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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/01/2024 al n. 48/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ) E Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Delegato, Dr. P.IVA_2 CP_1
corrente in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n°284, rappresentata e
[...]
difesa in causa dall'avv. Giuseppe Maiolino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Schiavonetti n. 14, Bassano Del Grappa, come da procura a margine della comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata nel giudizio di pagina 1 di 19 primo grado
-appellante-
CONTRO
n. a Gallio (VI) il 31.08.1952 (C.F. Controparte_2
) e ivi res.te in Contrada Bertigo, 88 in proprio e quale C.F._1
amministratore di sostegno della sorella , nata a [...] CP_3
l'11.12.1958 (C.F. ) e res.te a Gallio (VI) in Contrada C.F._2
Bertigo, 135, nata a [...] il [...] (C.F. CP_4 [...]
) e res.te a Gallio (VI) in Via Guido Negri, 4/B; e C.F._3 Pt_3
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e res.te
[...] CodiceFiscale_4
a Gallio (VI) Contrada Leghen, 74, rappresentate e difese in causa in forza del mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di prime cure dagli avv.ti Giampaolo Baù e Sabrina Girardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicolo degli Orti n. 12/a di Asiago
-appellate-
avente per oggetto: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, CP_5
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 18.09.202 , sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
NEL MERITO:
- Riformata la sentenza di 1° grado, condannare in via solidale le opponenti a
pagare, in virtù delle due fideiussioni concesse il 3.12.1997 da Pt_4
pagina 2 di 19 ed il 11.4- 3.12.1997 da , l'importo di Euro Parte_5 CP_6
624.685,31 (ovvero quello diverso di giustizia), quale porzione del maggior
importo di Euro 1.300.000,00 garantito dalla fideiussione 8.6.2005 di Pt_6
(a sua volta garante parziale del maggior debito principale di Euro
[...]
2.592.595,30 dovuto dalla Immobiliare Neve s.r.l.), oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO:
- Riformata la sentenza di 1° grado, condannare controparte a rifondere le spese
e gli onorari di 1° e 2° grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per la nomina del Perito Grafologico quantomeno per la verifica
della sottoscrizione di nella fideiussione 3.12.1997 (da Parte_7
estendersi anche alla fideiussione modificata 11.4-3.12.1997 di CP_6
qualora non dovesse ritenersi già extraprocessualmente riconosciuta)
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto
in ragione della carenza di specificità dei Parte_2
motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile la CTU grafologica
per come proposta dall'appellante;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da Parte_2
perché infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 2507/2023 pubbl. il 14/12/2023 del Tribunale di
pagina 3 di 19 Vicenza.
3) Ci si riporta altresì alle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure
e che vengono di seguito trascritte.
IN VIA PRELIMINARE: revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
tutte le opponenti non sussistendone i presupposti di legge e, in particolare, non
essendo il credito certo, liquido ed esigibile, né fondato su prova scritta;
in subordine revocare il D.I. opposto quantomeno nei confronti di: Parte_3
in considerazione della carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa e
del fatto che l'opponente non è erede, per rappresentazione della madre
sia di che di essendo questi CP_7 Persona_1 CP_6
pre-morti alla madre e non avendo la stessa opponente ancora accettato
l'eredità della madre, né avendo mai posseduto e/o disposto di beni della stessa;
atteso che la stessa non era e non è in grado di accettare l'eredità CP_3
pervenutale dai genitori e che conseguentemente la stessa non ha mai accettato
l'eredità dei genitori atteso il proprio perdurante stato di incapacità di intendere
e di volere connesso alla malattia ad essa diagnosticata e all'invalidità
riconosciutale quantomeno sin dal 2008 dall'Ente a ciò espressamente preposto.
Va da sé che ogni atto proposto nei confronti della sig.ra da parte CP_3
dell' ed in considerazione della grave patologia di cui è Controparte_8
affetta, quantomeno dal 2008, è inefficace ed inopponibile alla stessa e, andrà
conseguentemente, annullato e, in ogni caso revocato.
