Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Antonino Catalano
appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6/2/2025 l'appellante concludeva come nelle note deposi-
tate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.12.2018 il Tribunale di Palermo dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo emesso il 30.11.2016 e rigettava la domanda proposta
Corte di Appello di Palermo
gamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la . Pt_1
Il restava contumace. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 6.2.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado proponeva opposizione avverso il decre- Controparte_1
to ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di per il Parte_1
pagamento della somma di € 20.290,00 esponendo che la notifica del de-
creto tentata il 15.12.2016 presso un luogo diverso dalla sua residenza, era stata ivi rinnovata solo il 24.5.2017, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia;
che, comunque, il decreto era stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. non avendo la ricorrente dato la prova del titolo, ossia del contratto di mutuo;
che la somma di € 20.290,00 gli era stata corrisposta a titolo di liberalità; che gli assegni allegati al monitorio erano scaduti e dimostravano che la , Pt_1
quale traente, aveva promesso di pagare le somme ivi indicate in suo favo-
re quale beneficiario.
Il Tribunale riteneva che la notifica del decreto ingiuntivo fosse avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., non interrotto dal tentativo di notifica effettuato senza esito positivo il 15.12.2016, con conseguente inef-
ficacia del decreto strsso;
nel merito della pretesa creditoria azionata dalla
, riteneva che fosse sfornita di prova, non essendo idonei a tal fine gli Pt_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo assegni incassati dal ed emessi dalla . CP_1 Pt_1
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha considerato che l'opponente non aveva mai negato di avere ricevuto da lei la somma di € 20.290,00, pur affermando che era stata oggetto di liberalità senza, tuttavia, dare la prova di tale deduzione;
che la donazione, in quanto non di modico valore,
avrebbe dovuto rivestire la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, e che da detta nullità conseguiva l'obbligo di restituzione della somma;
che la nullità era rilevabile d'ufficio e comportava l'effetto restitutorio ex legge,
non richiedendo la domanda della donante;
che anche qualora la fattispecie dovesse qualificarsi a titolo oneroso, non essendo stata negata la consegna delle somme era onere della parte mutuataria provarne la restituzione;
che l'inesistenza di un diverso rapporto economico consentiva di sopperire alle lacune probatorie che secondo il Tribunale giustificavano il rigetto della domanda;
che la prova del mutuo si ricavava pure dallo scambio epistolare tra le parti da cui emergeva la mortificazione dell'appellato nei confronti della madrina per la tardiva restituzione di somme.
Le doglianze sono infondate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 pri-
mo comma c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e,
quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo di restituzione.
L'esistenza del contratto di mutuo, in particolare, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro dovendo l'attore a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, nè la
- 3 - Corte di Appello di Palermo contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) può tramutarsi in eccezione in sen-
so sostanziale e, come, tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
In buona sostanza, potendo una somma di denaro essere consegnata per va-
rie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore di dimostrare l'esistenza di un titolo giuridico implicante la restituzione.
La domanda fondata sulla nullità della donazione, formulata in questo gra-
do, risulta inammissibile, essendo diversa la sua causa petendi rispetto a quella azionata con il ricorso in monitorio.
Infine, la mancata risposta alla richiesta di restituzione con diffida e costi-
tuzione in mora inoltrata dal legale dell'appellante, dalla quale quest'ultima pretende di desumere la prova dell'obbligazione a carico del
, non costituisce confessione e, quindi, risulta del tutto neutra al fi- CP_1
ne che qui interessa.
I messaggi scambiati tra le parti, in atti, pure invocati dall'appellante, non contengono poi alcun riferimento all'obbligo di restituzione e, tantomeno, all'importo mutuato (“Mi dispiace per tutto ma vedrò in un modo o nell'altro di sistemare questa situazione che oramai è veramente motivo di mortificazione per me e sicuramente insostenibile per te. Ti capisco e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e per la grandissima pazienza che hai avuto. Aspetto una risposta per dare una parte subito come acconto ed un mensile”)
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
- 4 - Corte di Appello di Palermo La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello pro-
posto da nei confronti di avverso la senten- Parte_1 Controparte_1
za del Tribunale di Palermo del 21.12.2018.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.CU appellante
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo