contribuente ha determinato la cristallizzazione definitiva del credito in esse contenuto, precludendo l'esame dei motivi di merito
(insussistenza, prescrizione ex ante la notifica) relativi alle cartelle.
2. Difetto di Vocatio in Ius (Ente Impositore) e Inammissibilità:
Con specifico riferimento ai vizi di merito afferenti l'esistenza o la prescrizione del credito tributario (che attengono all'attività dell'Ente impositore), il ricorso è inammissibile. In ossequio alla normativa sul processo tributario, se l'eccezione riguarda vizi di merito o di notifica dell'atto presupposto (le cartelle) emesso da soggetto diverso da chi ha emanato l'atto impugnato (l'atto di pignoramento), il ricorso deve essere proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti. Il ricorrente ha omesso di citare in giudizio l'Ente impositore titolare della pretesa creditoria, legittimato passivo necessario per tali doglianze, rendendo inammissibili i motivi di ricorso relativi al merito delle cartelle.
3. Validità delle Notifiche e Fondatezza della Pretesa:
L'Agente della Riscossione ha dimostrato la regolarità delle notifiche a mezzo PEC di tutte le cartelle e dell'intimazione di pagamento, producendo le relative ricevute di avvenuta consegna, che perfezionano la procedura. L'eccezione del ricorrente di omessa notifica è, pertanto, superata dalla prova documentale fornita da AdER. Analogamente, l'eccezione di prescrizione del credito ex post la notifica è smentita dalla regolare sequenza di atti interruttivi prodotti in giudizio (cartelle, intimazione di pagamento, pignoramento), che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali.
4. Sussistenza della Motivazione e Rigetto:
L'atto di pignoramento, atto della procedura esecutiva, è strutturato su modello vincolato e fa riferimento alle cartelle e all'intimazione di pagamento già notificate e a conoscenza del contribuente. Come ribadito dalla giurisprudenza, in questi casi il mero richiamo agli atti presupposti soddisfa pienamente l'onere motivazionale, garantendo il diritto di difesa. Le doglianze relative al mancato dettaglio del calcolo degli interessi sono infondate, in quanto i calcoli sono regolati da norme di settore e si ritengono soddisfatte le prescrizioni di legge con il richiamo alla norma applicabile.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, per tutte le ragioni esposte, ritenuta la regolare costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione e l'inammissibilità e infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente, rigetta il ricorso.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso.
Inoltre condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite all'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquidate in € 6.023,00 oltre a spese accessorie.
Palermo 02.12.2025.
Il EL Il Presidente
(OS IT) (HE RU)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202400004329/001 ASSENTE 2024
- ATTO PIGN.TERZI n. 29684202400004329/001 TR AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190002118543000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543376000 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543477000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210078543578000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220030621974000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220091915244000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001805911000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230006238670000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011824940000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230011825041000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036241076000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056651041000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230057954859000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061756640000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230077255591000 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018231405000 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.08.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositato in data
03.09.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 SRL in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 29684202400004329/001, fascicolo n. 296/2024/000061317 di € 396.241,41, relativamente al carico di natura tributaria.
In particolare averso le cartelle di pagamento nn. 29620190002118543000; 29620210078543376000;
29620210078543477000; 29620210078543578000; 29620220030621974000; 29620220091915244000;
29620230001805911000; 29620230006238670000; 29620230011824940000; 29620230011825041000;
29620230036241076000; 29620230056651041000; 29620230057954859000; 29620230061756640000;
29620230077255591000 , dichiaratamente non notificate e l'intimazione di pagamento n. 29620249018231405000, dichiaratamente non notificata.
Il ricorrente, nel chiedere la sospensione cautelare dell'atto, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici, la violazione degli artt.3, comma 4, e 21 octies L. 241/90 e art. 7, comma 2, L. 212/2000.
Violazione art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/92, il vizio di notifica dell'atto impugnato, il difetto di motivazione, la prescrizione/decadenza.
Si costituiva all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 19.10.2024 opponendosi al ricorso e producendo documentazione probante.
In data 21.11.2025 il ricorrente produceva in atti una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, nonché le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento ad esso sottese, eccependo in via preliminare e di rito l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione per difetto di procura e ius postulandi, e nel merito la nullità degli atti per omessa notifica, difetto di motivazione e prescrizione del credito.
Sulla Ammissibilità della Costituzione in Giudizio dell'Agente della Riscossione (Eccezioni Preliminari del
Ricorrente):
Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, incentrate sulla presunta inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tramite avvocato del libero foro e sui vizi della procura speciale e del ius postulandi del difensore costituito, sono state ritenute infondate e, pertanto, rigettate.