NEL MERITO: IN PRINCIPALITA': revocarsi, in quanto infondato sia in fatto
che in diritto e comunque dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di
giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo n. 2615/2015, Giudice Unico del
pagina 4 di 19 Tribunale di Vicenza, Dr. AN LA stante la nullità ed inesistenza
del contratto di fidejussione asseritamente attribuito a e Persona_1
e l'insussistenza di ogni e qualsiasi vincolo contrattuale in capo CP_6
alle odierne opponenti, che sono state convenute in giudizio quali eredi di
e . Persona_1 CP_6
IN SUBORDINE: revocarsi, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e
comunque dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 2615/2015, Giudice Unico del Tribunale di Vicenza, Dr.
AN LA per le eccezioni, ragioni e motivi tutti esposti nell'atto di
opposizione e, in particolare, in via cumulativa, alternativa o gradatamente
subordinata:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della fideiussione asseritamente
riconducibile a e per intangibilità della Persona_1 CP_6
legittima con ogni conseguenza di legge e statuizione.
- RITENERE l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 1956
c.c. e la nullità e/o inefficacia della deroga prevista al punto e) delle condizioni
generali di contratto e, conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE
l'intervenuta violazione da parte dell'Istituto opposto dell'obbligo di correttezza
e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. con la conseguente
liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. del fideiussore da ogni obbligo
contrattuale e/o di legge.
- ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte dell'Ente opposto degli
artt. 1957, commi 1–3, - 1175 c.c. e conseguentemente dichiarare l'estinzione
dell'obbligazione a carico dei fideiussori secondari e dei chiamati all'eredità
pagina 5 di 19 degli stessi con la conseguente inammissibilità ed inefficacia di ogni e qualsiasi
pretesa vantata dall'ingiungente nei loro confronti.
- ACCERTATA e DICHIARATA l'illegittimità ed inefficacia della clausola di
deroga alla previsione dell'art. 752 c.c. ovvero, in subordine, il carattere
vessatorio della stessa, RITENERE e DICHIARARE l'intervenuta violazione del
principio di divisibilità, parziarietà delle obbligazioni degli aventi causa, con
ogni conseguente statuizione.
IN SUBORDINE:
- ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e inefficacia dell'estensione della
garanzia alle obbligazioni derivanti da rinnovi o proroghe delle obbligazioni
garantite, limitatamente all'integrazione del 03.12.1997 asseritamente
sottoscritta da , con ogni conseguente statuizione. CP_6
IN ULTERIORE SUBORDINE:
-ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza del credito vantato
dall'opponente per i motivi e le ragioni tutte di cui al punto 4 lettere a), b), c),
d), e), f) dell'atto di opposizione con ogni conseguente statuizione stante
l'illegittimità delle somme richieste.
In ogni caso RIGETTARSI in quanto inammissibile nonché infondata, sia in fatto
che in diritto l'eventuale domanda di merito diretta ad ottenere il pagamento
della somma già richiesta in via monitoria per le ragioni tutte già esposte in
narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito,
opposto ed argomentato nella II° e III° Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
depositate rispettivamente il 25.11.2019 e 16.12.2019, nonché all'udienza del
pagina 6 di 19 05.05.2012 ivi compresa C.T.U. tecnico contabile-quantificativa, se ed in quanto
necessaria, ribadendo ogni eccezione di irrilevanza, tardività ed inammissibilità
delle istanze istruttorie ivi dedotte anche in ragione del contenuto dell'ordinanza
del 9.7.2021.
Si eccepisce la tardività e ci si oppone della richiesta CTU grafologica per come
richiesta alle lettere c) e d) pagina 21 dell'atto di appello 4) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre a spese generali,
IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 2615/2015 il Tribunale di Vicenza ingiungeva, in favore di a , Parte_8 Parte_6 Parte_9 [...]
, , e il CP_9 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_10
pagamento delle somme dovute in relazione allo scoperto dei conti correnti n. 50
e 1011901 in forza della fideiussioni sottoscritte in favore dell'istituto di credito.
