Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2543 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Divisione ordinaria
TRA
( , rapp.ta e difesa dagli avvo- Parte_1 C.F._1 cati Giacomo Carini ( ) e Giovanni Carini C.F._2
( ), giusta procura in atti, presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n. 348 -
[...]
Email_1
- ATTRICE
E
), elett.te dom.ta alla Via Santa CP_1 C.F._4
Lucia n°15, Napoli, presso lo studio dell'Avv. Carile Carlo (
[...]
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in at- C.F._5 ti;
- CONVENUTA
, elett.te dom.ta alla Riviera di Chiaia n°66, Controparte_2
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maggi dal quale è rappr.ta e di- fesa in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA
(C.F. difesa e Controparte_3 C.F._6 rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giu- dizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Cuomo ( ), e dall'Avv. Ernesto Piscopo C.F._7
( ), che hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi C.F._8
e le comunicazioni a mezzo Fax: 081.2479435 nonché agli indirizzi PEC: - Email_2 Email_3
- CONVENUTA
1
Leopoldo ( ), giusta procura ad litem in atti, elett. C.F._11 dom. in Napoli alla Via Kerbaker n. 89 - comunicazioni, notificazioni ed avvisi all'indirizzo PEC o al Email_4 numero di fax: 081/2204598;
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, citava Parte_1 in giudizio , e , CP_1 CP_2 Controparte_3 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“
1.accertare, dichiarare e confermare che i GG.ri Parte_1
, , CP_1 Controparte_2 Parte_2
ed ono tutti eredi legittimi del compian-
[...] CP_4 to;
2. accertare, dichiarare e confermare che con ER atto pubblico a rogito del Notaio Dr. di Na- Persona_2 poli del 29 marzo 2002, repertorio n. 151010, raccolta n. 9665, tra- scritto presso l'Ufficio di Napoli 1 in data 11 novembre 2002 al n. 10189/7534 e presso l'Ufficio di Napoli 2 in data 11 novemre 2002 al numero 14508/11238 gli eredi legittimi del compianto Sig. Per_1
, GG.ri , ,
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
, d ro- Controparte_3 Parte_1 CP_4 cedevano tutti e concordemente allo scioglimento della comunione ereditaria, alla divisione e conseguente assegnazione ed immissione in possesso dei beni immobili e diritti immobiliari facenti parte dell'asse ereditario del de cuius in tale atto analiticamente indicati, e secondo le pattuizioni e con le modalità specificatamente indicate nel medesimo atto pubblico;
3. accertare e dichiarare la natura, l'entità, la precisa ubicazione ed il valore di tutti i beni immobili e diritti immobi- liari facenti parte del patrimonio del de cuius compianto Sig.
[...]
al momento dell'apertura della di Lui successione legit- Per_3 tima analiticamente indicati alle lettere “A”, “B” e “C” del capo “IX” che precede di cui sono comproprietari e contitolari i GG.ri Parte_3
, ,
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
ed 4. accertare e dichiarare la di- CP_5 CP_4
2
visibilità in natura, in quote proporzionali ai diritti spettanti a ciascu- no dei su indicati eredi legittimi GG.ri , CP_1 CP_2
, , ed
[...] Controparte_3 Parte_1 degli immobili e dei diritti immobiliari che formano CP_4 ancora oggetto di comunione indivisa tra i medesimi e, in tal caso, formati e disposti relativi lotti e adottati tutti i necessari e/o opportu- ni provvedimenti di leggi, eventualmente previa regolarizzazione ca- tastale dei cespiti in questione, assegnare a ciascun comunista la quota di rispettiva comproprietà e/o titolarità, dando ogni opportuno ordine al competente Conservatore dei RR. II. di Napoli 1 per la neces- saria, conseguente trascrizione ed emettendo ogni ulteriore necessa- rio e/o opportuno provvedimento di legge;
5. in caso di indivisibilità in natura degli immobili e dei diritti immobiliari che formano ancora og- getto della predetta comunione tra i GG.ri , CP_1 [...]
