Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2690/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Vivenzio Iolanda, dalla quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fornaro C.F._2
Rosaria, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 18/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26.01.2017, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'IA (al N. 2 , Parte II , serie A, anno 2017).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli allo stato minori ( , nata in [...]
Cercola il 10.03.2017 e nato in [...] il [...]), le parti hanno indicato Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 03.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare dove riterranno la propria residenza, con l'obbligo di comunicarla tempestivamente all'altro genitore, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale congiunta sui figli minori;
Persona_ b) Che i figli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, pertanto le decisioni di maggiore Per_2 rilevanza per i minori educative, scolastiche, mediche verranno assunte concordemente da entrambi i genitori;
I minori verranno collocati con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, in Sant'IA (NA) alla Via Canonico n.12;
c) La casa coniugale in Sant'IA (NA) alla Via Canonico Morciano n.12, condotta in locazione con contratto alla stessa intestato, resta assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi che la compongono ad eccezione dei beni strettamente personali del IG. Pt_2 che verranno prelevati in un assegnando termine concordato tra le parti;
Pt_1
d) I IGg.ri e si impegnano ad assumere concordemente ogni decisione riguardante la vita e le Parte_1 Parte_2 Persona_ scelte dei figli minori, convinti di dover cooperare al fine di garantire a e una crescita sana ed equilibrata;
Per_2
e) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € Parte_1
600,00 (euro seicento/00), di cui €.300,00 per IA ed €.300,00 per da rivalutarsi di anno in anno, secondo Per_2 variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento alla IG.ra mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare;
Parte_3
L'importo dell'assegno unico percepito, pari ad € 400,00 mensili, sarà suddiviso come per legge, tra i IGg.ri e nella Pt_1 Pt_2 misura del 50% ciascuno;
f) La IG.ra rinuncia espressamente al proprio mantenimento dichiarando all'uopo di essere economicamente Parte_2 autosufficiente;
g) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie (mediche non Pt_1 Pt_2 coperte da esenzione del S.S.N., sportive, scolastiche) e di quelle previste e disciplinate dal Protocollo CoA in vigore presso l'intestato
Tribunale di cui le parti sono state rese edotte;
Le spese straordinarie, secondo il Protocollo vigente dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
il rimborso nella misura del 50% avverrà previa esibizione di giustificativo di spesa (scontrino fiscale e/o fattura) a chi dei due genitori ha anticipato l'esborso.;
h) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli, una due giorni Pt_1 infrasettimanali dalle ore 16:00/17,00 alle ore 20:00/21,00, da concordarsi in base alle proprie esigenze lavorative e dei figli minori, da comunicare tempestivamente alla madre entro 48h prima;
A fine settimana alternati ed in concomitanza con il proprio riposo settimanale, che non coincide sempre con la domenica, egli tratterrà i figli dalleore20,00/21,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 della domenica successiva;
anche in questo caso il appena avrà la turnazione che avviene con cadenza settimanale la Pt_1 comunicherà prontamente alla Pt_2
3 i) Nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, nel rispetto dell'alternanza. Tale periodo verrà definito tra i genitori entro il
30/05 di ogni anno. Nel caso il IG. per motivi lavorativi durante il periodo estivo potrà usufruire di una sola settimana, Pt_1
l'ulteriore periodo di gg 7, verrà concordato con la madre e, egli tratterrà con sé i minori da gennaio a marzo, coincidente con le ferie concessegli;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
Persona_ j) Inoltre, per quanto concerne le vacanze natalizie, e le trascorreranno, alternativamente, la Vigilia di Per_2
Natale, Natale e Santo Stefano con l'uno, la Vigilia di Capodanno e Capodanno e Befana con l'altro in base agli accordi che le parti di volta in volta prenderanno, subordinate ai turni lavorativi del ed alle esigenze preminenti dei minori stessi;
Allo Pt_1 stesso modo le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
k) La regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività – es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.;
l) I minori, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig.
, indipendentemente dal calendario di visite ordinario;
Pt_1
m) Analogamente i minori trascorreranno con la sig.ra il giorno della Festa della Mamma, il giorno del compleanno e Pt_2 dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
n) I piccoli e festeggeranno il compleanno, l'onomastico e le altre feste che la riguarderanno in prima persona Per_3 Per_2 con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di entrambi, salvo diversi accordi tra le parti;
o) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e Persona_ materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di e CP_1
[...]
p) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e di aver regolato ogni altro aspetto, anche non economico, tra gli stessi intercorrente. ”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
4 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...]_1
(Na) il 09/11/1983, C.F.: e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F.:
[...]
che hanno contratto matrimonio a Sant'IA il C.F._2
26.01.2017 (atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 2017 );
- dispone affido condiviso dei minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Sant'IA alla via Canonico 12 con gli arredi in essa contenuti alla sig.ra che vi vivrà con i figli;
Pt_2
- determina in € 600, 00 ( € 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondersi mediante contanti, vaglia Pt_1 postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale
Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5