Le richieste della accolte con il provvedimento monitorio, erano più nel Pt_8
dettaglio le seguenti:
a) a era stato chiesto il pagamento dell'importo, garantito dalla Parte_6
fideiussione omnibus 8.6.2005, di Euro 1.300.000,00 (oltre interessi legali dal
30.1.2014 al saldo), quale porzione del maggior credito vantato (dalla nei Pt_8
confronti della debitrice principale Immobiliare Neve s.r.l. (nel frattempo fallita e quindi non aggredibile monitoriamente) a fronte degli scoperti dei due conti correnti societari n°50 (pari ad Euro 756.215,91) e n°1011901 (pari ad Euro
1.836.379,39);
pagina 7 di 19 b) a era stato chiesto il pagamento dell'importo, garantito dalla Parte_9
fideiussione omnibus 4.8.2003, di Euro 700.000,00 (oltre interessi legali dal
30.1.2014 al saldo), sempre quale porzione del maggior credito vantato dalla nei confronti della Immobiliare Neve s.r.l. (per gli stessi due conti correnti Pt_8
societari sopra indicati);
c) a era stato chiesto il pagamento dell'importo di Euro Parte_10
(555.000,00 - 100.000,00 =) 455.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo), quale fideiussore omnibus di (debitore in forza della di Parte_6
lui fideiussione 8.6.2005) in virtù della garanzia “secondaria” 10.8.2011;
d) a , , e , quali eredi Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_10
dei Signori e , a loro volta fideiussori del Persona_1 CP_6
fideiussore rispettivamente in virtù delle garanzie 3.12.1997 e Parte_6
11.4.1997 (modificata il 3.12.1997), ed a quale erede di Parte_3 CP_7
(nipote e a sua volta erede dei garanti secondari e
[...] Persona_1
che di erano dunque i bisnonni), era stato chiesto il CP_6 Parte_3
pagamento dell'importo di Euro (387.342,67 portati dalla fideiussione 3.12.1997
di + 387.342,67 portati dalla fideiussione 11.4-3.12.1997 di Persona_1
al netto di Euro 150.000,00 volutamente esclusi dal ricorso CP_6
monitorio alla base del D.I. n°2615/2015 =) 624.685,31, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese di metodo.
1.1 Il predetto decreto veniva opposto da , , Controparte_2 CP_3 CP_4
e (quest'ultima, come detto, ritenuta dalla Banca erede per
[...] Parte_3
rappresentazione della madre pre-morta deceduta in data CP_7
31.12.2013).
pagina 8 di 19 1.1.1 Preliminarmente contestava di essere divenuta erede di Parte_3 CP_6
per rappresentazione della madre e , rappresentata
[...] CP_3
dall'amministratore di sostegno , eccepiva di non avere potuto Controparte_2
accettare l'eredità in ragione del perdurante stato di incapacità di intendere e di volere connesso alla propria malattia in conseguenza della quale era stata dichiarata in data 5.9.2008 invalida civile nella percentuale massima e con diritto all'indennità di accompagnamento.
1.2.1. Tutte le attrici eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità dei contratti di fideiussione le cui sottoscrizioni, apparentemente apposte nelle date del 3.12.1997 e 11.4.1997 da e , Persona_1 CP_6
disconoscevano, contestando altresì la legittimità degli interessi e degli altri oneri pretesi dalla Pt_8
1.2 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_11
dell'opposizione.
1.3 Con atto del 22.1.2019 interveniva a mezzo della Parte_1
procuratrice che faceva proprie “tutte le Parte_2
domande, eccezioni ed istanze precedentemente dedotte dalla CP_11
”, dando atto che l'ingiungente con contratto del 25.9.2018 le
[...]
aveva ceduto i crediti oggetto di lite.
1.4 La causa - alla quale era stata riunita l'opposizione n. 8269/2015 R.G.
promossa avverso il medesimo D.I. da e , Parte_10 Controparte_10
successivamente separata e dichiarata estinta sull'accordo delle parti di quel giudizio - veniva istruita documentalmente e decisa con sentenza n. 2507/2023
che, rilevata l'assenza o comunque l'inammissibilità dell'istanza di verificazione pagina 9 di 19 da parte della Banca, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto.
Osservava il primo giudice che la a fronte del ricordato disconoscimento, Pt_8
si era limitata a dichiarare di volersi avvalere delle suddette fideiussioni senza formulare tempestivamente istanza di verificazione. Tale disconoscimento veniva reputato dal Tribunale necessario in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ingiungente e dalla sua cessionaria, le opponenti non avevano riconosciuto l'autografia della sottoscrizione con la raccomandata a mani del
10.01.2015 inviata dal loro legale dell'epoca, avv. Serena Baù, alla Banca,
avente ad oggetto una proposta transattiva effettuata senza riconoscimento dell'esistenza del debito e della validità ed efficacia delle garanzie fideiussorie.
