Versione
28 luglio 1959
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Versione
28 marzo 1989
28 marzo 1989
Art. 3.
E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".
E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".
Commentari • 2
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011 · 1.2258241
Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2021, n. 10Provvedimento: […] Precisamente l'art. 5 della Legge 443/1985 e successive modifiche ha istituito l'albo delle Imprese Artigiane a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che ne hanno i relativi requisiti e conseguentemente a detto albo vanno comunicate.. “le successive denunce di modifica e di pagina 3 di 6 cessazione”. L'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane determina conseguentemente ex art. 3 Legge 463/1959 l'iscrizione alla Gestione CP_1Artigiani istituita presso l' e la conseguente applicazione della relativa contribuzione.Leggi di più...
- avviso di addebito·
- compatibilità attività artigiana e dipendente·
- contributi Gestione Artigiani·
- verbale di accertamento unico·
- previdenza obbligatoria·
- art. 3 Legge 463/1959·
- spese di lite·
- obbligo contributivo·
- cancellazione albo imprese artigiane·
- art. 5 Legge 443/1985