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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1 VEZZOLI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 GRANDE – BRASILE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come verbale di udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1 matrimonio civile concordatario in BERGAMO in data 26/06/2009 e dalla cui unione non sono nati figli, domandando altresì l'addebito della separazione in capo alla moglie.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore d., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata, non compariva né si costituiva. Data, dunque, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione tra i coniugi, sentiva il pagina 1 di 2 solo ricorrente, autorizzando le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. Preso atto della rinuncia alla domanda di addebito e udite le conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente, il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla parte ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente all'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio, non essendosi neppure costituita, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra le parti;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, comma
1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Non luogo a provvedere in ordine alla domanda di addebito, stante la rinuncia da parte del ricorrente,
e alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status e stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in BERGAMO in data CP_1
26/06/2009 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di BERGAMO – anno
2009 , n. 100, P. 1);
2. NULLA sulle spese di lite.
3. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1 VEZZOLI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 GRANDE – BRASILE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come verbale di udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto Controparte_1 matrimonio civile concordatario in BERGAMO in data 26/06/2009 e dalla cui unione non sono nati figli, domandando altresì l'addebito della separazione in capo alla moglie.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore d., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata, non compariva né si costituiva. Data, dunque, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione tra i coniugi, sentiva il pagina 1 di 2 solo ricorrente, autorizzando le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. Preso atto della rinuncia alla domanda di addebito e udite le conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente, il Giudice relatore d. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio
La domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla parte ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente all'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio, non essendosi neppure costituita, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra le parti;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, comma
1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Non luogo a provvedere in ordine alla domanda di addebito, stante la rinuncia da parte del ricorrente,
e alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status e stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in BERGAMO in data CP_1
26/06/2009 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di BERGAMO – anno
2009 , n. 100, P. 1);
2. NULLA sulle spese di lite.
3. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2/10/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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