Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 03/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SOMET SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Landi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI AMBIVERE, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
PROVINCIA DI BERGAMO, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 6425 di data 10 settembre 2024, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimessione in pristino dei seguenti interventi edilizi: (i) posa di 7 prefabbricati monoblocco (tipo container), aventi ciascuno dimensioni pari a 2,40x6,05 metri, con altezza massima pari a 2,98 metri, trasformati in spogliatoi e docce per i dipendenti; (ii) realizzazione di una tettoia esterna per ricovero di moto; (iii) utilizzo dello spazio destinato ai parcheggi pertinenziali per il deposito di containers e di materiali ingombranti;
- della nota del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 5907 di data 13 agosto 2024, contenente la comunicazione di avvio del procedimento;
- della nota dell’istruttore tecnico e del comandante della Polizia Locale prot. n. 6236 di data 3 settembre 2024, contenente la segnalazione di opere prive di titolo abilitativo;
- della relazione di servizio del comandante della Polizia Locale prot. n. 3052 di data 30 aprile 2024;
(b) nei motivi aggiunti:
- dell’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico n. 35 di data 18 novembre 2024, con la quale è stata revocata la precedente ordinanza ma è stata nuovamente ingiunta la rimessione in pristino dei seguenti interventi edilizi: (i) posa di 7 prefabbricati monoblocco (tipo container), spostati nel frattempo in un diverso punto del piazzale interno; (ii) utilizzo dello spazio destinato ai parcheggi pertinenziali per il deposito di containers e di materiali ingombranti;
- della nota dell’istruttore tecnico e del comandante della Polizia Locale di data 12 novembre 2024, contenente il verbale di sopralluogo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ambivere;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. UR ON;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria dal 1988 di uno stabilimento produttivo di circa 30.000 mq nella zona industriale del Comune di Ambivere, in via Kennedy. L’attività svolta consiste nella lavorazione dell’alluminio.
2. Il responsabile del Settore Tecnico, con ordinanza n. 35 di data 18 novembre 2024, dopo aver revocato l’ordinanza prot. n. 6425 di data 10 settembre 2024 emessa in precedenza sullo stesso tema, ha ingiunto alla ricorrente la rimessione in pristino dei seguenti interventi edilizi realizzati nel piazzale dello stabilimento produttivo: (i) posa di 7 prefabbricati monoblocco (tipo container), aventi ciascuno dimensioni pari a 2,40x6,05 metri, con altezza massima pari a 2,98 metri, trasformati in spogliatoi e docce per i dipendenti; (ii) utilizzo dello spazio destinato ai parcheggi pertinenziali per il deposito di containers e di materiali ingombranti.
3. L’obiettivo delle due ordinanze era di ripristinare la dotazione di parcheggi pertinenziali stabilita nella convenzione urbanistica stipulata il 29 marzo 1983. Si trattava di 3.482,50 mq di parcheggi privati, divisi in due blocchi separati, uno avente superficie pari a 1.262,50 mq e l’altro avente superficie pari a 2.220,00 mq. Il quantitativo di parcheggi previsto dalla convenzione urbanistica superava il minimo di legge, che nell’allegata tavola 2 era individuato in 3.420,00 mq.
4. Contro le suddette ordinanze, nonché contro le verifiche tecniche e gli atti connessi, la ricorrente ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti, proponendo argomenti formali e sostanziali.
5. I primi riguardano la violazione di garanzie e termini procedimentali, l’assenza dei presupposti per revocare anziché annullare la precedente ordinanza, l’impossibilità di distinguere i parcheggi pertinenziali come autonoma destinazione d’uso nel vigente PGT, l’effettuazione dei rilievi mediante utilizzo di un drone in area pericolosa. Sotto il profilo sostanziale, invece, la tesi del ricorso è che non vi sarebbe stata alcuna modifica della destinazione d’uso, in quanto su una delle due aree a parcheggio il Comune aveva autorizzato il posizionamento di un serbatoio di gasolio (v. permesso di costruire n. 7 di data 10 ottobre 2019), e mentre l’altra area (quella con accesso autonomo da via Kennedy) ospita sia gli autoarticolati sia i cassoni scarrabili, e questi ultimi dovrebbero essere considerati parte integrante dei mezzi pesanti e dei rimorchi. In ogni caso, la dotazione di parcheggi pertinenziali indicata dalla convenzione urbanistica sarebbe riferita all’intera lottizzazione (complesso Findal) e non al lotto acquistato dalla ricorrente dopo il frazionamento (riproporzionando i parcheggi, l’area con accesso autonomo da via Kennedy assicurerebbe da sola la dotazione minima di legge).
6. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 23 del 28 gennaio 2025, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sulla base delle seguenti considerazioni:
(a) in primo luogo, appare ingiustificato il rifiuto della ricorrente di consentire ai funzionari comunali l’accesso al piazzale dello stabilimento produttivo per l’effettuazione di rilievi. A fronte di una richiesta motivata, che in nessun modo poteva essere percepita come arbitraria, la ricorrente era tenuta a prestare leale collaborazione;
(b) l’utilizzo del drone contro la volontà della ricorrente è giustificato dalla necessità di acquisire gli elementi istruttori necessari all’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino. La difesa del Comune ha illustrato le interlocuzioni con l’ENAC e con il gestore del vicino aerodromo per il sorvolo in sicurezza;
(c) la fissazione di una dotazione di parcheggi pertinenziali nella convenzione urbanistica pone sull’area un onere reale che non può essere cancellato unilateralmente dai nuovi proprietari. Parimenti, nessuna cancellazione è desumibile dalla sopravvenuta disciplina urbanistica, la quale è diretta a regolare le trasformazioni future del territorio, e dunque non implica la rinuncia da parte del Comune agli obblighi e ai vincoli che i lottizzanti hanno assunto come bilanciamento all’utilizzazione dei diritti edificatori;
(d) il vincolo derivante dalla convenzione urbanistica, una volta collegato a una determinata area, non viene delocalizzato in modo automatico per effetto del frazionamento dell’originaria superficie di piano e della cessione dei lotti a soggetti diversi. La redistribuzione dei parcheggi pertinenziali deve essere stabilita negli atti di compravendita, a dotazione complessiva invariata, e se questo non avviene il risultato non è la liberazione parziale del lotto che ospita più parcheggi del dovuto, ma la formazione di un diritto di utilizzazione a favore dei lotti che sono stati disegnati senza adeguate aree a parcheggio. Non può infatti essere riconosciuto agli accordi tra privati il potere di ridimensionare o ridefinire il vincolo relativo ai parcheggi pertinenziali, essendovi il rischio di interferenze con l’interesse pubblico alla viabilità;
(e) la ricorrente è quindi vincolata a mantenere la destinazione a parcheggio sulle due aree individuate dalla convenzione urbanistica, per la superficie indicata dalla convenzione stessa, anche se superiore alla misura legale;
(f) quanto alla riduzione dei parcheggi sulla prima delle due aree in conseguenza dello spostamento, autorizzato dal Comune, di un serbatoio di gasolio, sono necessari approfondimenti sul titolo edilizio. Va però precisato che l’occupazione legittima di una parte dell’area per fini diversi non implica l’autorizzazione al ridimensionamento della dotazione complessiva di parcheggi pertinenziali. La quantità indicata nella convenzione urbanistica dovrà quindi essere ricostituita individuando nuovi parcheggi all’interno della proprietà, eventualmente nella seconda area;
(g) un’impostazione analoga deve essere seguita per la posa di containers trasformati in accessori dei luoghi di lavoro (spogliatoi e docce per i dipendenti). Sotto il profilo urbanistico, non si tratta di nuove costruzioni, in quanto il loro carattere pertinenziale ne giustifica la permanenza in stretta connessione con lo svolgimento dell’attività produttiva, senza radicare ulteriore volumetria sul territorio. I containers non possono però occupare il posto dei parcheggi pertinenziali, e dunque, se non vi è spazio sufficiente all’interno della proprietà, dovranno essere senz’altro rimossi;
(h) quanto allo stazionamento sul piazzale di cassoni scarrabili, è evidente il rischio di un’utilizzazione impropria delle aree a parcheggio. In realtà, lo spazio aziendale deve essere distinto in aree di sosta dedicate alle autovetture dei dipendenti (funzione propria dei parcheggi pertinenziali), aree di sosta per gli autoarticolati, e spazi di manovra e di carico e scarico (dove è giustificata la presenza di cassoni scarrabili). La sovrapposizione di questi spazi è tollerabile solo entro certi limiti, da stabilire con la necessaria flessibilità, per non ostacolare l’organizzazione dell’attività produttiva. Deve comunque essere evitato l’esito che correttamente il Comune ritiene non ammissibile, ossia l’espulsione di fatto delle autovetture dei dipendenti, che andrebbero a occupare stalli di sosta esterni, asservendoli alla sola utilità della ricorrente con aggravio per la collettività;
(i) la definizione di un equilibrio tra le varie esigenze, con l’individuazione di una quota non comprimibile di parcheggi dedicati alle autovetture dei dipendenti e la fissazione dei limiti dimensionali massimi delle aree di manovra e di carico e scarico, nonché dei tempi massimi di permanenza dei cassoni scarrabili sul piazzale, spetta in primo luogo agli uffici comunali, nel confronto con la ricorrente, previa puntuale ricognizione dello stato dei luoghi. Di qui la necessità di una nuova interlocuzione tra le parti in sede amministrativa.
