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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1758/2024 promossa da:
(C.f.: ) con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Giacometti,
OPPONENTE contro
(C.f./P.i.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Laura Munari
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate con note scritte del 27 febbraio 2025 e da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha convenuto Parte_1
in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto
[...]
1 ingiuntivo n. 180/2010 emesso dal Tribunale di Venezia in data 11 maggio 2010 e/o dell'esecuzione successivamente avviata;
nel merito, in via principale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo all'opposta, l'accertamento dell'illegittimità, nullità e inefficacia dell'atto di precetto notificato all'attore in data 27 agosto
2024 e, in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato in considerazione della condotta negligente tenuta da CP_1
In particolare, l'attore ha esposto quanto segue:
− che, in data 27 agosto 2024, si era visto notificare da un atto di precetto per l'importo CP_1 complessivo di € 91.494,16 di cui € 88.252,53 per sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n.
180/2010 (emesso dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Polo, all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 375/2010), € 3.015,73 per spese legali liquidate in decreto ed € 225,90 per competenze professionali relative all'atto di precetto, oltre interessi di mora al tasso convenzionale;
− che dalla narrativa del suddetto atto di precetto aveva dedotto che il credito ingiunto era da ricondurre all'escussione della fideiussione bancaria rilasciata dall'opponente, in data 13 giugno 2009, in favore di ed a garanzia delle operazioni di conto Parte_2
corrente (n. 251106) compiute dal fratello debitore principale;
Controparte_3
− in particolare, che il debito in parola era originato da uno scoperto di conto corrente per l'importo residuo, alla data del 31 marzo 2010, pari ad € 88.252,53;
− che il citato istituto di credito, in difetto di pagamento spontaneo, aveva avviato, innanzi al
Tribunale di Venezia, una procedura esecutiva immobiliare portante R.G.E. n. 777/2011, nell'ambito della quale l'opponente non si era costituito;
− che, nelle more della suddetta procedura esecutiva, poi conclusasi nel mese di luglio 2018, il credito anzidetto sarebbe stato ceduto – giusta contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. del 29 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gennaio 2017 – dapprima da a Flaminia SPV S.r.l. e successivamente – giusta contratto di cessione di Parte_2
crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. del 31 marzo 2021, pubblicato in G.U. n. 41 del 6 aprile
2021 – da quest'ultima ad CP_1
− che dopo oltre sei anni dalla definizione della procedura esecutiva e dopo più di tre CP_1
anni dalla seconda cessione, aveva proceduto alla notifica del suddetto atto di precetto nei
2 confronti dell'attore, senza che la stessa venisse tuttavia preceduta da una qualche precedente
“richiesta, diffida, notifica o preavviso”;
− che pertanto l'opponente, a fronte di una condotta inerte e disinteressata delle presunte cessionarie, si era trovato esposto alla richiesta di pagamento non solo del credito vantato dall'originario cedente ( ma pure degli interessi moratori calcolati in un Parte_2
arco temporale di oltre quattordici anni;
− che l'atto di precetto era illegittimo, nullo e inefficace a motivo del difetto di legittimazione attiva dell' non avendo la stessa dimostrato, come era suo preciso onere, la titolarità CP_1
del credito dalla medesima vantato, non essendo possibile comprendere, sulla scorta dei due avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, se il credito in parola rientrasse effettivamente tra quelli oggetto di trasferimento in blocco nell'ambito delle due operazioni di cessione;
− che, peraltro, dai siti internet delle parti coinvolte nella prima operazione di cessione neppure era possibile trarre una qualche informazione al riguardo atteso che, quanto a Parte_2
il sito internet raggiungibile all'indirizzo
[...]
https://venetobancalca.it/index.php?page=cat&catid=1, non riportava comunicati stampa relativi alla prima cessione e, quanto a Flaminia SPV S.r.l., nemmeno esisteva un sito internet istituzionale trattandosi di società ormai in liquidazione;
− in ordine invece ad che dal sito web raggiungibile all'indirizzo CP_1
https://www.amco.it/clienti-npl-utp/operazioni-di-acquisizioni-crediti-npe/, pur risultando possibile evincere le informazioni relative alle operazioni di cessione che avevano interessato la società dal 1996 ad oggi, non era possibile reperire una qualche documentazione informativa in merito alla prima o alla seconda cessione;
− che la condotta indolente tenuta da ambedue i cessionari, pur non essendo decorsi i termini prescrizionali, aveva frustrato l'affidamento, ingeneratosi nell'attore, circa l'abbandono della pretesa creditoria da parte dell'originario cedente, in violazione del dovere di solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.) e del principio di buona fede nei rapporti tra le parti, e si era così risolto in un vero e proprio abuso del diritto (sub specie di “ritardo sleale nell'esercizio del diritto stesso”) al quale doveva conseguentemente negarsi qualsiasi forma di tutela;
3 − che, pertanto, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'effettiva titolarità del credito in capo ad pienamente fondata risultava la domanda – subordinata – di riduzione del credito CP_1
precettato, quanto meno nel senso di uno stralcio completo degli interessi moratori;
− che sussistevano, in re ipsa, i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto e/o dell'esecuzione successivamente avviata, ricorrendo il rischio (concreto) che, a seguito della vendita del patrimonio immobiliare dell'opponente nell'ambito della procedura esecutiva anzidetta, quest'ultimo venga privato della sua unica fonte di reddito.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_1
− che il decreto ingiuntivo n. 180/2010, a fronte della mancata opposizione nel termine di legge, aveva acquistato efficacia esecutiva nei confronti dei garanti (oltre all'odierno attore anche in data 13 settembre 2010; Parte_3
− in merito alla censura di difetto di titolarità del diritto di credito (e conseguente legittimazione attiva) in capo ad che la stessa di palesava manifestamente infondata risultando CP_1 possibile verificare l'inclusione del credito precettato nel perimetro delle due operazioni di cessione già dal solo richiamo al titolo esecutivo, come contenuto nell'atto di precetto;
− più in dettaglio, quanto alla prima operazione di cessione, che vi era prova documentale che il credito precettato possedesse, alla “data di godimento” della prima cessione (30 giugno 2016), tutte le caratteristiche necessarie per essere incluso nel perimetro della cessione, rispettando tutti i criteri (“positivi” e “negativi”) di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 1 del
30 gennaio 2017;
− quanto alla seconda operazione di cessione, che non era possibile dubitare dell'inclusione del credito precettato, posto che, per effetto di essa, erano stati ceduti ad tutti i crediti di CP_1
cui Flaminia SPV S.r.l. era divenuta titolare in ragione del primo contratto di cessione, così rispettandosi il primo dei criteri “alternativi” indicati nell'avviso di cessione pubblicato in
G.U. n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
− che, dunque, non essendo in contestazione la conclusione dei contratti di cessione quanto solo l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle due operazioni di cessione, risultava provata una tale circostanza nella misura in cui, come pure ammesso dalla giurisprudenza,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione ben poteva costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito qualora, come
4 nel caso di specie, tali indicazioni risultassero sufficientemente precise e consentissero di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
− che nello stesso senso deponevano pure le dichiarazioni di cessione rilasciate da Parte_2
e Flaminia SPV S.r.l. rispettivamente nelle date del 2 ottobre 2024 e del 30 settembre
[...]
2024;
− in merito alla contestata violazione del principio di tutela dell'affidamento e conseguente abuso del diritto, che l'unico precedente ex adverso richiamato (Cass., 14 giugno 2021, n.
16743) mal si attagliava alla fattispecie in esame e risultava comunque superato da altra successiva giurisprudenza (ex multis Cass., 26 aprile 2024, n. 11219);
− che un tale asserito abuso del diritto andava comunque escluso considerato che la notifica di un atto di precetto decorsi sei anni dalla conclusione di una procedura esecutiva iniziata ai danni dell'opponente non sarebbe stata ex se sufficiente a negare la tutela giurisdizionale, né avrebbe potuto essere intesa quale comportamento concludente di rinuncia al credito, atteso che l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituivano elementi sufficienti da cui dedurre una tale rinuncia.
***
1. Sulla eccezione di difetto di titolarità del credito (e conseguente legittimazione sostanziale) proposta da Parte_1
Secondo la ricostruzione di parte opponente, la società opposta che si assume cessionaria del credito per cui è causa, non avrebbe fornito la prova dell'inclusione del credito nelle due operazioni di cessione, non potendo valere in tal senso né gli avvisi di pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (da a Flaminia SPV S.r.l. e da questa ad Parte_2 CP_1
prodotti sub docc. 2 e 4 fasc. convenuto, né gli estratti del conto corrente allegati sub docc. 5, 10
e 11 fasc. convenuto, né la comunicazione di passaggio a sofferenza di cui al doc. 6 fasc. convenuto, né l'estratto fidi e garanzie di cui al doc. 7 fasc. convenuto e neppure le dichiarazioni dei soggetti cedenti allegati sub docc. 8 e 9 fasc. convenuto.