, , Controparte_6 Controparte_3 Parte_3
d n quote proporzionali ai diritti spettanti a
[...] CP_4 ciascuno di essi, e previa valutazione dell'importo corrispondente alla quota di titolarità e/o comproprietà a ciascuno degli stessi spettante, disporre la vendita degli immobili e dei diritti immobiliari che formano ancora oggetto di comunione indivisa tra i medesimi, nei modi e nelle forme di legge, assegnando il ricavato a ciascuno di essi in proporzio- ne alla rispettiva quota di cui ciascuno degli stessi è titolare, ed emet- tendo ogni ulteriore necessario e/o opportuno provvedimento di leg- ge;
6. in via subordinata rispetto a quanto domandato e richiesto al capo “V” che precede, assegnare l'intera proprietà degli immobili e dei diritti immobiliari che formano ancora oggetto della suindicata co- munione indivisa tra gli eredi sigg.ri , CP_1 CP_2
, , ed
[...] Controparte_3 Parte_1
l titolare e/o ai titolari della quota maggiore che ne CP_4 facesse ovvero ne facessero specifica domanda, con attribuzione agli altri comunisti del controvalore in denaro, da liquidarsi da parte dell'On.le Tribunale adito in proporzione all'accertato valore della quota spettante a ciascuno di essi, emettendo ogni ulteriore necessa- rio e/o opportuno provvedimento di legge;
7. accertare e dichiarare che le GG.re e fin dal Controparte_2 CP_1 momento dell'apertura della successione del compianto Sig.
[...]
(ovvero dalla diversa data che verrà accertata e/o dimo- Per_3 strata in corso di causa) ed ancora all'attualità occupano illegittima- mente con propri beni mobili l'appartamento indicato alla lettera “A” del capo “IX” che precede e, per l'effetto, condannare le medesime a liberare immediatamente e completamente l'immobile in questione da tutti i beni mobili che lo occupano dalle stesse ivi allocati;
8. previo accertamento e declaratoria dell'importo mensilmente dovuto dalle GG.re e all'esponente Controparte_2 CP_1 per l'illegittima occupazione dell'appartamento indicato alla lettera
“A” del capo “IX” che precede a far tempo dalla data di apertura della successione del compianto Sig. (ovvero dalla di- ER
3
versa data che verrà accertata e/o dimostrata in corso di causa) e fino alla data dell'effettivo totale sgombero del cespite immobiliare in questione, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi nella misura di legge;
9. porre le spese della divisione a carico di ciascun comunista in proporzione al valore della quota di comproprietà al medesimo spettante per legge sui beni oggetto di di- visione ovvero, solo in subordine, a carico di tutti i comunisti in parti uguali;
10. condannare i convenuti sigg.ri , CP_1 [...]
, , ed Controparte_6 Controparte_3 CP_4
n solido tra loro ovvero ciascuno nella misura di legge alla
[...] refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per acces- sori previdenziali;
11. ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 di trascrivere l'emittenda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità; 12. emettere ogni ulteriore necessario e/o opportuno provvedimento di legge”.
Assumeva parte attrice che in data 16.2.1989 era deceduto in Napoli senza testamento il sig. (nato a [...] il [...]); ER che il sig. lasciava quali eredi legittimi: la moglie ER
, la figlia , la figlia , le ni- Persona_4 Parte_4 CP_1 poti e (ex filia premorta CP_2 Controparte_3 Per_5
); che la denunzia di successione effettuata in Napoli il
[...]
1°.
7.1989 al n. 4738, volume 3212, trascritta alla Conservatoria RR.II. di Napoli 1 l'8.11.1991 ai nn. 25279/17241 e alla Conservatoria RR.II. di Napoli 2 il 25.9.1991 ai nn. 31047/24034 elencava: l'attivo della successione, composto da immobili siti in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66 e in SAEL (NA) al Vicolo I Cappuccini nn. 5-7, nonché un'azienda e un credito;
il passivo della successione, composto da tre mutui fondiari e due debiti chirografari;
che la moglie e Persona_4 la figlia rinunziavano all'eredità con atto pubblico per Parte_4
OT del 27.7.1989 registrato in Napoli ufficio Atti Persona_6
Pubblici il 1°.
8.1989 al n. 18854/A, per cui, in virtù di detta rinunzia, gli eredi risultavano i seguenti: (per la quota di 2/6), le ni- CP_1 poti e ex filia premorta CP_2 Controparte_3 Per_5
(per la quota di 1/6 ciascuna), i nipoti e
[...] CP_4 Parte_1 figli della rinunziante (per la quota di 1/6 ciascuno); Parte_4 che la suddetta comunione ereditaria veniva sciolta con atto di divi- sione per OT del 29.3.2002 Repertorio n. Persona_2
151010, Raccolta n. 9665, in virtù del quale i sigg.ri , CP_1
e , e divi- CP_2 Controparte_3 CP_4 Parte_1 devano e assegnavano la proprietà degli immobili in SAEL (tra- scrizione presso Napoli 2 dell'11.4.2002 ai nn. 14508/11238) e di una cospicua parte degli immobili siti in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66 (trascrizione presso Napoli 1 dell'11.4.2002 ai nn. 10189/7534), fatta eccezione per l'appartamento interno 8 posto al piano terra del fab- bricato di Via Monte di Dio n. 66 in Catasto sez SFE, foglio 3, particella
4
433, sub. 2, cat. A/10, che era attribuito: per la quota di 236/1000 in parti uguali alle sigg.re e;
per la CP_2 Controparte_3 quota di 377/1000 in parti uguali ai sigg.ri e per CP_4 Parte_1 la quota di 387/1000 alla sig.ra ; all'art. 4 della divisione CP_1
i condividenti si davano reciprocamente atto che restava ferma la comunione in proporzione alle loro quote ereditarie (2/6 CP_1
, 1/6 ad e 1/6 a
[...] Controparte_2 Controparte_7
1/6 ad e 1/6 a relativamente ai se-
[...] CP_4 Parte_1 guenti beni in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66, anch'essi caduti nella successione del signor : giardino coi relativi viali, ER piazzale e terrazza panoramica della superficie catastale di 4.290 mq nel quale insistono un locale adibito a serra e un corpo di fabbrica ru- stico (foglio 199, p.lla 141, p.lla 142 e p.lla 143), con tutti gli arredi, le pertinenze e le accessioni;
locale garage della superficie catastale complessiva di mq 58 con retrostante deposito (già stalla), riportato alla partita , sez. SFE foglio 3, particella 628 sub. 27 cat C/2 e P.IVA_1 sub. 28 cat. C/6 (già mappale 109 sub. 27); terrazzo di copertura della palazzina interna sita in Via M. Di Dio n. 66 non riportato in Catasto.
I convenuti tutti si costituivano regolarmente in giudizio;
alcuni chie- devano la inammissibilità delle domande formulate ai numeri 1, 2 e 3 della citazione;
tutti comunque, aderivano alla domanda di sciogli- mento della comunione formulata da parte attrice (in natura o per equivalente) e chiedevano procedersi alla nomina di un ausiliario per gli accertamenti del caso e la formulazione di eventuali lotti, con de- terminazione delle singole quote per ciascun partecipante alla comu- nione.
In corso di causa (05.03.2021), alienava a Parte_1 CP_2
la propria quota dei beni immobili oggetto del giudizio di
[...] divisione, mediante contratto definitivo di compravendita stipulato per OT (allegato in atti); dichiarava, pertanto, di non aver Per_7 più alcuno interesse alle formulate domande avendo nel detto con- tratto di compravendita regolamentato quanto richiesto nei confronti della;
invocava, quindi, come ha ripetuto in comparsa con- CP_2 clusionale, l'estromissione dal giudizio con regolamentazione delle spese.
Espletata CT (che ha tenuto conto della indicata alienazione di quota) tentata invano la conciliazione, all'udienza cartolare del 10.12.2024 i condividenti e CP_1 Controparte_3 CP_4
, rinunziando alla domanda di divisione, chiedevano assegnarsi
[...] loro (quota maggioritaria) in comproprietà l'intero compendio, con li- quidazione in denaro della quota spettante alla RI
[...]
; alla stessa udienza il Tribunale ha riservato la cau- Controparte_8 sa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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Negli scritti conclusivi in atti , CP_1 Controparte_9
e hanno ribadito la loro volontà di assegnazione,
[...] CP_4 in comunione, dell'intero compendio, con liquidazione della quota spettante alla RI . Controparte_2
ha formulato identica domanda di assegnazione. Controparte_2
***
In via preliminare va dato atto della sopravvenuta carenza di interes- se alle relative domande di parte attrice, per avere la detta parte in corso di giudizio alienato la relativa quota alla RI
[...]
ed avendo, nel relativo atto di compravendita, regolato CP_10 con la stessa tutti i relativi e conseguenti rapporti (anche aventi ad oggetto la domanda di pagamento della indennità per occupazione esclusiva del bene in comune).
Ancora, in via preliminare, preme qualificare la presente azione aven- do i convenuti costituiti anch'essi aderito alla domanda di scioglimen- to formulata da parte attrice, domanda che ancora oggi rimane attua- le perché coltivata prima di tutto dalla convenuta Controparte_11
[
, acquirente della quota in proprietà attorea, oltre che in atti conclu- sivi ribadita a vario titolo da tutte le parti.
Orbene, come osservato in atti (cfr. comparsa di costituzione conve- nuto a differenza della comunione ereditaria, che ha come CP_4 oggetto normale e tipico l'intera massa ereditaria, la comunione ordi- naria ha una struttura “atomistica” e la disciplina fa costante riferi- mento alla “cosa comune” (cfr. artt. 1102, 1103, 1104, 1105, 1114, 1115 c.c.). Per cogliere la differenza tra la comunione ordinaria e la comunione ereditaria, la prima “atomistica”, la seconda intesa quale
“universitas iuris” basta attingere al diritto successorio, nel quale coe- sistono interessi, diritti e obblighi tanto personali, quanto patrimonia- li, laddove la comunione ordinaria si connota pressoché esclusiva- mente sotto il profilo economico. Nel caso in esame, ad una preesi- stente comunione ereditaria scaturente dalla morte ab intestato del compianto e dalla rinunzia di due chiamate ER all'eredità (la moglie e la figlia ), è suben- Persona_4 Parte_4 trata nel 2002 una comunione ordinaria, nata dall'atto di divisione per OT , nel quale le parti del presente giudizio Persona_2 hanno deciso di attribuirsi in proprietà esclusiva taluni beni ricevuti mortis causa ed hanno, altresì, concordato di attribuire in compro- prietà, ma con quote differenti, altri beni del de cuius. Nell'art. 3 del suddetto atto pubblico di divisione testualmente si legge: “I compa- renti …..dichiarano sciolta la comunione enunciata in premessa e di- chiarano di non vantare nessun reciproco credito per la comunione stessa”. L'interpretazione letterale, ma anche quella logico argomen- tativa, non lascia dubbi in tema: la comunione ereditaria scaturente dalla morte ab intestato di è stata sciolta consen- ER sualmente tra i coeredi del predetto;
da tale scioglimento è nata la 6
comunione ordinaria di cui si discute nel presente giudizio (oltre alla attribuzione di singoli beni in favore dei singoli coeredi, non oggetto dell'odierna causa).
Oggetto del presente giudizio di divisione ordinaria tra comproprietari sono, pertanto, solo gli immobili (appartamento, giardino, garage e terrazzo di copertura tutti siti in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66) e le quote da attribuirsi a ciascuno dei condividenti.
Sulla domanda di divisione e conseguente domanda di assegnazione (formulata da tre dei comproprietari in fase di precisazione delle con- clusioni) ritiene il Tribunale che “il procedimento di divisione giudiziale è un processo unitario a struttura bifasica e aperta: nella prima fase esso ha ad oggetto l'accertamento del diritto allo scioglimento della comunione da parte del condividente (art. 785 c.p.c.), mentre nella se- conda fase è finalizzato a determinare le concrete modalità per la sua attuazione (art 789 c.p.c.). Tale struttura bifasica comporta che il pro- cedimento si configura diversamente a seconda del concreto atteg- giamento delle parti nel corso del processo: pertanto se da un lato opera certamente il divieto di "mutatio libelli" delle pretese dedotte nell'atto introduttivo, dall'altro lato è ammessa la proposizione di istanze nuove anche in sede di precisazione delle conclusioni, se di- rette a porre fine allo stato di comunione. Tra queste senza dubbio rientra l'istanza di assegnazione dell'intero compendio immobiliare non comodamente divisibile, che pertanto non è soggetta a termini preclusivi, potendo essere formulata per la prima volta anche in gra- do di appello” (cfr. Tribunale Pavia sez. III, 31/07/2023, n.1008; Tribu- nale Taranto sez. I, 27/06/2023, n.1529).
Ancora, in merito alla domanda di scioglimento della comunione, diri- mente risulta l'analisi delle domande di assegnazione ex art 720 cc hic et inde proposte dalle parti, assumendo la CT espletata quale criterio guida della presente decisione.
Com'è noto, il legislatore prevede quale principio generale in tema scioglimento della comunione (sia ereditaria che ordinaria) all'art. 1114 e 718 cc il diritto potestativo di ciascun comproprietario di otte- nere la sua quota in natura, con ciò perseguendosi il fine primario del giudizio di divisione, volto alla trasformazione dei diritti dei condivi- denti ad una quota ideale in diritti di proprietà esclusiva sui beni indi- viduali (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 22906/06).
