Versione
19 aprile 1942
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18 luglio 1978
18 luglio 1978
Art. 1784.
(( (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). )) ((La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))
(( (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). )) ((La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))
Commentari • 22
- 1. Cassazione civile n. 1537/1997https://www.brocardi.it/ · 275.1509
(massima n. 1) Il giudice di merito, onde affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore ai sensi dell'art. 1784 c.c. - o dei soggetti ad esso equiparati dall'art. 1786 c.c. - deve accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Trib. Roma, sentenza 16/05/2022, n. 7608Provvedimento: […] La Direzione non si assume l'incarico di svolgere alcun servizio di 2 custodia di oggetti di valore degli iscritti e degli ospiti i quali sono pertanto obbligati a non portarli nel centro” (lettera f). 9. Ai sensi dell'art.1784 c.c. l'albergatore (in questo caso: il gestore) ha sempre l'obbligo di accettare “il denaro contante e gli oggetti di valore”. 10. Per l'effetto, deve ritenersi che il denaro contante e l'orologio oggetto di causa non potessero essere depositati negli armadietti all'interno dello spogliatoio (art.15 regolamento), ma dovessero invece essere consegnati al gestore (art.1784 c.c.). 11. La parte attrice afferma di avere lasciato danaro contante ed orologio nel suo armadietto personale, chiuso con un lucchetto.Leggi di più...
- deposito oggetti di valore·
- culpa in vigilando·
- art. 1784 c.c.·
- art. 1785 quater c.c.·
- negligenza del cliente·
- art. 1785 c.c.·
- regolamento interno·
- responsabilità albergatore·
- art. 1783 c.c.·
- nullità clausola contrattuale