Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 807
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione

    Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, incentrate sulla presunta inammissibilità della difesa e rappresentanza processuale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tramite avvocato del libero foro e sui vizi della procura speciale e del ius postulandi del difensore costituito, sono state ritenute infondate e, pertanto, rigettate. L'Ente resistente ha depositato in atti la procura speciale conferita al suo rappresentante e l'ulteriore procura alle liti rilasciata al difensore esterno, documentando la catena di poteri rappresentativi necessaria. Non si ravvisano vizi insanabili che possano impedire la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per omessa notifica

    L'Agente della Riscossione ha dimostrato la regolarità delle notifiche a mezzo PEC di tutte le cartelle e dell'intimazione di pagamento, producendo le relative ricevute di avvenuta consegna, che perfezionano la procedura. L'eccezione del ricorrente di omessa notifica è, pertanto, superata dalla prova documentale fornita da AdER.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per difetto di motivazione

    L'atto di pignoramento, atto della procedura esecutiva, è strutturato su modello vincolato e fa riferimento alle cartelle e all'intimazione di pagamento già notificate e a conoscenza del contribuente. Come ribadito dalla giurisprudenza, in questi casi il mero richiamo agli atti presupposti soddisfa pienamente l'onere motivazionale, garantendo il diritto di difesa. Le doglianze relative al mancato dettaglio del calcolo degli interessi sono infondate, in quanto i calcoli sono regolati da norme di settore e si ritengono soddisfatte le prescrizioni di legge con il richiamo alla norma applicabile.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione del credito ex post la notifica è smentita dalla regolare sequenza di atti interruttivi prodotti in giudizio (cartelle, intimazione di pagamento, pignoramento), che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per decadenza dall'impugnazione delle cartelle presupposte

    Le cartelle di pagamento, atti presupposti dell'atto di pignoramento impugnato, risultano essere state notificate con regolarità a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in date antecedenti l'intimazione di pagamento e l'atto esecutivo. Il ricorso avverso l'atto di pignoramento è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle stesse. La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'impugnazione di un atto della riscossione (quale il pignoramento) non consente di rimettere in discussione il merito delle cartelle a suo fondamento, se queste ultime erano state validamente notificate e non tempestivamente impugnate. L'inerzia del contribuente ha determinato la cristallizzazione definitiva del credito in esse contenuto, precludendo l'esame dei motivi di merito (insussistenza, prescrizione ex ante la notifica) relativi alle cartelle.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di vocatio in ius nei confronti dell'Ente Impositore

    Con specifico riferimento ai vizi di merito afferenti l'esistenza o la prescrizione del credito tributario (che attengono all'attività dell'Ente impositore), il ricorso è inammissibile. In ossequio alla normativa sul processo tributario, se l'eccezione riguarda vizi di merito o di notifica dell'atto presupposto (le cartelle) emesso da soggetto diverso da chi ha emanato l'atto impugnato (l'atto di pignoramento), il ricorso deve essere proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti. Il ricorrente ha omesso di citare in giudizio l'Ente impositore titolare della pretesa creditoria, legittimato passivo necessario per tali doglianze, rendendo inammissibili i motivi di ricorso relativi al merito delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 807
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 807
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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