In via residuale, al di fuori della mera "non divisibilità", v'è la possibilità di attribuzione, nell'ipotesi di "non comoda divisibilità" del bene, se ri- chiesto, ad uno o più dei comproprietari ex art. 720 cc.
Ritiene il Tribunale che “il concetto di comoda divisibilità di un immo- bile a cui fa riferimento l'articolo 720 del Cc postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante de- terminazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero go-
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dimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzio- nale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. D'altra parte, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al di- ritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di consegui- re i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presup- posti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'im- possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pre- gressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17712).
Per quanto attiene al requisito della “comoda divisibilità” si condivide quanto esposto dal CT nella relativa perizia;
tutti i beni, come indica- to e per le motivazioni esplicitate nella CT in atti, non sono “como- damente divisibili”; vale qui sottolineare che, come evidenziato dal CT Ing. (in linea con la giurisprudenza sopra richiamata), la Per_8 comoda divisibilità di un bene, “oltre a tenere conto della possibilità di procedere o meno alla divisione senza spese rilevanti o imposizioni di limitazioni deve fare in modo: 1) di non produrre un notevole deprez- zamento del bene in relazione alla normale utilizzazione del bene in- diviso. Va, cioè, evitato che, in relazione alla situazione oggettiva del bene, una sua divisione in natura si appalesi inopportuna o addirittu- ra porti alla creazione di un oggetto materiale diverso da quello esi- stente;
2) di evitare che rimanga pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inido- nee alla funzione economica dell'intero; 3) di non produrre un sensibi- le deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate propor- zionalmente al valore dell'intero; Nel caso di specie si ritiene che: - per le unità immobiliari di cui ai punti n. 2-3 (locale deposito e lastrico so- lare) non risulti possibile fisicamente procedere ad un loro fraziona- mento in ragione rispettivamente della superficie e della destinazione d'uso; - per le unità immobiliari di cui al punto n. 4 (giardino, viali, piaz- zali e terrazza panoramica), tenuto conto anche del vincolo sugli stes- si gravanti, un loro frazionamento e/o suddivisione si appalesa quan- to meno inopportuno oltre che pregiudizievole per il loro valore indi- viso;
- per l'unità immobiliare di cui al punto n. 1 (immobile piano ter- ra, int. n. 8) – sebbene forse possibile da un punto di vista prettamen- te metrico – un suo frazionamento produrrebbe, per la conformazio- ne e tipologia dell'unità medesima, un notevole deprezzamento del valore delle singole quote rapportate al valore dell'intero, trattandosi
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di un immobile di pregio per quadratura e panoramicità. Si evidenzia, altresì, che contrariamente a quanto osservato dal ctp non tutte le parti propendono per la divisibilità del cespite in questione (vedasi os- servazioni di parte convenuta ove non viene “conte- CP_4 stata” la mancata divisibilità dell'immobile). Si precisa, infine, che quanto osservato dal ctp – relativamente al fatto che in caso di alie- nazione del cespite a terzi ne deriverebbe un oggettivo e inaccettabi- le danno alle proprietà esclusive delle sue assistite poiché andrebbero a costituirsi ulteriori servitù di passaggio veicolare e pedonale – sep- pur comprensibile, non appare essere un elemento oggettivo di im- pedimento alla non comoda divisibilità del bene in quanto tale circo- stanza (di alienazione a terzi) si potrebbe certamente verificare anche all'esito delle operazioni di comoda divisibilità come prospettate dal ctp. In sintesi, una volta eventualmente attuato il progetto di comoda divisibilità, così come proposto dal ctp, ed assegnata a ciascun condi- vidente la relativa “porzione immobiliare” non è assolutamente esclu- dibile l'ipotesi che l'assegnatario possa, poi, successivamente (anche in un futuro molto prossimo) alienare la sua porzione a terzi ripresen- tandosi, pertanto, la problematica dallo stesso ctp evidenziata”.
