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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2282/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 8 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 218 2024 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6460/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione letti gli atti ed il ricorso in ottemperanza proposto da Ricorrente_1 con il quale viene denunziata la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria
n. 218 dell'8 gennaio 2024, quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente che aveva a sua volta agito per l'ottemperanza di una precedente sentenza relativamente alle spese per le quali era stata disposta la distrazione a suo favore;
Ritenuto che il ricorso appare conforme al disposto di cui all'art. 70 del D. Lgs. N. 546 del 1992;
Considerato che risulta decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della messa in mora e che in ogni caso in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso;
Sentite le parti e rilevato che nelle more la sentenza in oggetto non è stata ancora eseguita;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che al fine di dare attuazione alla stessa, la quale prevede il pagamento delle spese di lite per un importo complessivo di € 290,00 per il giudizio di ottemperanza, oltre IVA, se dovuta, CPA e CUT;
Rilevato che in proposito il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza);
Riotenuto che deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”;
Rilevato che l'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato), e che a tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato “oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”; Rilevato nel caso di specie, per quanto attiene al quantum, che va ulteriormente precisato che il ricorrente ha dichiarato in plurimi ricorsi di trovarsi al momento in regime forfettario, con conseguente diritto al rimborso
Iva solo ove eventualmente dovuta;
Ritenuto che il giudice dell'ottemperanza, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, comprensivo di spese e competenze, pari ad Euro 290,00 (che devono intendersi comprensivi del
15% per spese generali),oltre il 4% per Cassa ed IVA se dovuta;
Ritenuto che il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna somma in merito, né dalla documentazione in atti vi è prova del pagamento, da parte del Comune;
Considerato che, a scioglimento della riserva, va dichiarato l'obbligo della Amministrazione di versare la somma di 290,00 oltre 4% per Cassa ed Iva, ove dovuta;
Ritenuto che a tal fine appare necessario nominare un commissario ad acta ma che non ricorre la necessità di un Commissario ad acta estraneo all'Amministrazione, al fine di non gravare ulteriormente sul bilancio pubblico, e che quindi si nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di San Nicola la
Strada, con fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della relazione;
Rilevato che non può avere seguito la richiesta di condanna ex art, 96 co. 3 c.p.c., in quanto ciò che si imputa al Comune è il mancato adempimento di un'obbligazione derivante da un provvedimento giudiziario, non ricorrendo quindi l'ipotesi di abuso del processo e nel processo che invece la norma invocata presuppone;
Ritenuto per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, che queste vanno contabilizzate complessivamente in Euro 210,00 oltre CpA ed Iva se dovuta, oltre CUT;
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 218/2024 di questa Corte di
Giustizia Tributaria, al pagamento di Euro 290,00 oltre iva , se dovuta, e 4 % per CPA, e CUT;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in
210,00 oltre IVA, se dovuta, CpA e CUT in favore del ricorrente. - nomina commissario ad acta il
Segretario generale del Comune di San Nicola la Strada, con termine di giorni 90 per il deposito della relazione conclusiva;
- dispone che il commissario ad acta si sostituisca all'Ufficio conferendo allo stesso tutti i poteri di legge, incluso quello di predisporre tutti i mandati di pagamento;
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2282/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 8 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 218 2024 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6460/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione letti gli atti ed il ricorso in ottemperanza proposto da Ricorrente_1 con il quale viene denunziata la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria
n. 218 dell'8 gennaio 2024, quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente che aveva a sua volta agito per l'ottemperanza di una precedente sentenza relativamente alle spese per le quali era stata disposta la distrazione a suo favore;
Ritenuto che il ricorso appare conforme al disposto di cui all'art. 70 del D. Lgs. N. 546 del 1992;
Considerato che risulta decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della messa in mora e che in ogni caso in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso;
Sentite le parti e rilevato che nelle more la sentenza in oggetto non è stata ancora eseguita;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che al fine di dare attuazione alla stessa, la quale prevede il pagamento delle spese di lite per un importo complessivo di € 290,00 per il giudizio di ottemperanza, oltre IVA, se dovuta, CPA e CUT;
Rilevato che in proposito il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa, atteso che il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (cd. "carattere chiuso" del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (che ove non condivisa andava impugnata nella sede competente sul relativo capo o punto della sentenza);
Riotenuto che deve prendersi atto che il giudice, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, che deve essere letto alla luce della richiamata disposizione di cui al comma 2 ter “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti”;
Rilevato che l'importo così fissato non può che essere letto come comprensivo della valutazione anche del comma 2 septies (non essendo possibile, come chiarito in precedenza, una ottemperanza oltre i limiti definiti dal giudicato), e che a tale importo il giudice ha aggiunto gli “accessori”, nel rispetto del dettato “oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”; Rilevato nel caso di specie, per quanto attiene al quantum, che va ulteriormente precisato che il ricorrente ha dichiarato in plurimi ricorsi di trovarsi al momento in regime forfettario, con conseguente diritto al rimborso
Iva solo ove eventualmente dovuta;
Ritenuto che il giudice dell'ottemperanza, al termine delle dovute contabilizzazioni, è giunto al computo finale, comprensivo di spese e competenze, pari ad Euro 290,00 (che devono intendersi comprensivi del
15% per spese generali),oltre il 4% per Cassa ed IVA se dovuta;
Ritenuto che il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna somma in merito, né dalla documentazione in atti vi è prova del pagamento, da parte del Comune;
Considerato che, a scioglimento della riserva, va dichiarato l'obbligo della Amministrazione di versare la somma di 290,00 oltre 4% per Cassa ed Iva, ove dovuta;
Ritenuto che a tal fine appare necessario nominare un commissario ad acta ma che non ricorre la necessità di un Commissario ad acta estraneo all'Amministrazione, al fine di non gravare ulteriormente sul bilancio pubblico, e che quindi si nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di San Nicola la
Strada, con fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della relazione;
Rilevato che non può avere seguito la richiesta di condanna ex art, 96 co. 3 c.p.c., in quanto ciò che si imputa al Comune è il mancato adempimento di un'obbligazione derivante da un provvedimento giudiziario, non ricorrendo quindi l'ipotesi di abuso del processo e nel processo che invece la norma invocata presuppone;
Ritenuto per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, che queste vanno contabilizzate complessivamente in Euro 210,00 oltre CpA ed Iva se dovuta, oltre CUT;
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 218/2024 di questa Corte di
Giustizia Tributaria, al pagamento di Euro 290,00 oltre iva , se dovuta, e 4 % per CPA, e CUT;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in
210,00 oltre IVA, se dovuta, CpA e CUT in favore del ricorrente. - nomina commissario ad acta il
Segretario generale del Comune di San Nicola la Strada, con termine di giorni 90 per il deposito della relazione conclusiva;
- dispone che il commissario ad acta si sostituisca all'Ufficio conferendo allo stesso tutti i poteri di legge, incluso quello di predisporre tutti i mandati di pagamento;