Il primo giudice, pur prendendo atto dell'orientamento di legittimità secondo cui l'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute non richiede formule particolari o specifici mezzi, potendo essere anche implicita, non lo riteneva applicabile al caso di specie per insussistenza dello specifico presupposto evidenziato dalla Suprema Corte, vale a dire l'acquisizione di elementi o una situazione processuale tale da consentire una pronuncia al riguardo. Nel caso di specie sarebbe stata, infatti, necessaria una consulenza grafologica il cui espletamento era stato richiesto tardivamente solo all'udienza del 5.5.2021 fissata per l'adozione dei provvedimenti istruttori.
Le spese, infine, venivano compensate in ragione dell'oggettiva opinabilità della decisione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali venutisi ad affermare in ordine agli aspetti esaminati.
*****
pagina 10 di 19 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello a mezzo Parte_1
della propria procuratrice che ha lamentato erronea applicazione degli artt. 216 e ss. c.p.c. e contestuale errata percezione del materiale processuale in quanto la nella comparsa di costituzione aveva dichiarato di volersi avvalere delle Pt_8
garanzie azionate, riservandosi il deposito degli originali delle scritture impugnate e, se necessario, degli ulteriori sostegni probatori. Il Tribunale
avrebbe, pertanto, dovuto procedere agli incombenti istruttori richiesti sulla base del principio per cui l'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta può
essere implicitamente desunta qualora la parte che l'ha prodotta insista per l'accoglimento della pretesa che presuppone l'autenticità del documento, fermo restando che della verificazione non vi era bisogno in ragione del riconoscimento dell'esistenza della fideiussione di operato con la raccomandata CP_6
dd. 10.01.2015 dell'avvocato delle appellate consegnata a mano alla Banca.
L'appellante ha, quindi, lamentato la mancata considerazione delle allegazioni svolte con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., non corrispondendo al vero che le indicazioni di cui all'art. 216 c.p.c. siano state fatte all'udienza del
5.5.2021. Infatti, con la citata memoria aveva indicato o prodotto le scritture di comparazione, aveva indicato il luogo in cui si trovavano gli originali da esaminare (inseriti nel fascicolo della causa di opposizione promossa da uno degli altri fideiussori ingiunti). Ha, quindi, concluso sul punto: “Non è vero,
quindi, che la odierna appellante fece le indicazioni di cui all'art.216 c.p.c. solo
nel corso della udienza 5.5.2021, avendolo viceversa fatto già in sede di 3a
memoria 183 c.p.c. quale prova contraria rispetto all'altrui disconoscimento di
scritture che erano state tempestivamente dimesse in causa.”
pagina 11 di 19 Ha, chiesto, pertanto, l'espletamento di consulenza grafologica, prendendo altresì posizione sulle altre contestazioni, rimaste assorbite, formulate dalle attrici in primo grado.
3. Si sono costituite pure in appello , anche in rappresentanza Controparte_2
della sorella e che hanno chiesto il rigetto del CP_3 CP_4 Parte_3
gravame, riproponendo – per l'ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto ammissibile dalla Corte e venisse altresì accertata la sottoscrizione degli atti di garanzia da parte di ed – le eccezioni svolte in Persona_1 CP_6
primo grado (nullità della fideiussione per intangibilità della legittima,
violazione degli artt. 1341 c.c. e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo,
violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., invalidità della clausola che prevede la responsabilità solidale degli eredi in violazione dell'art. 752 c.c., inesistenza del credito vantato per i motivi indicati al punto 9 della loro comparsa).
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
18.09.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 6.6.2024.
*****
5. Al fine di decidere sul motivo di impugnazione proposto risulta opportuno ricordare le difese formulate dalla Banca cedente e dalla cessionaria nel giudizio di primo grado.