Su questa base, deduce la mancanza di titolarità del credito in capo ad il difetto di CP_1
legittimazione sostanziale della stessa e, dunque, l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato all'attore in data 27 agosto 2024. Contesta, pertanto, il diritto dell'opposta di agire in executivis nei confronti del Parte_1
5 Sul punto occorre rilevare che, l'art. 4 L. 130/1999, l'art. 58 T.U.B. prevede espressamente che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) e, ancora, che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rappresenta, pertanto, un presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti e, secondo la giurisprudenza, costituisce una peculiare forma di pubblicità di tipo notificativo, idonea ad assicurare in capo al debitore o ai terzi la conoscenza legale della cessione, parificandone gli effetti alla notificazione di cui all'art. 1264
c.c., così rendendo superflua l'accettazione e/o la notifica rivolte singolarmente ai debitori ceduti, assicurando parimenti l'efficacia liberatoria del pagamento (cfr., ex multis, Cass., 16 aprile 2021,
n. 10200).
La norma sopra richiamata (il comma 2 dell'art. 58 T.U.B.), tuttavia, non specifica quale debba essere il contenuto minimo della “notizia dell'avvenuta cessione” oggetto di pubblicazione e ciò ha determinato la formazione di due diversi orientamenti giurisprudenziali.
In base al primo, fondato su un'interpretazione letterale della normativa applicabile (e quindi sulla assenza di esplicite previsioni a mente delle quali, nell'avviso di cessione, sarebbe necessaria l'individuazione di ogni singolo rapporto di credito), deve considerarsi compiutamente fornita la prova della titolarità del credito con la sola produzione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale (cfr. Trib. Pavia, 1° maggio 2018, n. 184; Trib. Ragusa, 18 gennaio 2019, n. 68).
In base al secondo orientamento, tra l'altro prevalente, in caso di contestazione della titolarità del credito, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non risulta ex se sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione medesima. Ciò in quanto, operando la regola generale di cui all'art. 115 c.p.c., spetta al cessionario fornire la (ulteriore) prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) e, in tale ipotesi, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi e nell'ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, quale mero indizio (cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 05 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2780).
Tale ulteriore prova documentale può essere rappresentata, in via esemplificativa, o dalla dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato
6 effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, o dall'estratto notarile attestante la medesima circostanza, o, ancora, dalla copia del contratto di cessione (e/o dei suoi allegati) con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute da cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
Sulla scorta di siffatto indirizzo giurisprudenziale, inoltre, la prova ulteriore non è necessaria allorquando il debitore ceduto abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione ovvero, ancora, qualora l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., risulti sufficientemente precisa e consenta, dunque, di ricondurre il credito per cui si agisce tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 5 aprile 2023,
n. 9412).
Tale grado di sufficiente specificità può ritenersi soddisfatto, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti in blocco, “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr. 21821/2023)” (Cass., 22 aprile 2024, n. 10860; conf.: Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Infine, sempre la giurisprudenza intervenuta in materia ha avuto modo di precisare che “tale adempimento [cioè la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale], ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997) […] e perciò anche con la notifica del precetto”, potendo, tale notifica, “avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione ugualmente opponibile” (Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Precisato quanto sopra, volendo anche aderire al secondo (e più rigoroso) degli orientamenti
7 giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che gli avvisi di cessione di cui ai docc. 2 e 4 fasc. convenuto – indicando, senza lasciare incertezze, le categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante l'individuazione specifica degli elementi comuni ad esse – risultano piuttosto precisi e circostanziati, come tali sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo ad senza CP_1 necessità di una prova “ulteriore”.
Si evidenzia, quanto alla prima operazione di cessione, che l'avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gennaio 2017 (doc. 4 fasc. convenuto) enuclea, a pag. 6, le caratteristiche comuni ai crediti ceduti da a Flaminia SPV S.r.l. e cioè i criteri, “positivi” e “negativi”, sulla scorta Parte_2
dei quali ricondurre il singolo credito nel perimetro della cessione.
L'opponente ha eccepito la mancanza di prova in ordine – in particolare – a due di essi: quelli di cui alle lett. c) – “(c) i relativi debitori risultino alla Data di Godimento segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di CA d'AL da parte della CA Cedente” – e d) – “(d)
i cui relativi debitori siano stati classificati in sofferenza fino alla Data di Godimento” – dell'avviso.
Ebbene una tale eccezione si rivela infondata in quanto contraddetta documentalmente attraverso i docc. 5 e 6 fasc. convenuto e da cui emerge che, alla “data di godimento”, il debitore risultava già classificato in sofferenza.
Si evidenzia, inoltre, che le difese svolte sul punto da parte convenuta a pag. 5 della propria comparsa di costituzione e risposta non sono state tempestivamente contraddette da parte attrice in occasione della prima difesa utile, avendo, quest'ultima, omesso di depositare le proprie memorie integrative ed avendo preso posizione sull'argomento solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 4).
