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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, LA
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1101/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA150007724U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle dogane e dei monopoli di Agrigento, propone appello avverso la sentenza della CTP Palermo
n 1101 2023 del 9 febbraio 2023 depositata il 4 settembre 2023 in ordine all' accoglimento del ricorso del contribuente.
Il contenzioso trae origine dalla emissione dell'avviso di accertamento MUA150007724U giochi e lotterie 2015 emesso in data 22 luglio 2017 perché i funzionari ADM con il il verbale di verifica prot. 1112 hanno accertato l'attività di raccolta abusiva di scommesse.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente, perché all'epoca dei rilievi il Sig.
Res._1 non era il rappresentante legale della Associazione_1 ed hanno condannato l'ADM al pagamento delle spese nella misura di euro cinquecento per compensi, oltre contributo unificato, rimborso spese forfettario, IVA e CP.
L'ADM Agrigento con ricorso in appello chiede la riforma della sentenza e chiede inoltre il risarcimento delle spese del primo grado di giudizio.
Non si è costituito il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è accolto.
Considerato che L'Agenzia Dogane e Monopoli prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
MUA150007724U ha verificato sul sistema di anagrafe tributaria che alla data di emissione ed anche di successiva notifica, l'associazione risultasse ancora in vita, e che il Sig. Res._1 ne fosse ancora il rappresentante legale.
Alla luce di quanto risultante all'anagrafe tributaria ed avendo tentato di notificare l'avviso di accertamento presso l'indirizzo indicato quale sede legale tributaria e verificata la non reperibilità della Associazione_1 al fine di assicurare che l'associazione avesse conoscenza dell'avviso, ha proceduto ad effettuare la notifica al suo rappresentante legale presso il suo indirizzo di residenza. Soggetti passivi dell'avviso di accertamento sono obbligati solidali l'Associazione sportiva e il bookmaker.
Il sig. Resistente_1 viene menzionato solo in quanto rappresentante legale dell'Associazione e la notifica dell'atto impositivo è stata effettuata secondo il disposto dell'art.145 del c.p.c. secondo il quale “la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli
36 e seguenti del codice civile si fa nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notifica al rappresentane legale in carica, data la non esistenza di una sede legale reperibile, è condizione imprescindibile per la tutela della pretesa impositiva vantata nei confronti dell'associazione, per di più la verifica presso il sistema dell'Anagrafe Tributaria, ha confermato la presenza di un'associazione attiva, non risultando, fra l'altro, alcuna delibera di scioglimento e nessun modello AA5/6 presentato all'Agenzia delle
Entrate.
L'art. 100 del Codice di Procedura Civile sancisce il principio dell'interesse ad agire, stabilendo che "per proporre una domanda o per contraddirvi è necessario avervi interesse". Questa norma costituisce una condizione fondamentale dell'azione: l'attore deve vantare un interesse concreto e attuale a ottenere un risultato utile, non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni, si rileva l'improprio comportamento del Sig. Res._1 che ha impugnato l'atto in nome proprio e non nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione, ma nessuna pretesa era stata avanzata nei suoi confronti con l'atto di accertamento impugnato.
Per quanto detto, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso in I grado perché l'avviso non era destinato al Sig. Resistente_1 , ma era destinato al l'Associazione sportiva e al bookmaker. Considerata la complessità della materia si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, LA
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1101/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA150007724U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle dogane e dei monopoli di Agrigento, propone appello avverso la sentenza della CTP Palermo
n 1101 2023 del 9 febbraio 2023 depositata il 4 settembre 2023 in ordine all' accoglimento del ricorso del contribuente.
Il contenzioso trae origine dalla emissione dell'avviso di accertamento MUA150007724U giochi e lotterie 2015 emesso in data 22 luglio 2017 perché i funzionari ADM con il il verbale di verifica prot. 1112 hanno accertato l'attività di raccolta abusiva di scommesse.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente, perché all'epoca dei rilievi il Sig.
Res._1 non era il rappresentante legale della Associazione_1 ed hanno condannato l'ADM al pagamento delle spese nella misura di euro cinquecento per compensi, oltre contributo unificato, rimborso spese forfettario, IVA e CP.
L'ADM Agrigento con ricorso in appello chiede la riforma della sentenza e chiede inoltre il risarcimento delle spese del primo grado di giudizio.
Non si è costituito il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è accolto.
Considerato che L'Agenzia Dogane e Monopoli prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
MUA150007724U ha verificato sul sistema di anagrafe tributaria che alla data di emissione ed anche di successiva notifica, l'associazione risultasse ancora in vita, e che il Sig. Res._1 ne fosse ancora il rappresentante legale.
Alla luce di quanto risultante all'anagrafe tributaria ed avendo tentato di notificare l'avviso di accertamento presso l'indirizzo indicato quale sede legale tributaria e verificata la non reperibilità della Associazione_1 al fine di assicurare che l'associazione avesse conoscenza dell'avviso, ha proceduto ad effettuare la notifica al suo rappresentante legale presso il suo indirizzo di residenza. Soggetti passivi dell'avviso di accertamento sono obbligati solidali l'Associazione sportiva e il bookmaker.
Il sig. Resistente_1 viene menzionato solo in quanto rappresentante legale dell'Associazione e la notifica dell'atto impositivo è stata effettuata secondo il disposto dell'art.145 del c.p.c. secondo il quale “la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli
36 e seguenti del codice civile si fa nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notifica al rappresentane legale in carica, data la non esistenza di una sede legale reperibile, è condizione imprescindibile per la tutela della pretesa impositiva vantata nei confronti dell'associazione, per di più la verifica presso il sistema dell'Anagrafe Tributaria, ha confermato la presenza di un'associazione attiva, non risultando, fra l'altro, alcuna delibera di scioglimento e nessun modello AA5/6 presentato all'Agenzia delle
Entrate.
L'art. 100 del Codice di Procedura Civile sancisce il principio dell'interesse ad agire, stabilendo che "per proporre una domanda o per contraddirvi è necessario avervi interesse". Questa norma costituisce una condizione fondamentale dell'azione: l'attore deve vantare un interesse concreto e attuale a ottenere un risultato utile, non ottenibile senza l'intervento del giudice.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni, si rileva l'improprio comportamento del Sig. Res._1 che ha impugnato l'atto in nome proprio e non nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione, ma nessuna pretesa era stata avanzata nei suoi confronti con l'atto di accertamento impugnato.
Per quanto detto, la Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso in I grado perché l'avviso non era destinato al Sig. Resistente_1 , ma era destinato al l'Associazione sportiva e al bookmaker. Considerata la complessità della materia si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.