Articolo 5 della Legge 13 giugno 1935, n. 1082
Articolo 4
Versione
18 luglio 1935
Art. 5.

E' delegata al Governo del Re la facolta' di emanare norme integrative ed esecutive della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.


Entrata in vigore il 18 luglio 1935