Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7442 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Magri', Fabio Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’-OMISSIS- -OMISSIS- interessati dal Sisma del 21.08.2017, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza Speciale n. -OMISSIS- del 24.4.2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni, non notificata alla ricorrente;
b) ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 2, denominato “Piani di demolizione”, laddove sembrerebbe individuare l’immobile di proprietà della ricorrente, tra gli edifici da demolire;
c) ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 3, “Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l’individuazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022”;
d) ove e per quanto di ragione, dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 27.9.2019, recante “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”;
- dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 31.5.2022 recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’-OMISSIS- -OMISSIS-” che all’articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all’articolo 5 disciplina inter alia le attività istruttorie e procedimentali attraverso la Conferenza speciale dei servizi;
- dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 26.5.2023, recante “Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 31 agosto 2022”;
- dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 21.7.2023, recante “Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”;
- dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 12.12.2023, recante “Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”;
- dell’Ordinanza Commissariale n. -OMISSIS- del 25.1.2024, recante “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”, mai conosciute e/o comunicate alla ricorrente, laddove e nella parte in cui risultino lesive della sfera di interesse della ricorrente;
e) ove e per quanto di ragione, di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale, non conosciuto e/o comunque potenzialmente incidente e/o lesivo della sfera giuridica e di interesse della ricorrente;
f) nonché per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione dell’immobile di proprietà ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’-OMISSIS- -OMISSIS- interessati dal Sisma del 21.08.2017;
Vista la nota del 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 30 gennaio 2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | IC OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.