Il CT, quindi, individua (in perfetta aderenza alla giurisprudenza cita- ta, condivisa da questo giudice), per ogni singolo bene validi e pre- gnanti motivi ostativi alla divisibilità; in particolare, per il lastrico ed il garage è la loro quadratura e la “destinazione di uso” ad impedirne fi- sicamente la divisione;
per il giardino cd. monumentale, i viali, il piaz- zale e terrazza panoramica (oltre i vincoli da cui sono gravati e, quindi, al complesso iter amministrativo che tale divisione potrebbe generare con esito del tutto incerto) la indivisibilità è ancorata al forte deprez- zamento che subirebbe (oltre che alla conseguente disomogeneità delle singole quote); per l'appartamento, va evidenziato che la sua possibile divisone in più unità abitative ne comporterebbe una note- vole diminuzione di prezzo e di valore perché, come ben evidenziato oltre che motivato in relazione, il pregio dell'immobile è dato proprio dalla ampia quadratura e dalla sua panoramicità, valore quest'ultimo che non potrebbe essere confermato in caso di divisione materiale, con ovvie pregiudizievoli conseguenze ed un risvolto negativo sul va- lore e sulla singola consistenza materiale delle unità immobiliari a formarsi.
Accertata quindi, per quanto sopra motivato ed in aderenza alle con- clusioni cui è giunto il CT, la non comoda divisibilità dei beni, va rile- vato che l'attribuzione è stata richiesta da , da un Controparte_2 lato, ed in comproprietà da , CP_1 Controparte_5
e , dall'altro, i quali ultimi hanno dichiarato di non
[...] CP_4 voler sciogliere la comunione e di voler rimanere comproprietari dei beni (con conseguente liquidazione della quota di Controparte_11
[
); detti ultimi soggetti sono, nel complesso, portatori della quota
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maggioritaria cui attribuire l'immobile secondo i criteri dettati per legge.
Le questioni, pur sollevate dalla convenuta , ap- Controparte_2 paiono non dirimenti oltre che del tutto infondate, in quanto il criterio della quota maggioritaria cui assegnare il bene deve essere portante nella decisone del GU che, altrimenti, sarebbe guidato dal “mero arbi- trio”; nel caso in esame, peraltro, si associa al criterio della liquidazio- ne della quota minoritaria con relativi conguagli che, in caso opposto, sarebbero di notevolissima entità economica e dovrebbero gravare tutti sull'unico comproprietario di minoranza.
Ed invero, nel caso di specie, la convenuta non è Controparte_2 titolare di una quota maggioritaria rispetto agli altri condividenti che, di contro, chiedendo di rimanere in comunione, hanno la quota mag- gioritaria, per cui facendo applicazione del criterio indicato dal legisla- tore nell'art. 720 cc (assegnazione preferibilmente al condividente o ai condividenti titolari della quota maggiore) il Tribunale reputa dovero- so assegnare i beni in comproprietà ai soggetti indicati.
In siffatta ipotesi, in assenza cioè di ulteriori criteri normativamente codificati, occorrerà, nello spazio di discrezionalità concessa, rifarsi ai criteri di ragionevolezza e logicità. L'attribuzione del compendio im- mobiliare in questione alla convenuta non appa- Controparte_2 re rispondente ai criteri sopra enunciati alla luce, come sopra già indi- cato, dell'esoso conguaglio economico che peserebbe sulla singola quota di minoranza, quantificabile secondo il prospetto di seguito in- dicato, in complessivi euro 1.628.928,25.
Per converso, appare ragionevole l'attribuzione ai convenuti in com- proprietà, che sopporteranno (in misura relativa alle quote di appar- tenenza), la liquidazione della quota di titolarità della . CP_2
Quest'ultima, avuto riguardo sempre alle risultanze emerse in sede di CT, può determinarsi, in complessivi euro 756.670,36 ripartiti tra i comproprietari che acquisiscono la quota secondo il prospetto di se- guito indicato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere la domanda formulata da , e CP_1 Controparte_3
, in merito all'assegnazione ex art. 720 c.c. del compen- CP_4 dio immobiliare oggetto di causa, con conguaglio in favore di
[...]
di complessivi euro 756.670,36 da corrispondersi pro CP_10 quota da ciascun condividente secondo il prospetto appresso indica- to.
L'assegnazione richiesta avverrà in quote indivise e proporzionate a quelle già di loro proprietà, meglio indicate (in denaro ed in millesimi) nello schema che segue, mentre il pagamento del conguaglio dovrà dividersi nei rapporti interni per ciascun condividente in relazione alla
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rispettiva quota come nello schema di seguito analiticamente indica- to (riportato in dispositivo).
