Articolo 1785 quinquies del Codice civile
Articolo 1785 quaterArticolo 1825
Versione
18 luglio 1978
Art. 1785-quinquies

(( (Limiti di applicazione). )) ((Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.))
Entrata in vigore il 18 luglio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente