Versione
18 luglio 1978
18 luglio 1978
Art. 1785-quinquies
(( (Limiti di applicazione). )) ((Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.))
(( (Limiti di applicazione). )) ((Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.))
Commentari • 3
- 1. la sentenza della Cassazionehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 51.921932
[…] Michele Zabeo Massima: "La responsabilità dell'albergatore ex art. 1785 quinquies c.c. per il furto di veicoli lasciati nei parcheggi annessi all'albergo sussiste solo in presenza di un vero e proprio contratto di deposito, perfezionato mediante la consegna o affidamento delle chiavi o del veicolo stesso all'albergatore o a un suo incaricato. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 580Provvedimento: […] L'appellante adduceva quale motivo di gravame, in primo luogo, l'errata applicazione dell'art. 1766 c.c. per aver ricondotto il primo giudice la fattispecie concreta al contratto di deposito ordinario anziché alla disciplina speciale e derogatoria recata dalle norme sul contratto di deposito in albergo, di cui agli artt. 1783 ss. c.c.; disciplina che prevederebbe l'esclusione della responsabilità dell'albergatore in relazione ai veicoli, a norma dell'art. 1785-quinquies c.c. […] È poi del tutto evidente che l'esclusione espressa prevista dall'art. 1785 quinquies cod. civ., che appunto prevede che la disciplina speciale del deposito in albergo non si applicaLeggi di più...
- contratto di parcheggio·
- prova del danno·
- art. 1785-quinquies c.c.·
- contributo unificato·
- deposito in albergo·
- responsabilità albergatore·
- art. 1783 c.c.·
- spese di giudizio·
- art. 1766 c.c.