5.1 , in relazione al disconoscimento formulato Controparte_11
dalle attrici, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado aveva così dedotto:
pagina 12 di 19 pagina 13 di 19 5.2 nell'atto di intervento si era limitata a richiamare Parte_2
le difese della Banca e non era più tornata sulla questione nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 e 2 c.p.c. Nella memoria n. 3, dopo aver ribadito che il doc. 5 prodotto dalla cedente costituiva riconoscimento implicito della autografia delle sottoscrizioni, aveva così dedotto:
“ c) a voler superare tale obiezione e a ritenere che, nonostante l'altrui previo
riconoscimento extragiudiziale, la fideiussione 11.4.1997 di e la CP_6
relativa integrazione debbano ugualmente essere sottoposte a verificazione si
previene sin d'ora il futuro termine che il G.I. dovrà assegnare ex art.217 c.p.c.
e si indicano, quali documenti idonei a costituire scritture di comparazione, tutti
pagina 14 di 19 i rogiti notarili, a favore e/o contro, indicati nell'Elenco Sintetico delle
Formalità di Conservatoria relative a che si produce quale CP_6
Allegato 21, precisandosi ex art.218 c.p.c. che gli originali di tali documenti si
trovano o presso i rispettivi Notai roganti ovvero presso l'Archivio Notarile
competente e che quindi l'eventuale Perito Grafologico dovrà regolarsi di
conseguenza;
d) per quanto riguarda, poi, la verificazione della fideiussione 3.12.1997 di
(o ) si fa presente che dalla Conservatoria non Persona_1 Pt_6
risultano atti pubblici a favore o contro la stessa (V. i due Elenchi Sintetici delle
Formalità di Conservatoria ad essa relativi, che riportano, quale unica
formalità contro, la di lui sola successione: unico Allegato 22), salvo che non
abbia partecipato a quelli di (V. il già prodotto Allegato 21) quale CP_6
coniuge dello stesso. Si indicano, quindi, quali possibili scritture comparative, le
sottoscrizioni dalla stessa apposte in calce a richieste di atti e documenti
ufficiali, per esempio presso il Comune di Residenza per la carta di identità,
ovvero presso l'I.N.P.S., per la richiesta di pensione,… (..)”
5.3. Osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui l'istanza di verificazione può anche essere implicitamente desunta dalle difese della parte che ha prodotto il documento. Si è sul punto più nel dettaglio puntualizzato che
(cfr. Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 32169 del 02/11/2022) l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita,
come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti pagina 15 di 19 o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.
5.4 È, peraltro, pacifico (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 2411 del 07/02/2005) che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè,
entro il quale è possibile la produzione del documento).
5.5 Ciò premesso, con riferimento alle deduzioni svolte con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado di Controparte_11
prima ricordate, va rilevato che:
i) La replica sub a) era solo volta ad evidenziare che la de cuius si firmava indifferentemente come o al fine di superare l'obiezione Pt_6 Parte_5
secondo cui la sottoscrizione della garanzia, recante il nome era Pt_6
riconducibile ad una persona diversa dalla de cuius (il cui nome era . Parte_5
ii) La dichiarazione di volersi avvalere delle garanzie contenuta nel citato punto b) non equivale ad un'istanza di verificazione come del resto si ricava dal disposto dell'art. 217 c.p.c. secondo cui “La parte che intende valersi della
scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione (..)”.
Tale conclusione non contrasta con la giurisprudenza poc'anzi citata in quanto non può dirsi che gli elementi acquisiti o la situazione processuale fossero sufficienti per una pronuncia al riguardo. Tale condizione non ricorreva quando è
stata depositata la comparsa di costituzione, ma non si è neppure verificata successivamente posto che la parte opposta e la sua cessionaria non hanno svolto ulteriori deduzioni né hanno depositato scritture di comparazione o formulato pagina 16 di 19 istanze di prova entro il termine assegnato per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. (si ricorda al riguardo che l'art. 216 c.p.c. richiede che l'istanza di verificazione venga formulata “proponendo i mezzi di prova che
ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di
comparazione”).
iii) Il documento sub 5 indicato al punto c) della comparsa non costituisce riconoscimento implicito dall'autenticità della sottoscrizione in quanto si tratta di missiva inviata dall'avvocato delle odierne appellate in cui si proponeva alla di risolvere “in via bonaria” la controversia mediante la corresponsione Pt_8
di una somma (peraltro ampiamente inferiore all'importo delle garanzie di cui si discute in quanto ciascuna delle odierne appellate si dichiarava disposta a versare Euro 15.000,00) “fatta salva ogni eventuale eccezione futura sulla
validità della succitata fideiussione e sugli importi dovuti in caso di mancato
accordo”.
Il riferimento che compare nell'oggetto della lettera (“fideiussione omnibus
prestata dal sig. a garanzia della posizione di CP_6 Parte_6
filiale di Asiago”) rileva solo per individuare il rapporto cui si riferiva la proposta transattiva così formulata e non costituisce di certo, come invece sostiene l'appellante, riconoscimento dell'esistenza della garanzia.
Non può, quindi, affermarsi che vi sia stato un riconoscimento implicito, che,
peraltro, sarebbe stato limitato alla fideiussione apparentemente riferibile al e non anche a quella riconducibile, secondo la Banca e la cessionaria, a CP_6
. Persona_1
pagina 17 di 19 iv) La dichiarazione di successione menzionata al punto e) della comparsa del giudizio di primo grado aveva solo la finalità di confermare che la de cuius era indifferentemente chiamata con i nomi di e di ed Pt_6 Parte_5
analoga finalità assume il doc. 7.
v) Anche volendo ritenere proposta l'istanza di verificazione, la stessa sarebbe comunque inammissibile posto che la del credito non ha Controparte_12
prodotto né indicato le scritture di comparazione né con la comparsa di costituzione né con le memorie n. 1 e 2, ma solo, tardivamente, con la memoria n. 3.
5.6 Il primo motivo va allora rigettato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore gravame, giacché manca qualunque atto con il quale i genitori/parenti delle odierne appellate si sono resi garanti, in via primaria o secondaria, del pagamento delle passività dei conti accesi da Neve s.r.l.
*****
6.1 L'appellante quale parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese di lite delle consorti e , liquidate, facendo applicazione dei CP_6 Pt_3
parametri del D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro
520.000,01 ed Euro 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria, in € 19.000,00 per compenso (compenso base Euro 10.000,00 incrementato per il numero di parti)
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di rappresentata da Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_2
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
rappresentata da nei confronti di Parte_2 CP_2
per sé e quale amministratore di sostegno di ,
[...] CP_3 CP_4
e avverso la sentenza n. 2507/2023 pronunciata in data 7.12.2023 dal Parte_3
Tribunale di Vicenza, lo rigetta e :
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite delle appellate, che liquida in € 19.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
rappresentata da di un ulteriore Parte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/01/2024 al n. 48/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ) E Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Delegato, Dr. P.IVA_2 CP_1
corrente in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n°284, rappresentata e
[...]
difesa in causa dall'avv. Giuseppe Maiolino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Schiavonetti n. 14, Bassano Del Grappa, come da procura a margine della comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata nel giudizio di pagina 1 di 19 primo grado
-appellante-
CONTRO
n. a Gallio (VI) il 31.08.1952 (C.F. Controparte_2
) e ivi res.te in Contrada Bertigo, 88 in proprio e quale C.F._1
amministratore di sostegno della sorella , nata a [...] CP_3
l'11.12.1958 (C.F. ) e res.te a Gallio (VI) in Contrada C.F._2
Bertigo, 135, nata a [...] il [...] (C.F. CP_4 [...]
) e res.te a Gallio (VI) in Via Guido Negri, 4/B; e C.F._3 Pt_3
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e res.te
[...] CodiceFiscale_4
a Gallio (VI) Contrada Leghen, 74, rappresentate e difese in causa in forza del mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di prime cure dagli avv.ti Giampaolo Baù e Sabrina Girardi, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicolo degli Orti n. 12/a di Asiago
-appellate-
avente per oggetto: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, CP_5
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 18.09.202 , sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
NEL MERITO:
- Riformata la sentenza di 1° grado, condannare in via solidale le opponenti a
pagare, in virtù delle due fideiussioni concesse il 3.12.1997 da Pt_4
pagina 2 di 19 ed il 11.4- 3.12.1997 da , l'importo di Euro Parte_5 CP_6
624.685,31 (ovvero quello diverso di giustizia), quale porzione del maggior
importo di Euro 1.300.000,00 garantito dalla fideiussione 8.6.2005 di Pt_6
(a sua volta garante parziale del maggior debito principale di Euro
[...]
