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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14325/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14325/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BIANCHINI GIULIANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), CP_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21.11.2023 ha agito nei confronti di ex Parte_1 CP_1 art. 447-bis c.p.c. premettendo che:
-In data 16.05.2019 era stato sottoscritto tra la e la Controparte_2 CP_3
un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto il
[...]
1 futuro trasferimento dell'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente sito in Via
Mazzini 94 Bassano Bresciano (Bs);
-le parti avevano previsto il 30.09.2019 quale data ultima per la stipula del definitivo (doc.to 1);
-per effetto di successivi accordi, la data inizialmente pattuita per il rogito era stata via via differita per consentire alla promissaria acquirente di superare le difficoltà ad ottenere il necessario finanziamento a fronte dell'obbligo dalla stessa assunto di corrispondere una indennità mensile di occupazione;
-posto che anche il termine indicato nel preliminare del 2019 era stato disatteso dalla promissaria acquirente, le parti avevano sottoscritto un ulteriore accordo in forza del quale era stata pattuita, come data ultima ed inderogabile per il rogito definitivo, il 31.05.2023 e con la previsione al punto 6) dell'accordo che “Qualora entro il 31 maggio 2023 non fosse stato stipulato il contratto definitivo, previa contestazione dell'inadempimento, il Sig. e la avrebbero Parte_2 Controparte_4 dovuto liberare completamente l'immobile da persone o cose entro trenta giorni tassativi dalla data di contestazione dell'inadempimento, decorsi inutilmente i quali la sarebbe stata legittimata a procedere giudizialmente per ottenere CP_2 il rilascio forzato dell'immobile” (doc.to 4);
-anche questo ultimo termine era decorso inutilmente ed in data 01.06.2023 la
[...] aveva formalizzato la contestazione di inadempimento, intimando Controparte_2
a ed alla il rilascio dell'immobile (doc.to 5); Parte_2 Controparte_4
-ad oggi non è intervenuta la riconsegna formale del bene che viene ancora occupato senza titolo senza versamento di indennità di occupazione provvisoria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che, accertata e dichiarata la detenzione dell'immobile di proprietà della -sito in Via Mazzini 94 Controparte_2
Bassano Bresciano - senza giusto titolo da parte della in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, nonché da parte di essendo Parte_2 perento il termine ultimo pattuito tra le parti per il rilascio dell'immobile sito in Via
Mazzini 94 Bassano Bresciano, la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore sia condannata al rilascio immediato dello stesso in
2 suo favore.
Nella contumacia della resistente, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza in trattazione scritta all'esito della quale sulle conclusioni della ricorrente, viene decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2.La documentazione sopra richiamata, comprova in fatto la vicenda contrattuale, delineata in ricorso, che fa da sfondo alla domanda che ci occupa.
A fronte delle allegazioni compendiate in ricorso la convenuta non ha svolto difese.
Rimanendo contumace, la stessa ha dimostrato di non nutrire interesse alla definizione del giudizio in senso difforme alle richieste della proprietaria dell'immobile in questione.
Può ritenersi provata, dunque, la protrazione in assenza di un valido titolo, della detenzione dell'immobile per cui è causa, da parte della società convenuta a far data dalla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla data del 31.05.2023
(quale data ultima pattuita per la stipula del contratto definitivo di compravendita).
Consegue l'ordine di rilascio dell'immobile richiesto dalla proprietaria.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta nella misura, calcolata applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per valore (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della mancanza di questioni di rilievo e dell'assenza di aspetti di particolare complessità, in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 fase decisionale), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore al rilascio immediato in CP_4 favore della dell'immobile sito in Via Mazzini 94 Bassano Controparte_2
3 Bresciano libero da cose e da persone, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di CP_4 euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14325/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BIANCHINI GIULIANO presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), CP_1 P.IVA_2 convenuta contumace
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21.11.2023 ha agito nei confronti di ex Parte_1 CP_1 art. 447-bis c.p.c. premettendo che:
-In data 16.05.2019 era stato sottoscritto tra la e la Controparte_2 CP_3
un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto il
[...]
1 futuro trasferimento dell'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente sito in Via
Mazzini 94 Bassano Bresciano (Bs);
-le parti avevano previsto il 30.09.2019 quale data ultima per la stipula del definitivo (doc.to 1);
-per effetto di successivi accordi, la data inizialmente pattuita per il rogito era stata via via differita per consentire alla promissaria acquirente di superare le difficoltà ad ottenere il necessario finanziamento a fronte dell'obbligo dalla stessa assunto di corrispondere una indennità mensile di occupazione;
-posto che anche il termine indicato nel preliminare del 2019 era stato disatteso dalla promissaria acquirente, le parti avevano sottoscritto un ulteriore accordo in forza del quale era stata pattuita, come data ultima ed inderogabile per il rogito definitivo, il 31.05.2023 e con la previsione al punto 6) dell'accordo che “Qualora entro il 31 maggio 2023 non fosse stato stipulato il contratto definitivo, previa contestazione dell'inadempimento, il Sig. e la avrebbero Parte_2 Controparte_4 dovuto liberare completamente l'immobile da persone o cose entro trenta giorni tassativi dalla data di contestazione dell'inadempimento, decorsi inutilmente i quali la sarebbe stata legittimata a procedere giudizialmente per ottenere CP_2 il rilascio forzato dell'immobile” (doc.to 4);
-anche questo ultimo termine era decorso inutilmente ed in data 01.06.2023 la
[...] aveva formalizzato la contestazione di inadempimento, intimando Controparte_2
a ed alla il rilascio dell'immobile (doc.to 5); Parte_2 Controparte_4
-ad oggi non è intervenuta la riconsegna formale del bene che viene ancora occupato senza titolo senza versamento di indennità di occupazione provvisoria.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che, accertata e dichiarata la detenzione dell'immobile di proprietà della -sito in Via Mazzini 94 Controparte_2
Bassano Bresciano - senza giusto titolo da parte della in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, nonché da parte di essendo Parte_2 perento il termine ultimo pattuito tra le parti per il rilascio dell'immobile sito in Via
Mazzini 94 Bassano Bresciano, la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore sia condannata al rilascio immediato dello stesso in
2 suo favore.
Nella contumacia della resistente, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza in trattazione scritta all'esito della quale sulle conclusioni della ricorrente, viene decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2.La documentazione sopra richiamata, comprova in fatto la vicenda contrattuale, delineata in ricorso, che fa da sfondo alla domanda che ci occupa.
A fronte delle allegazioni compendiate in ricorso la convenuta non ha svolto difese.
Rimanendo contumace, la stessa ha dimostrato di non nutrire interesse alla definizione del giudizio in senso difforme alle richieste della proprietaria dell'immobile in questione.
Può ritenersi provata, dunque, la protrazione in assenza di un valido titolo, della detenzione dell'immobile per cui è causa, da parte della società convenuta a far data dalla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla data del 31.05.2023
(quale data ultima pattuita per la stipula del contratto definitivo di compravendita).
Consegue l'ordine di rilascio dell'immobile richiesto dalla proprietaria.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta nella misura, calcolata applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per valore (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della mancanza di questioni di rilievo e dell'assenza di aspetti di particolare complessità, in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 fase decisionale), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore al rilascio immediato in CP_4 favore della dell'immobile sito in Via Mazzini 94 Bassano Controparte_2
3 Bresciano libero da cose e da persone, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di CP_4 euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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