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 433 - Sub. 22
Quota Quota % Peso Parz. Rip. Quota Somma nuova Quote partenza Rip. Quota Nuove Quote In Millesimi Contropart 306,5/1000 0,3065 30,65% 440.094,16
387/1000 0,3870 38,70% 55,80% 0,1710 0,55804 555.681,69 245.590,15 801.271,84 558,04/1.000 CP_1
M.SC 118/1000 0,1180 11,80% 17,02% 0,0522 0,17015 169.432,66 74.882,02 244.314,68 170,15/1.000 CP_2 188,5/1000 0,1885 0,6935 18,85% 27,18% 0,0833 0,27181 270.661,50 119.621,99 390.283,49 271,81/1.000 CP_4 0,6935 1,0000 1,0000 100,00% 0,3065 1,00000 1.435.870,01 440.094,16 1.435.870,01 1.000/1.000
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 428 - Sub. 44
Quota Quota % Peso Parz. Rip. Quota Somma nuova Quote partenza Rip. Quota Nuove Quote In Millesimi Contropart 2/6 0,3333 33,33% 43.526,47
2/6 0,3333 33,33% 50,00% 0,1667 0,5000 43.526,47 21.763,24 65.289,71 500/1.000 CP_1
M.SC 1/6 0,1667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 21.763,23 10.881,62 32.644,85 250/1000 CP_2 1/6 0,1667 0,6667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 21.763,23 10.881,62 32.644,85 250/1000 CP_4 0,6667 1,0000 1,0000 100,00% 0,3333 1,0000 130.579,40 43.526,47 130.579,40 1000/1000
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 433 - Sub. 24
Quota Quota % Peso Parz. Rip. Quota Somma nuova Quote partenza Rip. Quota Nuove Quote In Millesimi Contropart 2/6 0,3333 33,33% 37.529,73
2/6 0,3333 33,33% 50,00% 0,1667 0,5000 37.529,73 18.764,87 56.294,60 500/1000 CP_1 NO M.SC 1/6 0,1667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 18.764,87 9.382,43 28.147,30 250/1000
ET RI 1/6 0,1667 0,6667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 18.764,87 9.382,43 28.147,30 250/1000
0,6667 1,0000 1,0000 100,00% 0,3333 1,0000 112.589,20 37.529,73 112.589,20 1000/1000
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 141, 656, 143 - Aree esterne
Quota Quota % Peso Parz. Rip. Quota Somma nuova Quote partenza Rip. Quota Nuove Quote In Millesimi Contropart 2/6 0,3333 33,33% 235.520,00
2/6 0,3333 33,33% 50,00% 0,1667 0,5000 235.520,00 117.760,00 353.280,00 500/1000 CP_1 NO M.SC 1/6 0,1667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 117.760,00 58.880,00 176.640,00 250/1000
1/6 0,1667 0,6667 16,67% 25,00% 0,0833 0,2500 117.760,00 58.880,00 176.640,00 250/1000 CP_4 0,6667 1,0000 1,0000 100,00% 0,3333 1,0000 706.560,00 235.520,00 706.560,00 1000/1000
Controparte_1
[...] Controparte_13 VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 433 - Sub. 22 245.590,15 74.882,02 119.621,99 440.094,16
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 428 - Sub. 44 21.763,24 10.881,62 10.881,62 43.526,47
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 433 - Sub. 24 18.764,87 9.382,43 9.382,43 37.529,73
VIA MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Particella 141, 656, 143 - Aree esterne 117.760,00 58.880,00 58.880,00 235.520,00
403.878,25 154.026,07 198.766,04 756.670,36
Per quanto attiene alle osservazioni formulate in comparsa conclu- sionale dalla convenuta , le stesse possono esse- Controparte_2 re del tutto specularmente utilizzate per motivare in senso contrario alle tesi in atti sostenuta;
ed invero, come ben precisato dal CT, l'assegnazione ad un solo proprietario dei beni oggi in comunione non garantirà, per il futuro, in caso di vendita a terzi soggetti, diversi per i singoli beni, futuri contenziosi aventi ad oggetto i detti beni immobili;
i costi dalla stessa fino ad oggi sostenuti sono stati liberamente decisi dalla RI e non possono andare a suo favore né a (s)favore degli altri: rappresentano una libera scelta effettuata in au- tonomia dalla , in corso di causa, con effetti del tutto neutri CP_2 sul giudizio in corso;
l'utilizzo del bene oggi assegnato in comproprietà non incide sulla odierna decisione, rappresentando anch'esso un fat- tore del tutto neutro;
del pari può dirsi per la futura gestione dei detti beni ovvero della volontà futura dei comproprietari.
