CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1568/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000850584000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa è scaturita dal'impugnazione di una Cartella (n. 29120190000850584) – preceduta da comunicazione di irregolarità - emessa a seguito di “controllo automatizzato”, ex art. 54 bis DPR n. 633/72, della dichiarazione integrativa Modello IVA 2012, anno 2011, con la quale Ricorrente_1
srl aveva dichiarato IVA a debito per € 76.766,00 (cfr. documentazione citata in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 801 del 2023, ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti della somma di € 72.610,97 oggetto del provvedimento di sgravio del
05/07/2019 ed rigettato per il resto il ricorso, compensando le spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Agrigento la quale ha controdedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 15 aprile 1998 n. 3800) ha affermato che è rimessa alla discrezionalità del giudice la verifica della sussistenza dei presupposti per l'eventuale connessione dei diversi giudizi: il provvedimento di riunione è – quindi - meramente facoltativo: la mancata riunione non determina alcuna nullità.
2.- Il primo Collegio ha ampiamente argomentato il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità può ritenersi sussistente il “vizio di motivazione” qualora sia impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cassazione, n. 6758 del 2022).
3.- Gli obblighi motivazionali non impongono di notificare all'interessato anche gli atti richiamati: è sufficiente che nell'atto notificato vengano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato: “ … Nel regime introdotto dall'art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato…” (Cassazione, 25 marzo 2011, n. 6914).
4.- La pretesta originariamente impugnata - come accennato - ha avuto origine dalla “liquidazione automatizzata” della dichiarazione Modello IVA 2012, per l'anno d'imposta 2011.
La conseguente Cartella è stata ritualmente notificata il 27 febbraio 2019, nei termini di legge : entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25, c. 1 lettera a) DPR n. 602 del 1973).
Va, quindi, disattesa l'eccezione di decadenza: la dichiarazione IVA 2012 (anno d'imposta 2011) è stata presentata telematicamente il 21/04/2016: il termine decadenza scadeva il 31/12/2019.
5.- La Società aveva dichiarato nel quadro VL IVA “a debito” di € 76.766,00; inoltre, aveva effettuato compensazioni per € 14.365,00 a fronte di “credito insussistente” per un totale di IVA dovuta pari ad
€ 91.131,00 (cfr. documentazione in atti).
L'insussistenza del credito compensato emerge dal riscontro della “dichiarazione integrativa” anno 2010 che espone Iva “a debito” per € 16.672,00 (cfr. documentazione in atti).
La Società, inoltre, ha riportato - periodo di imposta 2012 - un credito IVA di € 76.709,00, in gran parte utilizzato in compensazione nello stesso anno.
Pertanto, tale credito andava recuperato nel 2011 in quanto la società lo aveva già utilizzato.
Correttamente l'Agenzia - in data 05 luglio 2019 – ha eseguito uno sgravio parziale di euro 72.610,97 residuando, così, l' importo di € 181.900,63 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell' Agenzia appellata, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ RO OR ER
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1129/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000850584000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa è scaturita dal'impugnazione di una Cartella (n. 29120190000850584) – preceduta da comunicazione di irregolarità - emessa a seguito di “controllo automatizzato”, ex art. 54 bis DPR n. 633/72, della dichiarazione integrativa Modello IVA 2012, anno 2011, con la quale Ricorrente_1
srl aveva dichiarato IVA a debito per € 76.766,00 (cfr. documentazione citata in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 801 del 2023, ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti della somma di € 72.610,97 oggetto del provvedimento di sgravio del
05/07/2019 ed rigettato per il resto il ricorso, compensando le spese (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Agrigento la quale ha controdedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 15 aprile 1998 n. 3800) ha affermato che è rimessa alla discrezionalità del giudice la verifica della sussistenza dei presupposti per l'eventuale connessione dei diversi giudizi: il provvedimento di riunione è – quindi - meramente facoltativo: la mancata riunione non determina alcuna nullità.
2.- Il primo Collegio ha ampiamente argomentato il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità può ritenersi sussistente il “vizio di motivazione” qualora sia impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cassazione, n. 6758 del 2022).
3.- Gli obblighi motivazionali non impongono di notificare all'interessato anche gli atti richiamati: è sufficiente che nell'atto notificato vengano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato: “ … Nel regime introdotto dall'art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato…” (Cassazione, 25 marzo 2011, n. 6914).
4.- La pretesta originariamente impugnata - come accennato - ha avuto origine dalla “liquidazione automatizzata” della dichiarazione Modello IVA 2012, per l'anno d'imposta 2011.
La conseguente Cartella è stata ritualmente notificata il 27 febbraio 2019, nei termini di legge : entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25, c. 1 lettera a) DPR n. 602 del 1973).
Va, quindi, disattesa l'eccezione di decadenza: la dichiarazione IVA 2012 (anno d'imposta 2011) è stata presentata telematicamente il 21/04/2016: il termine decadenza scadeva il 31/12/2019.
5.- La Società aveva dichiarato nel quadro VL IVA “a debito” di € 76.766,00; inoltre, aveva effettuato compensazioni per € 14.365,00 a fronte di “credito insussistente” per un totale di IVA dovuta pari ad
€ 91.131,00 (cfr. documentazione in atti).
L'insussistenza del credito compensato emerge dal riscontro della “dichiarazione integrativa” anno 2010 che espone Iva “a debito” per € 16.672,00 (cfr. documentazione in atti).
La Società, inoltre, ha riportato - periodo di imposta 2012 - un credito IVA di € 76.709,00, in gran parte utilizzato in compensazione nello stesso anno.
Pertanto, tale credito andava recuperato nel 2011 in quanto la società lo aveva già utilizzato.
Correttamente l'Agenzia - in data 05 luglio 2019 – ha eseguito uno sgravio parziale di euro 72.610,97 residuando, così, l' importo di € 181.900,63 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell' Agenzia appellata, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ RO OR ER