Articolo 3 della Legge 4 luglio 1959, n. 463
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 luglio 1959
>
Versione
28 marzo 1989
Art. 3.
E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente