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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 413/2025 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Castaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Nola alla via Monsignor Amilcare Boccio n. 30
ricorrente
NEI CONFRONTI DEL
PM PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-RESISTENTE-
Conclusioni: rassegnate da parte ricorrente all'udienza del 4 luglio 2025
e dal P.M. in data 16 luglio 2025.
Oggetto: rettifica dell'attribuzione di sesso e del nome.
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO CHE
ha depositato ricorso al Tribunale di Benevento Parte_1 chiedendo previo accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione di genere ed il riconoscimento del genere maschile di appartenenza, di ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Benevento di apporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e del nome in luogo del nome nei relativi registri, nonché di Per_1 Parte_1
-1 di 8- essere autorizzato ad eseguire il trattamento medico-chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver vissuto fin dall'adolescenza un profondo disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere maschile;
- di aver visto emergere al proprio interno tratti temperamentali tipici del genere sessuale maschile e di desiderare di appartenere a tale genere e di voler sottoporsi agli interventi di mastectomia, isterectomia e di falloplastica per trasformare anatomicamente il proprio corpo;
- di aver iniziato terapia ormonale di testosterone;
- di provare un continuo stato di imbarazzo e di disagio nella comunità e nelle relazioni sociali dovendo presentarsi con il nome di nonostante l'assunzione di tratti somatici di un giovane Parte_1 ragazzo e l'abbigliamento tipicamente maschile;
- di desiderare di chiamarsi , nome con il quale da molto Per_1 tempo era già conosciuto nel contesto sociale;
- di aver raggiunto un equilibrio psico - fisico dovuto sia alle cure mediche che psicoterapeutiche;
- di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere nel novembre del 2022 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, con diagnosi di “disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale”;
- di aver intrapreso percorso endocrinologico, con assunzione di farmaci testosteronici giusta prescrizione di piano terapeutico.
All'udienza del 4 luglio 2025 veniva sentita liberamente la parte ricorrente e la causa, istruita documentalmente, veniva riservata alla decisione del collegio.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 16 luglio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Occorre preliminarmente rilevare che correttamente il ricorso è stato notificato esclusivamente nei confronti del Pubblico Ministero, unico contraddittore necessario, in assenza di figli e coniuge della parte
-2 di 8- ricorrrente (cfr. certificato di stato libero della parte e le relazioni mediche depositate relativamente alla parte “ cenni biografici”).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
E' noto che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n. 161 del
1985 della Corte Costituzionale, secondo la quale "la legge n. 164 del
1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". In particolare, l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi cambiamenti sessuali". L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n. 150 del
2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4 dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. E' stato sul punto precisato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"
(Cass. Civ.15138/2015).
Tale indirizzo ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 221/2015, ha precisato che "il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico della persona . . . La prevalenza della
-3 di 8- tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Ciò in quanto non vi sono interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico, non potendosi rinvenire tali interessi né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari. Piuttosto, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che -in coerenza con i supremi valori costituzionali- rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Ancora, è stato precisato che, in caso di accertamento di transessualismo il trattamento medicochirurgico previsto dalla L. n. 164/1982 può essere autorizzato contestualmente all'autorizzazione di rettifica anagrafica, in quanto l'intervento medico non costituisce una conditio sine qua non per ottenere la rettifica del nominativo (Tribunale Napoli sez. XIII,
23/05/2022, n.5066 secondo cui l'intervento è da ritenere pregiudiziale nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, mentre, nell'ipotesi in cui detta conflittualità non sussista, esso non deve necessariamente precedere la rettifica dell'atto di nascita;
ciò sulla base del rilievo che la legge n. 164/1982 - con le modifiche normative intervenute - va interpretata nel senso di ritenere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica solo se tale intervento si palesa come "necessario").
Rimane quindi certamente imprescindibile la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale del percorso di transizione scelto, nonché della serietà, definitività e irreversibilità della decisione, rappresentando il trattamento chirurgico solo uno strumento eventuale, di ausilio, al
-4 di 8- fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico- psichico della persona.
