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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/08/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Tiziana Tinessa,
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata in data 14/04/2025 da
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] ½ Civico n 274, 04019;
visto il proprio decreto del 05/05/2025, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del tribunale di Latina e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, e ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;
rilevato che nel termine di legge pervenivano le osservazioni da parte dei creditori
[...]
e le quali, nondimeno, non possono ritenersi Controparte_1 Parte_2 ostative all'omologa del piano, ex art. 70 comma 7, CCII;
preso atto della proposta aggiornata depositata dal debitore in data 02/06/2025;
è possibile ritenere, invero, che il ricorrente rivesta a qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, perché non svolge alcuna attività di impresa, sebbene la quota più significativa della debitoria accumulata dipenda dalle garanzie prestate in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e della UniCredit Spa, in relazione alle esposizioni della ex datrice dichiarata fallita Parte_3 dal Tribunale di Latina con la sent. n. 128/2014 depositata il 16.10.2014;
in applicazione del criterio generale fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) Cod. Cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private;
analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742);
la qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo;
il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C- 74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE: “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”;
questo orientamento è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della Suprema Corte: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito…le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore (Cass.civ. sez. un., 27/02/2023, n. 5868)”. Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che è “consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cassazione civ., 07/05/2024, n. 12286);
nel caso di specie, il pur ricoprendo anche la qualifica di socio della medesima società, Parte_1 non era titolare di alcuna carica nel Consiglio di amministrazione, né tanto meno era titolare di procure, deleghe o alcun tipo di potere organizzativo o gestorio, tanto che “Dall'esame della documentazione prodotta, nonché dai rilievi acquisiti, compatibilmente col decorso del tempo e la mancanza di disponibilità della documentazione nella sua totalità, dai quadri del 730 compilati non appaiono risultare voci relative ad utili o altre voci derivanti da attività imprenditoriali. A supporto di ciò, si evince che la contribuzione effettuata in favore del debitore da parte del datore del lavoro, va qualificata come contribuzione inps in favore del lavoratore e non con altre qualifiche, in quanto, non sussiste una ipotesi di contribuzione volontaria, ma da lavoro dipendente”; Manca, dunque, un collegamento funzionale apprezzabile tra il garante e l'attività di impresa svolta dal soggetto garantito. Ne consegue che al debitore non possa essere negata né la qualifica di consumatore né la facoltà di accedere all'istituto in oggetto;
sotto il profilo della meritevolezza, inoltre, vale la pena osservare che l'indebitamento del proponente derivi principalmente dal rilascio di garanzie in favore della società quando Parte_3 la società era ancora operativa, finché la crisi non ha condotto al fallimento della stessa e pertanto può dirsi che le obbligazioni assunte dalla società e il successivo tracollo non siano imputabili a condotte volontarie e consapevoli del ma anzi appaiono riconducibili ad eventi estranei Parte_1 alla sua sfera di azione;
la domanda appare, inoltre, correttamente impostata sotto il profilo del pari trattamento dei creditori concorsuali (cd. par condicio creditorum) e del rispetto delle cause legittime di prelazione. Ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, infatti, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”;
la legge, quindi, non esclude la possibilità di offrire una soddisfazione non integrale al creditore ipotecario o privilegiato. Questa possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che sia dimostrata l'impossibilità, in caso di liquidazione del bene, di ritrarre utilità ulteriori a quelle offerte nel piano, avuto riguardo al valore di mercato del bene su cui insiste la causa di prelazione;
il compito di verificare la fattibilità della falcidia è affidato espressamente dalla legge all'OCC ed è oggetto del sindacato di ammissibilità del Tribunale sulla proposta di ristrutturazione;
nella prognosi liquidatoria, l'OCC ha stimato che anche qualora gli immobili ipotecati fossero venduti in sede di primo tentativo di vendita, ad un prezzo decurtato del 25%, corrispondente alla offerta minima presentabile, l'importo ricavabile sarebbe inferiore rispetto a quello offerto nel presente piano. Ha inoltre ipotizzato che il creditore ipotecario rischierebbe di ritrarre utilità ancora inferiori, per la frequente eventualità che il primo tentativo di vendita resti deserto, con conseguente necessità di fissare ulteriori tentativi di vendita (con aumenti delle spese) e quindi confermando la maggiore convenienza della proposta del debitore, seppure di durata temporale maggiore;
ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con il citato decreto del 05/05/2025;
visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...] residente in [...]
MIGLIARA 49 ½ Civico n 274, 04019;
DICHIARA
Chiusa la procedura.
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore sul sito web del tribunale di Latina.
Latina, 31/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Tiziana Tinessa,
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata in data 14/04/2025 da
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] ½ Civico n 274, 04019;
visto il proprio decreto del 05/05/2025, con il quale ha disposto che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del tribunale di Latina e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, e ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;
rilevato che nel termine di legge pervenivano le osservazioni da parte dei creditori
[...]
e le quali, nondimeno, non possono ritenersi Controparte_1 Parte_2 ostative all'omologa del piano, ex art. 70 comma 7, CCII;
preso atto della proposta aggiornata depositata dal debitore in data 02/06/2025;
è possibile ritenere, invero, che il ricorrente rivesta a qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, perché non svolge alcuna attività di impresa, sebbene la quota più significativa della debitoria accumulata dipenda dalle garanzie prestate in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena e della UniCredit Spa, in relazione alle esposizioni della ex datrice dichiarata fallita Parte_3 dal Tribunale di Latina con la sent. n. 128/2014 depositata il 16.10.2014;
in applicazione del criterio generale fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) Cod. Cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private;
analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742);
la qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo;
il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C- 74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE: “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”;
questo orientamento è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della Suprema Corte: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito…le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore (Cass.civ. sez. un., 27/02/2023, n. 5868)”. Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che è “consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cassazione civ., 07/05/2024, n. 12286);
nel caso di specie, il pur ricoprendo anche la qualifica di socio della medesima società, Parte_1 non era titolare di alcuna carica nel Consiglio di amministrazione, né tanto meno era titolare di procure, deleghe o alcun tipo di potere organizzativo o gestorio, tanto che “Dall'esame della documentazione prodotta, nonché dai rilievi acquisiti, compatibilmente col decorso del tempo e la mancanza di disponibilità della documentazione nella sua totalità, dai quadri del 730 compilati non appaiono risultare voci relative ad utili o altre voci derivanti da attività imprenditoriali. A supporto di ciò, si evince che la contribuzione effettuata in favore del debitore da parte del datore del lavoro, va qualificata come contribuzione inps in favore del lavoratore e non con altre qualifiche, in quanto, non sussiste una ipotesi di contribuzione volontaria, ma da lavoro dipendente”; Manca, dunque, un collegamento funzionale apprezzabile tra il garante e l'attività di impresa svolta dal soggetto garantito. Ne consegue che al debitore non possa essere negata né la qualifica di consumatore né la facoltà di accedere all'istituto in oggetto;
sotto il profilo della meritevolezza, inoltre, vale la pena osservare che l'indebitamento del proponente derivi principalmente dal rilascio di garanzie in favore della società quando Parte_3 la società era ancora operativa, finché la crisi non ha condotto al fallimento della stessa e pertanto può dirsi che le obbligazioni assunte dalla società e il successivo tracollo non siano imputabili a condotte volontarie e consapevoli del ma anzi appaiono riconducibili ad eventi estranei Parte_1 alla sua sfera di azione;
la domanda appare, inoltre, correttamente impostata sotto il profilo del pari trattamento dei creditori concorsuali (cd. par condicio creditorum) e del rispetto delle cause legittime di prelazione. Ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, infatti, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”;
la legge, quindi, non esclude la possibilità di offrire una soddisfazione non integrale al creditore ipotecario o privilegiato. Questa possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che sia dimostrata l'impossibilità, in caso di liquidazione del bene, di ritrarre utilità ulteriori a quelle offerte nel piano, avuto riguardo al valore di mercato del bene su cui insiste la causa di prelazione;
il compito di verificare la fattibilità della falcidia è affidato espressamente dalla legge all'OCC ed è oggetto del sindacato di ammissibilità del Tribunale sulla proposta di ristrutturazione;
nella prognosi liquidatoria, l'OCC ha stimato che anche qualora gli immobili ipotecati fossero venduti in sede di primo tentativo di vendita, ad un prezzo decurtato del 25%, corrispondente alla offerta minima presentabile, l'importo ricavabile sarebbe inferiore rispetto a quello offerto nel presente piano. Ha inoltre ipotizzato che il creditore ipotecario rischierebbe di ritrarre utilità ancora inferiori, per la frequente eventualità che il primo tentativo di vendita resti deserto, con conseguente necessità di fissare ulteriori tentativi di vendita (con aumenti delle spese) e quindi confermando la maggiore convenienza della proposta del debitore, seppure di durata temporale maggiore;
ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con il citato decreto del 05/05/2025;
visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da (C.F. Parte_1
) nato il [...] in [...] residente in [...]
MIGLIARA 49 ½ Civico n 274, 04019;
DICHIARA
Chiusa la procedura.
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore sul sito web del tribunale di Latina.
Latina, 31/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Tiziana Tinessa