In primo luogo, non sussiste l'assoluta inammissibilità della costituzione di AdER. L'Ente resistente ha depositato in atti la procura speciale conferita al suo rappresentante (Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio) e l'ulteriore procura alle liti rilasciata al difensore esterno, documentando la catena di poteri rappresentativi necessaria. La giurisprudenza citata dal ricorrente, pur confermando la necessità di rigoroso controllo sulla legitimatio ad processum, non può condurre, nel caso di specie, alla declaratoria di inesistenza dell'atto difensivo. L'AdER ha invocato a proprio favore la possibilità di sanatoria prevista dall'ordinamento processuale in caso di rilievo officioso e comunque ha fornito gli elementi documentali ritenuti sufficienti per l'identificazione e la verifica dei poteri. Le contestazioni relative a presunti vizi formali della copia della procura notarile (omessa sottoscrizione in tutte le pagine, assenza del timbro) attengono a questioni di mera regolarità formale o a profili di querela di falso, non proponibili in questa sede processuale, e comunque superate dalla produzione di copia autentica di conformità rilasciata da
Pubblico Ufficiale. Non si ravvisano, pertanto, vizi insanabili che possano impedire la regolare instaurazione del contraddittorio.
Sull'Ammissibilità e Fondatezza del Ricorso nel Merito (Eccezioni di AdER e Valutazione di Primo Grado):
Il ricorso è da ritenersi parzialmente inammissibile e nel merito infondato per le ragioni che seguono, come sostenuto dall'Agente della Riscossione.
1. Inammissibilità per Decadenza dall'Impugnazione:
Le cartelle di pagamento, atti presupposti dell'atto di pignoramento impugnato, risultano essere state notificate con regolarità a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in date antecedenti l'intimazione di pagamento e l'atto esecutivo. Il ricorso avverso l'atto di pignoramento è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle stesse. La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'impugnazione di un atto della riscossione (quale il pignoramento) non consente di rimettere in discussione il merito delle cartelle a suo fondamento, se queste ultime erano state validamente notificate e non tempestivamente impugnate. L'inerzia del contribuente ha determinato la cristallizzazione definitiva del credito in esse contenuto, precludendo l'esame dei motivi di merito
(insussistenza, prescrizione ex ante la notifica) relativi alle cartelle.
2. Difetto di Vocatio in Ius (Ente Impositore) e Inammissibilità:
Con specifico riferimento ai vizi di merito afferenti l'esistenza o la prescrizione del credito tributario (che attengono all'attività dell'Ente impositore), il ricorso è inammissibile. In ossequio alla normativa sul processo tributario, se l'eccezione riguarda vizi di merito o di notifica dell'atto presupposto (le cartelle) emesso da soggetto diverso da chi ha emanato l'atto impugnato (l'atto di pignoramento), il ricorso deve essere proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti. Il ricorrente ha omesso di citare in giudizio l'Ente impositore titolare della pretesa creditoria, legittimato passivo necessario per tali doglianze, rendendo inammissibili i motivi di ricorso relativi al merito delle cartelle.
3. Validità delle Notifiche e Fondatezza della Pretesa:
L'Agente della Riscossione ha dimostrato la regolarità delle notifiche a mezzo PEC di tutte le cartelle e dell'intimazione di pagamento, producendo le relative ricevute di avvenuta consegna, che perfezionano la procedura. L'eccezione del ricorrente di omessa notifica è, pertanto, superata dalla prova documentale fornita da AdER. Analogamente, l'eccezione di prescrizione del credito ex post la notifica è smentita dalla regolare sequenza di atti interruttivi prodotti in giudizio (cartelle, intimazione di pagamento, pignoramento), che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali.
4. Sussistenza della Motivazione e Rigetto:
L'atto di pignoramento, atto della procedura esecutiva, è strutturato su modello vincolato e fa riferimento alle cartelle e all'intimazione di pagamento già notificate e a conoscenza del contribuente. Come ribadito dalla giurisprudenza, in questi casi il mero richiamo agli atti presupposti soddisfa pienamente l'onere motivazionale, garantendo il diritto di difesa. Le doglianze relative al mancato dettaglio del calcolo degli interessi sono infondate, in quanto i calcoli sono regolati da norme di settore e si ritengono soddisfatte le prescrizioni di legge con il richiamo alla norma applicabile.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, per tutte le ragioni esposte, ritenuta la regolare costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione e l'inammissibilità e infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente, rigetta il ricorso.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso.
Inoltre condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite all'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquidate in € 6.023,00 oltre a spese accessorie.
Palermo 02.12.2025.
Il EL Il Presidente
(OS IT) (HE RU)