In tale contesto si inserisce la recentissima pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs.150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La pronuncia in definitiva, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto, consacra il carattere meramente eventuale dell'intervento di adeguamento chirurgico nell'ambito di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione del singolo.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie gli elementi acquisiti (in particolare dichiarazioni della parte e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di parte ricorrente di cambiare genere e sesso. In particolare, è in atti la relazione dell
[...]
Controparte_1
: Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma- del 22 novembre 2022 a
[...] firma del dott. in cui si evidenzia che la richiesta degli Per_2 interventi medico-chirurgici e legali appare legittima, motivata, profondamente mediata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
Tali interventi, si rendono opportuni e auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di genere di Parte_1
alias e del suo diritto all'autodeterminazione,
[...] Per_1 permetterebbero di evitare i gravi disagi cui la persona è potenzialmente
-5 di 8- esposta nella vita quotidiana e consentirebbero alla stessa di iniziare a vivere e a viversi nel genere al quale ha sempre sentito di appartenere, quello maschile. Ancora dalla detta relazione si evince la diagnosi di disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione.
Parte ricorrente si è sottoposta a terapia ormonale ad azione mascolinizzante come da piano terapeutico del 30 gennaio 2023 per un ciclo di 180 giorni a base di testosterone. Tale terapia ormonale è stata eseguita nel settembre 2023, assieme a percorso terapeutico sino al marzo
2024 (come confermato dalla relazione del 15 maggio 2025 a firma del dott. ). Dalla relazione dell' Per_2 [...]
Controparte_1
Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma- del 15 maggio 2025 a Firma del dott. si attesta il pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma Per_2
e psiche, nonché la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto e, in particolare, la piena consapevolezza espressa dal ricorrente della definitività e irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici.
Inoltre nel corso dell'audizione la parte ha confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, evidenziando che dalla tenera età si sentiva un maschio ma con le sembianze fisiche di una donna e questo le provocava disagio;
ha dichiarato di essere consapevole del suo cambiamento e di voler fare anche le operazioni chirurgiche. D'altra parte, come emerso in sede di comparizione personale, la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono già tipicamente maschili.
Tali elementi, complessivamente considerati, consentono dunque di affermare che la parte, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha maturato una scelta che appare consapevole, definitiva e irreversibile, attese le sue dinamiche di vita ormai consolidate e che ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere, non reputandosi necessario l'espletamento di una CTU atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dalla documentazione medica in atti.
Ne consegue l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza
-6 di 8- dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Parimenti deve essere accolta in questo procedimento la domanda di attribuzione in luogo del nome del nuovo nome , con cui Parte_1 Per_1 da tempo è riconosciuta nelle relazioni sociali, atteso che alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente, in ragione della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere, pur in assenza di apposita previsione normativa. Sul punto si rinvia per relationem a Cass.
3877/2020 la quale ha chiarito che l'art. 5 della legge 164/1982 non prevede l'obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, con conseguente possibilità della parte interessata di indicare il nuovo nome prescelto- purchè si tratti di indicazione legittima e conforme al nuovo stato- attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale appunto il nome (cfr. sul punto anche Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib.
Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La parte attrice ha altresì richiesto l'autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici indicati in ricorso. Al riguardo occorre chiarire che, alla luce della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, nessuna autorizzazione giudiziale è necessaria tenuto conto che, essendo stata accertata l'intervenuta oggettiva e irreversibile transizione dell'identità di genere, come già chiarito, alla luce della documentazione agli atti, la parte ha diritto di sottoporsi, nell'ambito della sua libertà di autodeterminazione, ai trattamenti medico chirurgici indicati .
Nulla per le spese.
Essendo la parte stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione delle spese si procederà con provvedimento separato, previa verifica della ricorrenza dei presupposti ex lege richiesti.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-7 di 8- -dispone l'attribuzione del sesso maschile alla parte ricorrente nei
Registri dello Stato Civile e la sostituzione del prenome con Parte_1 quello di;
Per_1
- ordina allo stato civile del Comune di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di con riferimento al sesso e al Parte_1 prenome come innanzi indicato nei termini di legge;
- nulla per le spese.