(j) in conclusione, sussistono i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva quanto all’effetto della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino, e propulsiva quanto alla prosecuzione dell’esame in sede amministrativa. Più precisamente, il Comune è vincolato a riaprire il procedimento per analizzare il problema dell’utilizzo dei parcheggi pertinenziali in contraddittorio con la ricorrente, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente ordinanza. La ricorrente è vincolata a consentire l’accesso allo stabilimento produttivo (nonché il sorvolo con i droni) per l’attività di sopralluogo e di verifica da parte dei funzionari comunali o di professionisti incaricati. L’eventuale reiterazione di ostacoli, o comunque l’assenza di collaborazione, sarà valutata ai sensi dell’art. 64 comma 4 cpa;
(k) in esito al riesame, il Comune dovrà adottare un provvedimento espresso di conferma o di revoca, o se necessario di modifica e integrazione, dell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti.
8. Successivamente alla pronuncia cautelare le parti si sono impegnate in un lungo confronto, che ha condotto allo schema transattivo depositato in data 3 novembre 2025.
9. L’accordo transattivo tiene conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 7326 del 15 settembre 2025, che ha definitivamente respinto il ricorso presentato dall’attuale ricorrente contro l’approvazione del progetto definitivo della pista ciclopedonale da realizzarsi sul lato nord di via Kennedy, davanti allo stabilimento produttivo.
10. Nella soluzione condivisa dalle parti, la ricorrente ha assunto le seguenti obbligazioni:
(i) realizzare tre parcheggi privati interni al plesso aziendale secondo l'allegata planimetria A, di cui due destinati ad autovetture (rispettivamente per 57 e 18 posti auto) e uno destinato ad autotreni e autoarticolati, con percorsi pedonali protetti e verde alberato di corredo;
(ii) chiedere un’autorizzazione paesistica semplificata per i suddetti lavori, e presentare sulla base di tale autorizzazione una SCIA edilizia;
(iii) ultimare i lavori non oltre 9 mesi dalla data di presentazione della SCIA, tranne che per il parcheggio da 18 posti auto, in relazione al quale il termine è fissato in 18 mesi;
(iv) compensare la differenza tra la superficie dei tre parcheggi sopra descritti (3.026,99 mq) e la maggiore superficie da destinare a parcheggio prevista dalla convenzione urbanistica mediante corresponsione della somma forfettaria di euro 100.000 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
(v) cedere gratuitamente a titolo di compensazione della minore superficie filtrante la proprietà dell’area sita in via Kennedy e identificata catastalmente al foglio 9 mappale 3373, con destinazione a verde collettivo, attualmente già concessa in comodato al gruppo Alpini di Ambivere;
(vi) presentare alla Provincia una domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;
(vii) depositare atto di rinuncia ai ricorsi pendenti davanti al TAR Brescia n. 128/2024 e 966/2024, a spese compensate.
11. Nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 i difensori delle parti hanno confermato che è stata raggiunta una composizione transattiva. La ricorrente ha quindi dichiarato la rinuncia al ricorso, che è stata accettata dal Comune. Vi è accordo anche sulla compensazione delle spese.
12. Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara l’estinzione del giudizio;
(b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
UR ON, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR ON |
IL SEGRETARIO