2.592.595,30 dovuto dalla Immobiliare Neve s.r.l.), oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO:
- Riformata la sentenza di 1° grado, condannare controparte a rifondere le spese
e gli onorari di 1° e 2° grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insiste per la nomina del Perito Grafologico quantomeno per la verifica
della sottoscrizione di nella fideiussione 3.12.1997 (da Parte_7
estendersi anche alla fideiussione modificata 11.4-3.12.1997 di CP_6
qualora non dovesse ritenersi già extraprocessualmente riconosciuta)
CONCLUSIONI DELLE APPELLATE:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto
in ragione della carenza di specificità dei Parte_2
motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, inammissibile la CTU grafologica
per come proposta dall'appellante;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da Parte_2
perché infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 2507/2023 pubbl. il 14/12/2023 del Tribunale di
pagina 3 di 19 Vicenza.
3) Ci si riporta altresì alle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure
e che vengono di seguito trascritte.
IN VIA PRELIMINARE: revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
tutte le opponenti non sussistendone i presupposti di legge e, in particolare, non
essendo il credito certo, liquido ed esigibile, né fondato su prova scritta;
in subordine revocare il D.I. opposto quantomeno nei confronti di: Parte_3
in considerazione della carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa e
del fatto che l'opponente non è erede, per rappresentazione della madre
sia di che di essendo questi CP_7 Persona_1 CP_6
pre-morti alla madre e non avendo la stessa opponente ancora accettato
l'eredità della madre, né avendo mai posseduto e/o disposto di beni della stessa;
atteso che la stessa non era e non è in grado di accettare l'eredità CP_3
pervenutale dai genitori e che conseguentemente la stessa non ha mai accettato
l'eredità dei genitori atteso il proprio perdurante stato di incapacità di intendere
e di volere connesso alla malattia ad essa diagnosticata e all'invalidità
riconosciutale quantomeno sin dal 2008 dall'Ente a ciò espressamente preposto.
Va da sé che ogni atto proposto nei confronti della sig.ra da parte CP_3
dell' ed in considerazione della grave patologia di cui è Controparte_8
affetta, quantomeno dal 2008, è inefficace ed inopponibile alla stessa e, andrà
conseguentemente, annullato e, in ogni caso revocato.
NEL MERITO: IN PRINCIPALITA': revocarsi, in quanto infondato sia in fatto
che in diritto e comunque dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di
giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo n. 2615/2015, Giudice Unico del
pagina 4 di 19 Tribunale di Vicenza, Dr. AN LA stante la nullità ed inesistenza
del contratto di fidejussione asseritamente attribuito a e Persona_1
e l'insussistenza di ogni e qualsiasi vincolo contrattuale in capo CP_6
alle odierne opponenti, che sono state convenute in giudizio quali eredi di
e . Persona_1 CP_6
IN SUBORDINE: revocarsi, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e
comunque dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 2615/2015, Giudice Unico del Tribunale di Vicenza, Dr.
AN LA per le eccezioni, ragioni e motivi tutti esposti nell'atto di
opposizione e, in particolare, in via cumulativa, alternativa o gradatamente
subordinata:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della fideiussione asseritamente
riconducibile a e per intangibilità della Persona_1 CP_6
legittima con ogni conseguenza di legge e statuizione.
- RITENERE l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 1956
c.c. e la nullità e/o inefficacia della deroga prevista al punto e) delle condizioni
generali di contratto e, conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE
l'intervenuta violazione da parte dell'Istituto opposto dell'obbligo di correttezza
e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. con la conseguente
liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. del fideiussore da ogni obbligo
contrattuale e/o di legge.
- ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte dell'Ente opposto degli
artt. 1957, commi 1–3, - 1175 c.c. e conseguentemente dichiarare l'estinzione
dell'obbligazione a carico dei fideiussori secondari e dei chiamati all'eredità
pagina 5 di 19 degli stessi con la conseguente inammissibilità ed inefficacia di ogni e qualsiasi
pretesa vantata dall'ingiungente nei loro confronti.
