Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 916
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Notifica atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse destinato all'associazione sportiva e al bookmaker, e non al Sig. Resistente_1 personalmente, il quale era menzionato solo in qualità di rappresentante legale. Pertanto, il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 in nome proprio è stato dichiarato inammissibile.

  • Accolto
    Errori nella valutazione della notifica e della rappresentanza legale

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse correttamente notificato al rappresentante legale dell'associazione, in quanto l'associazione non era reperibile e il Sig. Resistente_1 risultava ancora legale rappresentante secondo i registri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 916
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 916
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo