Articolo 1784 del Codice civile
Articolo 1783Articolo 1785
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19 aprile 1942
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18 luglio 1978
Art. 1784.

(( (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). )) ((La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))
Entrata in vigore il 18 luglio 1978
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