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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1206/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ARGENIO MATTEO MASSIMO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO ANDREA.
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata in data 3 maggio 2023 nella causa iscritta al N. 7145/2022.
CONCLUSIONI
In data 12 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 03.05.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7145/2022,
- In via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì
l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per pale- se malafede di controparte;
- In subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, non risultando violata la riserva di attività né ratione temporis (il contratto precede l'entrata in vigore della riserva di legge) né ratione materiae (non vi fu vendita/collocamento da parte del commerciante ma semplice identificazione del cliente e messa in contatto dello stesso con la banca) e comunque perché l'asserita vio- lazione della riserva di legge non comporterebbe nullità;
- Conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrispo- sto da in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di Parte_1 spese di lite, pari ad € 3.220,30, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso,
2 nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza Parte_2
conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponendo:
[...] Parte_1
- che in data 15 marzo 2009, in occasione dell'acquisto di beni, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo re- volving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendo “in via riconvenzionale, ove mai le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con
l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta Parte_1 contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la cau- sa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
“- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da
[...]
; Parte_2
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di li- Parte_1 te, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 145,50 con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco Andrea che si di- chiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Vio- lazione dell'art. 117 T.U.B.;
2) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
3) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver-
4 sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
4) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c..
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha indivi- duato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formu- lando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Cor- te di cogliere la portata del gravame (vedi Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023
n.2320).
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono in- fondati.
3. In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato pro- mosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999
e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promos-
5 so e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata norma- tiva riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò conse- gue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata de- roga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma so- lo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati CP_2 allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività fi- nanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distri- buzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel
6 vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c..
4. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contrat- to di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti
l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si in- voca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
7 Parte appellante neppure deduce che il contratto (di durata, a tempo indetermina- to) non sia più in essere;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescri- zione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito.
5. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
6. Infondata è poi la deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e cor- rettezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere cono- sciute e considerate da entrambi i contraenti (vedi Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione do- losa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità
8 del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la re- sponsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la co- noscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della nor- male diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione del- le norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per consi- derare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
7. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
La novità e complessità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità, sino alla richiama- ta Cass. 12838/2025), la notoria natura seriale della controversia in questione, la (pur processualmente legittima) scelta di limitare l'oggetto del giudizio alla sola declaratoria di nullità ed accertamento del diritto alla rideterminazione degli interessi senza quantifi- cazione e condanna giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello nel-
9 la misura della metà e la loro quantificazione in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento.
Parte appellante deve essere condannata a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del presente giudizio, che si liquida, per tale frazione, considerato quan- to esposto, in € 1.050,00 (fase di studio € 600,00; fase introduttiva € 500,00; fase deci- sionale € 1.000,00; totale € 2.100,00; riduzione del 50% € 1.050,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichia- ratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 1.050,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1206/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ARGENIO MATTEO MASSIMO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO ANDREA.
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata in data 3 maggio 2023 nella causa iscritta al N. 7145/2022.
CONCLUSIONI
In data 12 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 03.05.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7145/2022,
- In via preliminare, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì
l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per pale- se malafede di controparte;
- In subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, non risultando violata la riserva di attività né ratione temporis (il contratto precede l'entrata in vigore della riserva di legge) né ratione materiae (non vi fu vendita/collocamento da parte del commerciante ma semplice identificazione del cliente e messa in contatto dello stesso con la banca) e comunque perché l'asserita vio- lazione della riserva di legge non comporterebbe nullità;
- Conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrispo- sto da in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di Parte_1 spese di lite, pari ad € 3.220,30, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso,
2 nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza Parte_2
conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponendo:
[...] Parte_1
- che in data 15 marzo 2009, in occasione dell'acquisto di beni, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo re- volving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendo “in via riconvenzionale, ove mai le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con
l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta Parte_1 contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la cau- sa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
“- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da
[...]
; Parte_2
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di li- Parte_1 te, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 145,50 con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco Andrea che si di- chiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Vio- lazione dell'art. 117 T.U.B.;
2) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
3) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver-
4 sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
4) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c..
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha indivi- duato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formu- lando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Cor- te di cogliere la portata del gravame (vedi Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023
n.2320).
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono in- fondati.
3. In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato pro- mosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999
e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promos-
5 so e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata norma- tiva riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò conse- gue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata de- roga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma so- lo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati CP_2 allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività fi- nanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distri- buzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel
6 vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c..
4. Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contrat- to di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti
l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si in- voca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
7 Parte appellante neppure deduce che il contratto (di durata, a tempo indetermina- to) non sia più in essere;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescri- zione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito.
5. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
6. Infondata è poi la deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e cor- rettezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere cono- sciute e considerate da entrambi i contraenti (vedi Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione do- losa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità
8 del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la re- sponsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la co- noscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della nor- male diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione del- le norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per consi- derare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
7. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di ap- pello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
La novità e complessità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità, sino alla richiama- ta Cass. 12838/2025), la notoria natura seriale della controversia in questione, la (pur processualmente legittima) scelta di limitare l'oggetto del giudizio alla sola declaratoria di nullità ed accertamento del diritto alla rideterminazione degli interessi senza quantifi- cazione e condanna giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello nel-
9 la misura della metà e la loro quantificazione in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento.
Parte appellante deve essere condannata a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del presente giudizio, che si liquida, per tale frazione, considerato quan- to esposto, in € 1.050,00 (fase di studio € 600,00; fase introduttiva € 500,00; fase deci- sionale € 1.000,00; totale € 2.100,00; riduzione del 50% € 1.050,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichia- ratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di appello;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà, che liquida, per tale frazione, in € 1.050,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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