Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 7062/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Beneduce (C.F. e Andrea C.F._2
Pezone (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._3
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Roberto Franco (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA –
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 13.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
al fine di veder revocare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1903/2023, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29.5.2023, con cui le è stato ingiunto, in solido con
[...]
, il pagamento di € 15.095,17, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di CP_3
finanziamento n. 2015362882, stipulato con Deutsche Bank s.p.a. e sottoscritto dall'odierna opponente quale coobbligata.
In particolare ha eccepito l'aprocrifia delle firme apposte al contratto a suo nome, formulando espresso disconoscimento, il difetto di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta, per non aver compiutamente dimostrato di averlo acquistato dall'originaria mutuante e per non aver comunicato le intervenute cessioni, e infine ha eccepito la prescrizione delle somme asseritamente dovute.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre ha rilevato l'inammissibilità del disconoscimento e in ogni caso formulato istanza di verificazione del contratto disconosciuto.
La causa è stata trattata mediante espletamento di TU grafologica e all'udienza del 13.13.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti). Quanto alla validità e alla ritualità di detto tentativo, deve confermarsi quanto già disposto con ordinanza del 22.1.2024, dal momento che parte opposta ha partecipato alla mediazione tramite soggetto minuto di procura speciale sostanziale rilasciata in data antecedente all'incontro innanzi al mediatore. Inoltre detta procura deve ritenersi valida dal punto di vista della forma stante il disposto dell'art. 1392 c.c.
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre premettere che parte opponente, sin dall'atto introduttivo, ha rilevato di non aver mai sottoscritto come coobbligata il contratto di finanziamento posto alla base dell'ingiunzione monitoria, affermando di disconoscere formalmente ed espressamente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., le sue sottoscrizioni apposte al documento contrattuale.
Tale disconoscimento, riguardando le firme apposte sul contratto azionato in sede monitoria, deve considerarsi specifico e inequivocabile nel manifestare la volontà di chi lo ha formulato di rinnegare la genuinità delle sottoscrizioni presenti sul documento, e pertanto deve ritenersi ammissibile.
2 Né tale ammissibilità può essere inficiata, come pure sostenuto dall'opposta, dal fatto che il contratto sia stato comunque oggetto di parziale esecuzione mediante il pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento: tale parziale esecuzione deve presumibilmente attribuirsi al mutuatario in via principale, , destinatario tra l'altro dell'erogazione della somma CP_3
mutuata (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta), e non all'odierna opponente, che ha sottoscritto il contratto quale mera coobbligata.
Anche le comunicazioni prodotte da parte opposta, relative alle cessioni del credito nelle more intervenute, non appaiono in grado di scalfire l'ammissibilità del disconoscimento. Infatti la comunicazione spedita il 6.9.2022, se è vero che è stata ricevuta da risulta Parte_1
destinata nel suo contenuto esclusivamente a , senza alcuna menzione dell'odierna CP_3
opposta (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta); quanto alla comunicazione del 30.11.2017 (cfr. all. 5), non vi è in atti alcuna prova della sua ricezione da parte di Pt_1
Poiché “a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo” (Cass. 16551/2015), la parte opposta, che aveva tempestivamente formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha prodotto il contratto in originale, sebbene tardivamente. Tale circostanza aveva inizialmente indotto questo giudice a revocare l'incarico conferito al TU e a procedere alla fase decisionale del processo (cfr. ordinanza del 22.2.2024).
A ben vedere, però, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
(nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. 35167/2021). Sulla base di tale arresto, e previa istanza della parte opposta, è stato quindi revocata l'ordinanza del 22.2.2024 e conferito incarico al consulente tecnico per la verifica delle firme apposte al contratto prodotto in originale.
Orbene il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla verifica delle firme disconosciute comparandole sia con il saggio grafico reso dall'opponente, sia con la sottoscrizione da egli apposta sulla carta d'identità, sulla patente di guida e sulla procura alle liti, affermando all'esito che le
3 firme apposte al contratto di finanziamento, apparentemente a nome “sono da Parte_1
ritenersi apocrife, ovvero non riconducibili alla mano genuina della sig.ra , si Parte_1 tratta di un'imitazione a mano libera, verosimilmente da parte di una persona che conosceva la firma della signora” (cfr. pag. 52 della consulenza tecnica).
Orbene questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il TU (ivi comprese le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte), atteso che l'iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato. Infatti il consulente ha innanzitutto chiarito che, se è vero che vi è un rilevante iato temporale tra la firma in verifica e quelle in comparazione, non vi sono stati cambiamenti nella gestualità grafo-motoria di
Inoltre ha rilevato come le firme a confronto non convergano negli impulsi organizzativi, Pt_1 nell'assetto dinamico - scrittorio, nel ductus, nel livello grafico, nel tratto, nel ritmo di inclinazione, nella tenuta del rigo, nella forma e negli aspetti strutturali delle lettere.
L'accertata apocrifìa delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento da parte di Parte_1
determina il venir meno del titolo posto dalla banca a fondamento della pretesa monitoria
[...]
nei suoi confronti, con assorbimento di ogni altra questione pur dedotta nel giudizio e con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione ai procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari. Allo stesso modo deve essere posto a carico di parte opposta il compenso del TU, liquidato con decreto del 5.12.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1903/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29.5.2023;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in complessivi € 5.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Tommaso Beneduce e Andrea Pezone;
- pone definitivamente a carico di parte opposta il compenso del TU, dott.ssa , Persona_1
liquidate con decreto del 5.12.2024.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
4