Articolo 31 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 30Articolo 32
Versione
15 dicembre 1981
Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale)

I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall' articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione e' regolata dagli articoli 22 e 23.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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