Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2025, proposto dalla prof.ssa AL IA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Picone e Simona Grazia Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sez. Lavoro, n. 49/2025, pubblicata il 30.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. AN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, sezione lavoro, con la sentenza n. 49/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025, ha:
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente prof.ssa AL IA RO, della retribuzione professionale docenti per il periodo dall’ottobre 2019 sino al mese di giugno 2022, pari a complessivi € 1.274,82 lordi, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo;
-condannato altresì il M.I.M. a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.030 per compensi, oltre i.v.a. c.p.a. e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazione;
-è stata notificata con formula esecutiva il 31 gennaio 2025, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura dello Stato (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; urp@ postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it).
3. La sig. AL ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla erogazione delle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 49/2025, pubblicata il 30.01.2025, con conseguente accredito della somma pari ad € 1.274,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore degli avv.ti Francesca Picone e Simona Grazia Fulco, dichiaratisi antistatari.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 13 novembre 2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Verona l’11 giugno 2025;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 31.1.2025, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare, di corrispondere alla prof.ssa AL IA RO la somma di € 1.274,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo, per le causali di cui al titolo esecutivo.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Il Tribunale, considerato che l'ordine di pagamento nei confronti del Ministero comprende anche gli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, non ravvisa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
-ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 49/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025, provvedendo a corrispondere alla prof.ssa AL IA RO la somma di € 1.274,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo, per le causali di cui al titolo esecutivo in epigrafe indicato;
-rigetta l’istanza di astreinte proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore degli avv.ti Francesca Picone e Simona Grazia Fulco, dichiaratesi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
AN NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NO | Ida LA |
IL SEGRETARIO