Con riguardo, invece, alla seconda operazione di cessione, l'inclusione in essa del credito precettato va necessariamente dedotta dalla circostanza per cui, in ossequio al primo dei criteri
“alternativi” indicati a pag. 39 dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 41 del 6 aprile 2021
(cfr. doc. 2 fasc. convenuto), il credito in parola, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, rientrava tra quelli ceduti da a Flaminia SPV S.r.l. Parte_2
Anche a voler ritenere non sufficientemente precisi e dettagliati entrambi gli avvisi, è certo che la società odierna opposta ha fornito la prova ulteriore, indicata dalla predetta giurisprudenza, rappresentata dalle chiare dichiarazioni delle cedenti attestanti che il credito azionato dalla cessionaria è stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito delle due operazioni di
8 cartolarizzazione dei crediti (cfr. docc. 8 e 9 fasc. convenuto).
Accanto alle dichiarazioni delle originarie cedenti, anche gli estratti del conto corrente allegati sub docc. 5, 10 e 11 (fasc. convenuto) e l'estratto fidi e garanzie di cui al doc. 7 comprovano l'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione in favore della società odierna convenuta.
Nello stesso senso depongono pure ulteriori elementi quali, il possesso della documentazione di credito da parte dell'opposta e l'assenza di attività di recupero da parte di soggetti terzi (la procedura esecutiva portante R.G.E. n. 777/2011 è stata avviata, per stessa ammissione dell'attore, da parte dell'originario cedente . Parte_2
Tanto precisato, il complesso delle risultanze (fattuali e documentali) appena sopra evidenziate impone di ritenere positivamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società odierna attrice.
Alle medesime conclusioni si giunge anche considerando che, nel caso in oggetto e sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata (Cass. 10200/2021 cit.), la società odierna convenuta ha pure proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., alla “notifica” della cessione direttamente al debitore Ciò attraverso la notifica dell'atto di precetto, avvenuta Parte_1
in data 27 agosto 2024 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Notifica che, mutuando la citata giurisprudenza, risulta ugualmente opponibile al debitore ceduto ancorché successiva alla pubblicazione degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale.
2. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda – subordinata – di riduzione dell'importo precettato in considerazione dell'asserita condotta negligente tenuta da CP_1
Come precedentemente indicato, secondo parte attrice, la condotta disinteressata tenuta dall'opposta – che, a più di sei anni dalla conclusione della procedura esecutiva e oltre tre dalla seconda cessione, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti dell'attore, senza che la stessa venisse preceduta da una qualche richiesta, diffida, notifica o preavviso – avrebbe frustrato il “razionale affidamento” dell'opponente in ordine all'abbandono della pretesa creditoria da parte dell'originario cedente.
Tale comportamento, sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, anche in virtù della giurisprudenza intervenuta in materia (segnatamente Cass., 14 giugno 2021, n. 16743), sarebbe in contrasto con il dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e con il principio di buona fede nei rapporti tra le parti, risolvendosi in un vero e proprio abuso del diritto.
9 Ebbene tali rilievi si palesano infondati.
Anzitutto inconferente risulta il richiamo, operato da parte attrice, a Cass. 16743/2021 cit.
Non solo una tale pronuncia è intervenuta a definizione di un caso del tutto differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio (ritardo nella richiesta di pagamento di canoni locatizi), ma il principio di diritto dalla medesima enucleato neppure si attaglia alla fattispecie in questione, non ricorrendo l'“assoluta inerzia” del creditore, protrattasi per un periodo di tempo “assai considerevole”.
Nel caso di specie, infatti, risulta pacifico ed incontestato che l'originario cedente si sia attivato dapprima monitoriamente e poi esecutivamente nei confronti dell'odierno opponente.
Né il decorso di un termine di tre anni dalla seconda cessione, a fronte della previsione normativa di un termine prescrizione di dieci anni, può valere ad integrare, per facta concludentia, una qualche univoca rinuncia al diritto di credito.
Quella pronuncia, inoltre, è stata superata da altra e più recente giurisprudenza tendente ad escludere l'abuso del diritto (ed il risarcimento del danno) in tutti i casi in cui, come in quello di specie, al ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative non si accompagni un danno a carico della controparte (Cass., 26 aprile 2024, n. 11219).
Sempre la giurisprudenza recente ha pure chiarito che “se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (Cass., 7 febbraio 2025, n. 3172).
Tanto premesso, escluso qualsivoglia legittimo affidamento da parte del e un danno, ed Pt_1
escluso dunque l'abuso del diritto da parte dell'opposta o della precedente cessionaria, anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1758/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) respinge le domande di parte attrice opponente;
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, il 22 Maggio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1758/2024 promossa da:
(C.f.: ) con il patrocinio dell'Avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Giacometti,
OPPONENTE contro
(C.f./P.i.: ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Laura Munari
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate con note scritte del 27 febbraio 2025 e da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha convenuto Parte_1
in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto
[...]
1 ingiuntivo n. 180/2010 emesso dal Tribunale di Venezia in data 11 maggio 2010 e/o dell'esecuzione successivamente avviata;
nel merito, in via principale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo all'opposta, l'accertamento dell'illegittimità, nullità e inefficacia dell'atto di precetto notificato all'attore in data 27 agosto
2024 e, in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato in considerazione della condotta negligente tenuta da CP_1
In particolare, l'attore ha esposto quanto segue:
− che, in data 27 agosto 2024, si era visto notificare da un atto di precetto per l'importo CP_1 complessivo di € 91.494,16 di cui € 88.252,53 per sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n.
180/2010 (emesso dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Polo, all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 375/2010), € 3.015,73 per spese legali liquidate in decreto ed € 225,90 per competenze professionali relative all'atto di precetto, oltre interessi di mora al tasso convenzionale;
− che dalla narrativa del suddetto atto di precetto aveva dedotto che il credito ingiunto era da ricondurre all'escussione della fideiussione bancaria rilasciata dall'opponente, in data 13 giugno 2009, in favore di ed a garanzia delle operazioni di conto Parte_2
corrente (n. 251106) compiute dal fratello debitore principale;
Controparte_3
− in particolare, che il debito in parola era originato da uno scoperto di conto corrente per l'importo residuo, alla data del 31 marzo 2010, pari ad € 88.252,53;
− che il citato istituto di credito, in difetto di pagamento spontaneo, aveva avviato, innanzi al
Tribunale di Venezia, una procedura esecutiva immobiliare portante R.G.E. n. 777/2011, nell'ambito della quale l'opponente non si era costituito;
− che, nelle more della suddetta procedura esecutiva, poi conclusasi nel mese di luglio 2018, il credito anzidetto sarebbe stato ceduto – giusta contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. del 29 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gennaio 2017 – dapprima da a Flaminia SPV S.r.l. e successivamente – giusta contratto di cessione di Parte_2
crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. del 31 marzo 2021, pubblicato in G.U. n. 41 del 6 aprile
2021 – da quest'ultima ad CP_1
− che dopo oltre sei anni dalla definizione della procedura esecutiva e dopo più di tre CP_1
anni dalla seconda cessione, aveva proceduto alla notifica del suddetto atto di precetto nei
2 confronti dell'attore, senza che la stessa venisse tuttavia preceduta da una qualche precedente
“richiesta, diffida, notifica o preavviso”;
− che pertanto l'opponente, a fronte di una condotta inerte e disinteressata delle presunte cessionarie, si era trovato esposto alla richiesta di pagamento non solo del credito vantato dall'originario cedente ( ma pure degli interessi moratori calcolati in un Parte_2
arco temporale di oltre quattordici anni;
− che l'atto di precetto era illegittimo, nullo e inefficace a motivo del difetto di legittimazione attiva dell' non avendo la stessa dimostrato, come era suo preciso onere, la titolarità CP_1
del credito dalla medesima vantato, non essendo possibile comprendere, sulla scorta dei due avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, se il credito in parola rientrasse effettivamente tra quelli oggetto di trasferimento in blocco nell'ambito delle due operazioni di cessione;
− che, peraltro, dai siti internet delle parti coinvolte nella prima operazione di cessione neppure era possibile trarre una qualche informazione al riguardo atteso che, quanto a Parte_2
il sito internet raggiungibile all'indirizzo
[...]
https://venetobancalca.it/index.php?page=cat&catid=1, non riportava comunicati stampa relativi alla prima cessione e, quanto a Flaminia SPV S.r.l., nemmeno esisteva un sito internet istituzionale trattandosi di società ormai in liquidazione;
− in ordine invece ad che dal sito web raggiungibile all'indirizzo CP_1
https://www.amco.it/clienti-npl-utp/operazioni-di-acquisizioni-crediti-npe/, pur risultando possibile evincere le informazioni relative alle operazioni di cessione che avevano interessato la società dal 1996 ad oggi, non era possibile reperire una qualche documentazione informativa in merito alla prima o alla seconda cessione;
− che la condotta indolente tenuta da ambedue i cessionari, pur non essendo decorsi i termini prescrizionali, aveva frustrato l'affidamento, ingeneratosi nell'attore, circa l'abbandono della pretesa creditoria da parte dell'originario cedente, in violazione del dovere di solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.) e del principio di buona fede nei rapporti tra le parti, e si era così risolto in un vero e proprio abuso del diritto (sub specie di “ritardo sleale nell'esercizio del diritto stesso”) al quale doveva conseguentemente negarsi qualsiasi forma di tutela;
3 − che, pertanto, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'effettiva titolarità del credito in capo ad pienamente fondata risultava la domanda – subordinata – di riduzione del credito CP_1
precettato, quanto meno nel senso di uno stralcio completo degli interessi moratori;
− che sussistevano, in re ipsa, i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto e/o dell'esecuzione successivamente avviata, ricorrendo il rischio (concreto) che, a seguito della vendita del patrimonio immobiliare dell'opponente nell'ambito della procedura esecutiva anzidetta, quest'ultimo venga privato della sua unica fonte di reddito.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_1
− che il decreto ingiuntivo n. 180/2010, a fronte della mancata opposizione nel termine di legge, aveva acquistato efficacia esecutiva nei confronti dei garanti (oltre all'odierno attore anche in data 13 settembre 2010; Parte_3
− in merito alla censura di difetto di titolarità del diritto di credito (e conseguente legittimazione attiva) in capo ad che la stessa di palesava manifestamente infondata risultando CP_1 possibile verificare l'inclusione del credito precettato nel perimetro delle due operazioni di cessione già dal solo richiamo al titolo esecutivo, come contenuto nell'atto di precetto;
− più in dettaglio, quanto alla prima operazione di cessione, che vi era prova documentale che il credito precettato possedesse, alla “data di godimento” della prima cessione (30 giugno 2016), tutte le caratteristiche necessarie per essere incluso nel perimetro della cessione, rispettando tutti i criteri (“positivi” e “negativi”) di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 1 del
30 gennaio 2017;
− quanto alla seconda operazione di cessione, che non era possibile dubitare dell'inclusione del credito precettato, posto che, per effetto di essa, erano stati ceduti ad tutti i crediti di CP_1
cui Flaminia SPV S.r.l. era divenuta titolare in ragione del primo contratto di cessione, così rispettandosi il primo dei criteri “alternativi” indicati nell'avviso di cessione pubblicato in
G.U. n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II;
− che, dunque, non essendo in contestazione la conclusione dei contratti di cessione quanto solo l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle due operazioni di cessione, risultava provata una tale circostanza nella misura in cui, come pure ammesso dalla giurisprudenza,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione ben poteva costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito qualora, come
4 nel caso di specie, tali indicazioni risultassero sufficientemente precise e consentissero di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
− che nello stesso senso deponevano pure le dichiarazioni di cessione rilasciate da Parte_2
e Flaminia SPV S.r.l. rispettivamente nelle date del 2 ottobre 2024 e del 30 settembre
[...]
2024;
− in merito alla contestata violazione del principio di tutela dell'affidamento e conseguente abuso del diritto, che l'unico precedente ex adverso richiamato (Cass., 14 giugno 2021, n.
16743) mal si attagliava alla fattispecie in esame e risultava comunque superato da altra successiva giurisprudenza (ex multis Cass., 26 aprile 2024, n. 11219);
− che un tale asserito abuso del diritto andava comunque escluso considerato che la notifica di un atto di precetto decorsi sei anni dalla conclusione di una procedura esecutiva iniziata ai danni dell'opponente non sarebbe stata ex se sufficiente a negare la tutela giurisdizionale, né avrebbe potuto essere intesa quale comportamento concludente di rinuncia al credito, atteso che l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituivano elementi sufficienti da cui dedurre una tale rinuncia.
***
1. Sulla eccezione di difetto di titolarità del credito (e conseguente legittimazione sostanziale) proposta da Parte_1
Secondo la ricostruzione di parte opponente, la società opposta che si assume cessionaria del credito per cui è causa, non avrebbe fornito la prova dell'inclusione del credito nelle due operazioni di cessione, non potendo valere in tal senso né gli avvisi di pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (da a Flaminia SPV S.r.l. e da questa ad Parte_2 CP_1
prodotti sub docc. 2 e 4 fasc. convenuto, né gli estratti del conto corrente allegati sub docc. 5, 10
e 11 fasc. convenuto, né la comunicazione di passaggio a sofferenza di cui al doc. 6 fasc. convenuto, né l'estratto fidi e garanzie di cui al doc. 7 fasc. convenuto e neppure le dichiarazioni dei soggetti cedenti allegati sub docc. 8 e 9 fasc. convenuto.
