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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4291/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
UC NZ - [...]
ed elettivamente domiciliato presso luciano.costanzo78@avvocatismcv.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040607945000 1.966,78 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00406079 45 000, nella parte in cui era intimato alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 1.966,78 di cui:
- euro 650,00 riferiti a crediti iscritti a ruolo dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma per l'omesso versamento del contributo unificato nel giudizio iscritto al R.G. n. 5199/2024,
- euro 1.300,00 a titolo di sanzione per il ritardo nel suddetto versamento.
Il ricorrente eccepiva:
- difetto di motivazione dell'atto impugnato con riguardo all'irrogazione della sanzione sul presunto mancato pagamento del contributo unificato;
- omessa notifica di motivati atti impositivi presupposti;
- sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla violazione contestata.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non notificato anche all'ente impositore.
Ha rivendicato, quindi, la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito anche il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha controdedotto rilevando la notifica del presupposto invito al pagamento, contenente tutti gli elementi necessari all'esercizio dei diritti di difesa, e il conseguente consolidamento della pretesa impositiva oggetto della controversia.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica nelle quali ha rivendicato l'ammissibilità del ricorso in quanto il TAR Lazio si è comunque costituito in giudizio, sanando il vizio eccepito dall'Agenzia resistente.
Il ricorrente ha sostenuto, quindi, la non definitività dell'invito al pagamento, sottolineando che il ricorso non mette in dubbio la debenza del contributo unificato, ma esclusivamente la legittimità della sproporzionata sanzione di euro 1.300,00, irrogata con la cartella di pagamento impugnata, sul punto del tutto priva di motivazione.
Insisteva, quindi, per l'accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tar Lazio ha depositato prova della notifica in data 03.06.2024 a mezzo PEC all'odierno ricorrente dell'invito al pagamento Prot. n. 03476/2024 del 03/06/2024.
Tale atto contiene tutti gli estremi della pretesa impositiva, ivi compresi i riferimenti normativi della sanzione prevista in caso di inadempimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza (per tutte: Cass. Ord. n.
11406/2024) è decisamente orientata a ritenere che l'invito al pagamento emesso dall'organo giudiziario a seguito del mancato versamento del contributo unificato va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Come già in parte evidenziato, l'invito al pagamento va considerato anche come atto di liquidazione della sanzione, tenuto conto che in esso sono precisamente indicate le aliquote previste ai fini del calcolo, sicché anche a tale riguardo la pretesa impositiva deve ritenersi consolidata, stante la mancata impugnazione dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 186,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre oneri se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4291/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
UC NZ - [...]
ed elettivamente domiciliato presso luciano.costanzo78@avvocatismcv.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it terzi chiamati in causa
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040607945000 1.966,78 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 263/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Nominativo_1, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00406079 45 000, nella parte in cui era intimato alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 1.966,78 di cui:
- euro 650,00 riferiti a crediti iscritti a ruolo dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma per l'omesso versamento del contributo unificato nel giudizio iscritto al R.G. n. 5199/2024,
- euro 1.300,00 a titolo di sanzione per il ritardo nel suddetto versamento.
Il ricorrente eccepiva:
- difetto di motivazione dell'atto impugnato con riguardo all'irrogazione della sanzione sul presunto mancato pagamento del contributo unificato;
- omessa notifica di motivati atti impositivi presupposti;
- sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla violazione contestata.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non notificato anche all'ente impositore.
Ha rivendicato, quindi, la correttezza del proprio operato e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito anche il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha controdedotto rilevando la notifica del presupposto invito al pagamento, contenente tutti gli elementi necessari all'esercizio dei diritti di difesa, e il conseguente consolidamento della pretesa impositiva oggetto della controversia.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica nelle quali ha rivendicato l'ammissibilità del ricorso in quanto il TAR Lazio si è comunque costituito in giudizio, sanando il vizio eccepito dall'Agenzia resistente.
Il ricorrente ha sostenuto, quindi, la non definitività dell'invito al pagamento, sottolineando che il ricorso non mette in dubbio la debenza del contributo unificato, ma esclusivamente la legittimità della sproporzionata sanzione di euro 1.300,00, irrogata con la cartella di pagamento impugnata, sul punto del tutto priva di motivazione.
Insisteva, quindi, per l'accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tar Lazio ha depositato prova della notifica in data 03.06.2024 a mezzo PEC all'odierno ricorrente dell'invito al pagamento Prot. n. 03476/2024 del 03/06/2024.
Tale atto contiene tutti gli estremi della pretesa impositiva, ivi compresi i riferimenti normativi della sanzione prevista in caso di inadempimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la giurisprudenza (per tutte: Cass. Ord. n.
11406/2024) è decisamente orientata a ritenere che l'invito al pagamento emesso dall'organo giudiziario a seguito del mancato versamento del contributo unificato va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Come già in parte evidenziato, l'invito al pagamento va considerato anche come atto di liquidazione della sanzione, tenuto conto che in esso sono precisamente indicate le aliquote previste ai fini del calcolo, sicché anche a tale riguardo la pretesa impositiva deve ritenersi consolidata, stante la mancata impugnazione dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 186,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre oneri se dovuti.