La domanda di pagamento per l'uso esclusivo dei beni comuni da par- te solo di alcuni dei condividenti va rigettata perché infondata;
ritiene sul punto il Tribunale che "se la natura di un bene immobile oggetto di
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comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indi- retta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il sem- plice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che ab- biano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non ri- sulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. n. 24647/2010; Cass. n.2423/2015; Cass. n.1738/2022).
Ebbene, parte richiedente non ha provato di essersi opposta all'occu- pazione dell'immobile da parte (del o) degli altri condividenti;
pertanto il Tribunale ritiene che alcuna indennità deve essere corrisposta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese del giudizio, stante le motivazioni sopra riportate, possono essere equamente ed interamente compensate tra tutte le parti in causa, sussistendo nel caso in esame giusti motivi (cfr. Corte Cost 77/2018) di equità dovuti, soprattutto, ai rapporti di stretta parentela esistenti tra i condividenti che avrebbero dovuto escludere conten- ziosi, peraltro di così lunga durata temporale, tra i predetti.
Le spese di CT, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva, a carico dei quattro condividenti, in egual misura, avendo parte attrice ceduto la relativa quota prima dell'espletamento della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne, così provvede:
✓ dichiara la carenza di interesse sulle domande di Parte_1 per avere la predetta parte alienato la relativa quota di compro- prietà sui beni oggetto di causa;
✓ assegna in comproprietà a , CP_1 Controparte_9
e i seguenti beni immobili siti in Via MONTE DI
[...] CP_4
DIO n°6 al foglio 3 - Particella 433 - Sub. 22; al foglio 3 - Particella 428 - Sub. 44; al foglio 3 - Particella 433 - Sub. 24; al foglio 3 p.lla particella 433, sub 2 e particella 656, sub 1 ed al foglio 199 p.lla 141, p.lla 656 (già p.lla 142 - ente urbano soppresso) e p.lla 143; Aree Esterne - per le quote indicate in valori monetari ed in mille- simi come da tabella riportata in parte motiva:
✓ condanna per il bene sito in Via MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Parti- cella 433 - Sub. 22: al pagamento di euro CP_1
245.590,15 in favore di;
Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di euro 74.882,02 in favore di
[...] CP_2
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; al pagamento di euro 119.621,99 in favo- CP_2 CP_4 re di così liquidando la quota in comproprietà Controparte_2 di quest'ultima sul bene indicato;
✓ condanna per il bene sito in Via MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Parti- cella 428 - Sub. 44: al pagamento di euro CP_1
21.763,24 in favore di;
Controparte_2 Controparte_9
al pagamento di euro 10.881,62 in favore di
[...] Parte_5
; al pagamento di euro 10.881,62 in favore di
[...] CP_4
così liquidando la quota in comproprietà di Controparte_2 quest'ultima sul bene sopra indicato;
✓ condanna per il bene sito in Via MONTE DI DIO N.
6 - Foglio 3 - Par- ticella 433 - Sub. 24: al pagamento di euro CP_1
18.764,87 in favore di;
Controparte_2 Controparte_9
al pagamento di euro 9.382,43 in favore di
[...] Controparte_6
; al pagamento di euro 9.382,43 in favore di Ca-
[...] CP_4 stellano così liquidando la quota in comproprietà di CP_2 quest'ultima sul bene sopra indicato;
✓ condanna per il bene sito in Via MONTE DI DIO N.
6 - al foglio 3 p.lla particella 433, sub 2 e particella 656, sub 1 ed al foglio 199 p.lla 141, p.lla 656 (già p.lla 142 - ente urbano soppresso) e p.lla 143; Aree Esterne: al pagamento di euro 117.760,00 in CP_1 favore di;
al pa- Controparte_2 Controparte_3 gamento di euro 58.880,00 in favore di;
Controparte_2 [...]
al pagamento di euro 58.880,00 in favore di CP_14 CP_2
così liquidando la quota in comproprietà di quest'ultima
[...] sul bene sopra indicati;
✓ compensa tra tutti i condividenti le spese del presente giudizio;
✓ pone definitivamente a carico dei condividenti, CP_1
, e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 in egual misura, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti;
✓ onera il conservatore dei pubblici registri competente per territo- rio alle relative trascrizioni, come per legge, esonerandolo da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli il 17/04/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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