Cosi deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Serena Berruti dott. Ennio Ricci
-8 di 8-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 413/2025 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Castaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Nola alla via Monsignor Amilcare Boccio n. 30
ricorrente
NEI CONFRONTI DEL
PM PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-RESISTENTE-
Conclusioni: rassegnate da parte ricorrente all'udienza del 4 luglio 2025
e dal P.M. in data 16 luglio 2025.
Oggetto: rettifica dell'attribuzione di sesso e del nome.
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO CHE
ha depositato ricorso al Tribunale di Benevento Parte_1 chiedendo previo accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione di genere ed il riconoscimento del genere maschile di appartenenza, di ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Benevento di apporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e del nome in luogo del nome nei relativi registri, nonché di Per_1 Parte_1
-1 di 8- essere autorizzato ad eseguire il trattamento medico-chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver vissuto fin dall'adolescenza un profondo disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere maschile;
- di aver visto emergere al proprio interno tratti temperamentali tipici del genere sessuale maschile e di desiderare di appartenere a tale genere e di voler sottoporsi agli interventi di mastectomia, isterectomia e di falloplastica per trasformare anatomicamente il proprio corpo;
- di aver iniziato terapia ormonale di testosterone;
- di provare un continuo stato di imbarazzo e di disagio nella comunità e nelle relazioni sociali dovendo presentarsi con il nome di nonostante l'assunzione di tratti somatici di un giovane Parte_1 ragazzo e l'abbigliamento tipicamente maschile;
- di desiderare di chiamarsi , nome con il quale da molto Per_1 tempo era già conosciuto nel contesto sociale;
- di aver raggiunto un equilibrio psico - fisico dovuto sia alle cure mediche che psicoterapeutiche;
- di aver intrapreso un percorso di affermazione di genere nel novembre del 2022 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, con diagnosi di “disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale”;
- di aver intrapreso percorso endocrinologico, con assunzione di farmaci testosteronici giusta prescrizione di piano terapeutico.
All'udienza del 4 luglio 2025 veniva sentita liberamente la parte ricorrente e la causa, istruita documentalmente, veniva riservata alla decisione del collegio.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 16 luglio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Occorre preliminarmente rilevare che correttamente il ricorso è stato notificato esclusivamente nei confronti del Pubblico Ministero, unico contraddittore necessario, in assenza di figli e coniuge della parte
-2 di 8- ricorrrente (cfr. certificato di stato libero della parte e le relazioni mediche depositate relativamente alla parte “ cenni biografici”).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
E' noto che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n. 161 del
1985 della Corte Costituzionale, secondo la quale "la legge n. 164 del
1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". In particolare, l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi cambiamenti sessuali". L'art.
3 - abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n. 150 del
2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4 dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 - stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. E' stato sul punto precisato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"
(Cass. Civ.15138/2015).
Tale indirizzo ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 221/2015, ha precisato che "il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico della persona . . . La prevalenza della
-3 di 8- tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Ciò in quanto non vi sono interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico, non potendosi rinvenire tali interessi né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari. Piuttosto, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che -in coerenza con i supremi valori costituzionali- rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Ancora, è stato precisato che, in caso di accertamento di transessualismo il trattamento medicochirurgico previsto dalla L. n. 164/1982 può essere autorizzato contestualmente all'autorizzazione di rettifica anagrafica, in quanto l'intervento medico non costituisce una conditio sine qua non per ottenere la rettifica del nominativo (Tribunale Napoli sez. XIII,
23/05/2022, n.5066 secondo cui l'intervento è da ritenere pregiudiziale nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, mentre, nell'ipotesi in cui detta conflittualità non sussista, esso non deve necessariamente precedere la rettifica dell'atto di nascita;
ciò sulla base del rilievo che la legge n. 164/1982 - con le modifiche normative intervenute - va interpretata nel senso di ritenere il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica solo se tale intervento si palesa come "necessario").
Rimane quindi certamente imprescindibile la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale del percorso di transizione scelto, nonché della serietà, definitività e irreversibilità della decisione, rappresentando il trattamento chirurgico solo uno strumento eventuale, di ausilio, al
-4 di 8- fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico- psichico della persona.