Su questa base, deduce la mancanza di titolarità del credito in capo ad il difetto di CP_1
legittimazione sostanziale della stessa e, dunque, l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato all'attore in data 27 agosto 2024. Contesta, pertanto, il diritto dell'opposta di agire in executivis nei confronti del Parte_1
5 Sul punto occorre rilevare che, l'art. 4 L. 130/1999, l'art. 58 T.U.B. prevede espressamente che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (comma 2) e, ancora, che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rappresenta, pertanto, un presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti e, secondo la giurisprudenza, costituisce una peculiare forma di pubblicità di tipo notificativo, idonea ad assicurare in capo al debitore o ai terzi la conoscenza legale della cessione, parificandone gli effetti alla notificazione di cui all'art. 1264
c.c., così rendendo superflua l'accettazione e/o la notifica rivolte singolarmente ai debitori ceduti, assicurando parimenti l'efficacia liberatoria del pagamento (cfr., ex multis, Cass., 16 aprile 2021,
n. 10200).
La norma sopra richiamata (il comma 2 dell'art. 58 T.U.B.), tuttavia, non specifica quale debba essere il contenuto minimo della “notizia dell'avvenuta cessione” oggetto di pubblicazione e ciò ha determinato la formazione di due diversi orientamenti giurisprudenziali.
In base al primo, fondato su un'interpretazione letterale della normativa applicabile (e quindi sulla assenza di esplicite previsioni a mente delle quali, nell'avviso di cessione, sarebbe necessaria l'individuazione di ogni singolo rapporto di credito), deve considerarsi compiutamente fornita la prova della titolarità del credito con la sola produzione dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale (cfr. Trib. Pavia, 1° maggio 2018, n. 184; Trib. Ragusa, 18 gennaio 2019, n. 68).
In base al secondo orientamento, tra l'altro prevalente, in caso di contestazione della titolarità del credito, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non risulta ex se sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione medesima. Ciò in quanto, operando la regola generale di cui all'art. 115 c.p.c., spetta al cessionario fornire la (ulteriore) prova documentale che il credito controverso rientri proprio tra quelli oggetto di cartolarizzazione (e quindi ceduti in blocco) e, in tale ipotesi, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi e nell'ambito di un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, quale mero indizio (cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 05 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2780).
Tale ulteriore prova documentale può essere rappresentata, in via esemplificativa, o dalla dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato
6 effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, o dall'estratto notarile attestante la medesima circostanza, o, ancora, dalla copia del contratto di cessione (e/o dei suoi allegati) con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute da cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
Sulla scorta di siffatto indirizzo giurisprudenziale, inoltre, la prova ulteriore non è necessaria allorquando il debitore ceduto abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione ovvero, ancora, qualora l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., risulti sufficientemente precisa e consenta, dunque, di ricondurre il credito per cui si agisce tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 5 aprile 2023,
n. 9412).
Tale grado di sufficiente specificità può ritenersi soddisfatto, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti in blocco, “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr. 21821/2023)” (Cass., 22 aprile 2024, n. 10860; conf.: Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Infine, sempre la giurisprudenza intervenuta in materia ha avuto modo di precisare che “tale adempimento [cioè la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale], ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997) […] e perciò anche con la notifica del precetto”, potendo, tale notifica, “avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione ugualmente opponibile” (Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Precisato quanto sopra, volendo anche aderire al secondo (e più rigoroso) degli orientamenti
7 giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che gli avvisi di cessione di cui ai docc. 2 e 4 fasc. convenuto – indicando, senza lasciare incertezze, le categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante l'individuazione specifica degli elementi comuni ad esse – risultano piuttosto precisi e circostanziati, come tali sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo ad senza CP_1 necessità di una prova “ulteriore”.
Si evidenzia, quanto alla prima operazione di cessione, che l'avviso pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gennaio 2017 (doc. 4 fasc. convenuto) enuclea, a pag. 6, le caratteristiche comuni ai crediti ceduti da a Flaminia SPV S.r.l. e cioè i criteri, “positivi” e “negativi”, sulla scorta Parte_2
dei quali ricondurre il singolo credito nel perimetro della cessione.
L'opponente ha eccepito la mancanza di prova in ordine – in particolare – a due di essi: quelli di cui alle lett. c) – “(c) i relativi debitori risultino alla Data di Godimento segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di CA d'AL da parte della CA Cedente” – e d) – “(d)
i cui relativi debitori siano stati classificati in sofferenza fino alla Data di Godimento” – dell'avviso.
Ebbene una tale eccezione si rivela infondata in quanto contraddetta documentalmente attraverso i docc. 5 e 6 fasc. convenuto e da cui emerge che, alla “data di godimento”, il debitore risultava già classificato in sofferenza.
Si evidenzia, inoltre, che le difese svolte sul punto da parte convenuta a pag. 5 della propria comparsa di costituzione e risposta non sono state tempestivamente contraddette da parte attrice in occasione della prima difesa utile, avendo, quest'ultima, omesso di depositare le proprie memorie integrative ed avendo preso posizione sull'argomento solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 4).