In tale contesto si inserisce la recentissima pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs.150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La pronuncia in definitiva, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto, consacra il carattere meramente eventuale dell'intervento di adeguamento chirurgico nell'ambito di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione del singolo.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie gli elementi acquisiti (in particolare dichiarazioni della parte e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di parte ricorrente di cambiare genere e sesso. In particolare, è in atti la relazione dell
[...]
Controparte_1
: Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma- del 22 novembre 2022 a
[...] firma del dott. in cui si evidenzia che la richiesta degli Per_2 interventi medico-chirurgici e legali appare legittima, motivata, profondamente mediata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
Tali interventi, si rendono opportuni e auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di genere di Parte_1
alias e del suo diritto all'autodeterminazione,
[...] Per_1 permetterebbero di evitare i gravi disagi cui la persona è potenzialmente
-5 di 8- esposta nella vita quotidiana e consentirebbero alla stessa di iniziare a vivere e a viversi nel genere al quale ha sempre sentito di appartenere, quello maschile. Ancora dalla detta relazione si evince la diagnosi di disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione.
Parte ricorrente si è sottoposta a terapia ormonale ad azione mascolinizzante come da piano terapeutico del 30 gennaio 2023 per un ciclo di 180 giorni a base di testosterone. Tale terapia ormonale è stata eseguita nel settembre 2023, assieme a percorso terapeutico sino al marzo
2024 (come confermato dalla relazione del 15 maggio 2025 a firma del dott. ). Dalla relazione dell' Per_2 [...]
Controparte_1
Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma- del 15 maggio 2025 a Firma del dott. si attesta il pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma Per_2
e psiche, nonché la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto e, in particolare, la piena consapevolezza espressa dal ricorrente della definitività e irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici.
Inoltre nel corso dell'audizione la parte ha confermato quanto già esposto nell'atto introduttivo, evidenziando che dalla tenera età si sentiva un maschio ma con le sembianze fisiche di una donna e questo le provocava disagio;
ha dichiarato di essere consapevole del suo cambiamento e di voler fare anche le operazioni chirurgiche. D'altra parte, come emerso in sede di comparizione personale, la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento appaiono già tipicamente maschili.
Tali elementi, complessivamente considerati, consentono dunque di affermare che la parte, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha maturato una scelta che appare consapevole, definitiva e irreversibile, attese le sue dinamiche di vita ormai consolidate e che ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere, non reputandosi necessario l'espletamento di una CTU atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dalla documentazione medica in atti.
Ne consegue l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità, anche in assenza
-6 di 8- dell'intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari della stessa.
Parimenti deve essere accolta in questo procedimento la domanda di attribuzione in luogo del nome del nuovo nome , con cui Parte_1 Per_1 da tempo è riconosciuta nelle relazioni sociali, atteso che alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente, in ragione della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere, pur in assenza di apposita previsione normativa. Sul punto si rinvia per relationem a Cass.
3877/2020 la quale ha chiarito che l'art. 5 della legge 164/1982 non prevede l'obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, con conseguente possibilità della parte interessata di indicare il nuovo nome prescelto- purchè si tratti di indicazione legittima e conforme al nuovo stato- attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale appunto il nome (cfr. sul punto anche Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib.
Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La parte attrice ha altresì richiesto l'autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici indicati in ricorso. Al riguardo occorre chiarire che, alla luce della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, nessuna autorizzazione giudiziale è necessaria tenuto conto che, essendo stata accertata l'intervenuta oggettiva e irreversibile transizione dell'identità di genere, come già chiarito, alla luce della documentazione agli atti, la parte ha diritto di sottoporsi, nell'ambito della sua libertà di autodeterminazione, ai trattamenti medico chirurgici indicati .
Nulla per le spese.
Essendo la parte stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione delle spese si procederà con provvedimento separato, previa verifica della ricorrenza dei presupposti ex lege richiesti.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-7 di 8- -dispone l'attribuzione del sesso maschile alla parte ricorrente nei
Registri dello Stato Civile e la sostituzione del prenome con Parte_1 quello di;
Per_1
- ordina allo stato civile del Comune di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di con riferimento al sesso e al Parte_1 prenome come innanzi indicato nei termini di legge;
- nulla per le spese.
Cosi deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Serena Berruti dott. Ennio Ricci
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