Con riguardo, invece, alla seconda operazione di cessione, l'inclusione in essa del credito precettato va necessariamente dedotta dalla circostanza per cui, in ossequio al primo dei criteri
“alternativi” indicati a pag. 39 dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 41 del 6 aprile 2021
(cfr. doc. 2 fasc. convenuto), il credito in parola, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, rientrava tra quelli ceduti da a Flaminia SPV S.r.l. Parte_2
Anche a voler ritenere non sufficientemente precisi e dettagliati entrambi gli avvisi, è certo che la società odierna opposta ha fornito la prova ulteriore, indicata dalla predetta giurisprudenza, rappresentata dalle chiare dichiarazioni delle cedenti attestanti che il credito azionato dalla cessionaria è stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito delle due operazioni di
8 cartolarizzazione dei crediti (cfr. docc. 8 e 9 fasc. convenuto).
Accanto alle dichiarazioni delle originarie cedenti, anche gli estratti del conto corrente allegati sub docc. 5, 10 e 11 (fasc. convenuto) e l'estratto fidi e garanzie di cui al doc. 7 comprovano l'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione in favore della società odierna convenuta.
Nello stesso senso depongono pure ulteriori elementi quali, il possesso della documentazione di credito da parte dell'opposta e l'assenza di attività di recupero da parte di soggetti terzi (la procedura esecutiva portante R.G.E. n. 777/2011 è stata avviata, per stessa ammissione dell'attore, da parte dell'originario cedente . Parte_2
Tanto precisato, il complesso delle risultanze (fattuali e documentali) appena sopra evidenziate impone di ritenere positivamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società odierna attrice.
Alle medesime conclusioni si giunge anche considerando che, nel caso in oggetto e sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata (Cass. 10200/2021 cit.), la società odierna convenuta ha pure proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., alla “notifica” della cessione direttamente al debitore Ciò attraverso la notifica dell'atto di precetto, avvenuta Parte_1
in data 27 agosto 2024 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Notifica che, mutuando la citata giurisprudenza, risulta ugualmente opponibile al debitore ceduto ancorché successiva alla pubblicazione degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale.
2. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda – subordinata – di riduzione dell'importo precettato in considerazione dell'asserita condotta negligente tenuta da CP_1
Come precedentemente indicato, secondo parte attrice, la condotta disinteressata tenuta dall'opposta – che, a più di sei anni dalla conclusione della procedura esecutiva e oltre tre dalla seconda cessione, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti dell'attore, senza che la stessa venisse preceduta da una qualche richiesta, diffida, notifica o preavviso – avrebbe frustrato il “razionale affidamento” dell'opponente in ordine all'abbandono della pretesa creditoria da parte dell'originario cedente.
Tale comportamento, sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, anche in virtù della giurisprudenza intervenuta in materia (segnatamente Cass., 14 giugno 2021, n. 16743), sarebbe in contrasto con il dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e con il principio di buona fede nei rapporti tra le parti, risolvendosi in un vero e proprio abuso del diritto.
9 Ebbene tali rilievi si palesano infondati.
Anzitutto inconferente risulta il richiamo, operato da parte attrice, a Cass. 16743/2021 cit.
Non solo una tale pronuncia è intervenuta a definizione di un caso del tutto differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio (ritardo nella richiesta di pagamento di canoni locatizi), ma il principio di diritto dalla medesima enucleato neppure si attaglia alla fattispecie in questione, non ricorrendo l'“assoluta inerzia” del creditore, protrattasi per un periodo di tempo “assai considerevole”.
Nel caso di specie, infatti, risulta pacifico ed incontestato che l'originario cedente si sia attivato dapprima monitoriamente e poi esecutivamente nei confronti dell'odierno opponente.
Né il decorso di un termine di tre anni dalla seconda cessione, a fronte della previsione normativa di un termine prescrizione di dieci anni, può valere ad integrare, per facta concludentia, una qualche univoca rinuncia al diritto di credito.
Quella pronuncia, inoltre, è stata superata da altra e più recente giurisprudenza tendente ad escludere l'abuso del diritto (ed il risarcimento del danno) in tutti i casi in cui, come in quello di specie, al ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative non si accompagni un danno a carico della controparte (Cass., 26 aprile 2024, n. 11219).
Sempre la giurisprudenza recente ha pure chiarito che “se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (Cass., 7 febbraio 2025, n. 3172).
Tanto premesso, escluso qualsivoglia legittimo affidamento da parte del e un danno, ed Pt_1
escluso dunque l'abuso del diritto da parte dell'opposta o della precedente cessionaria, anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1758/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) respinge le domande di parte attrice opponente;
2) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_4
spese di lite del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, il 22 Maggio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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