- ACCERTATA e DICHIARATA l'illegittimità ed inefficacia della clausola di
deroga alla previsione dell'art. 752 c.c. ovvero, in subordine, il carattere
vessatorio della stessa, RITENERE e DICHIARARE l'intervenuta violazione del
principio di divisibilità, parziarietà delle obbligazioni degli aventi causa, con
ogni conseguente statuizione.
IN SUBORDINE:
- ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e inefficacia dell'estensione della
garanzia alle obbligazioni derivanti da rinnovi o proroghe delle obbligazioni
garantite, limitatamente all'integrazione del 03.12.1997 asseritamente
sottoscritta da , con ogni conseguente statuizione. CP_6
IN ULTERIORE SUBORDINE:
-ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza del credito vantato
dall'opponente per i motivi e le ragioni tutte di cui al punto 4 lettere a), b), c),
d), e), f) dell'atto di opposizione con ogni conseguente statuizione stante
l'illegittimità delle somme richieste.
In ogni caso RIGETTARSI in quanto inammissibile nonché infondata, sia in fatto
che in diritto l'eventuale domanda di merito diretta ad ottenere il pagamento
della somma già richiesta in via monitoria per le ragioni tutte già esposte in
narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito,
opposto ed argomentato nella II° e III° Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
depositate rispettivamente il 25.11.2019 e 16.12.2019, nonché all'udienza del
pagina 6 di 19 05.05.2012 ivi compresa C.T.U. tecnico contabile-quantificativa, se ed in quanto
necessaria, ribadendo ogni eccezione di irrilevanza, tardività ed inammissibilità
delle istanze istruttorie ivi dedotte anche in ragione del contenuto dell'ordinanza
del 9.7.2021.
Si eccepisce la tardività e ci si oppone della richiesta CTU grafologica per come
richiesta alle lettere c) e d) pagina 21 dell'atto di appello 4) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre a spese generali,
IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 2615/2015 il Tribunale di Vicenza ingiungeva, in favore di a , Parte_8 Parte_6 Parte_9 [...]
, , e il CP_9 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_10
pagamento delle somme dovute in relazione allo scoperto dei conti correnti n. 50
e 1011901 in forza della fideiussioni sottoscritte in favore dell'istituto di credito.
Le richieste della accolte con il provvedimento monitorio, erano più nel Pt_8
dettaglio le seguenti:
a) a era stato chiesto il pagamento dell'importo, garantito dalla Parte_6
fideiussione omnibus 8.6.2005, di Euro 1.300.000,00 (oltre interessi legali dal
30.1.2014 al saldo), quale porzione del maggior credito vantato (dalla nei Pt_8
confronti della debitrice principale Immobiliare Neve s.r.l. (nel frattempo fallita e quindi non aggredibile monitoriamente) a fronte degli scoperti dei due conti correnti societari n°50 (pari ad Euro 756.215,91) e n°1011901 (pari ad Euro
1.836.379,39);
pagina 7 di 19 b) a era stato chiesto il pagamento dell'importo, garantito dalla Parte_9
fideiussione omnibus 4.8.2003, di Euro 700.000,00 (oltre interessi legali dal
30.1.2014 al saldo), sempre quale porzione del maggior credito vantato dalla nei confronti della Immobiliare Neve s.r.l. (per gli stessi due conti correnti Pt_8
societari sopra indicati);
c) a era stato chiesto il pagamento dell'importo di Euro Parte_10
(555.000,00 - 100.000,00 =) 455.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo), quale fideiussore omnibus di (debitore in forza della di Parte_6
lui fideiussione 8.6.2005) in virtù della garanzia “secondaria” 10.8.2011;
d) a , , e , quali eredi Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_10
dei Signori e , a loro volta fideiussori del Persona_1 CP_6
fideiussore rispettivamente in virtù delle garanzie 3.12.1997 e Parte_6
11.4.1997 (modificata il 3.12.1997), ed a quale erede di Parte_3 CP_7
(nipote e a sua volta erede dei garanti secondari e
[...] Persona_1
che di erano dunque i bisnonni), era stato chiesto il CP_6 Parte_3
pagamento dell'importo di Euro (387.342,67 portati dalla fideiussione 3.12.1997
di + 387.342,67 portati dalla fideiussione 11.4-3.12.1997 di Persona_1
al netto di Euro 150.000,00 volutamente esclusi dal ricorso CP_6
monitorio alla base del D.I. n°2615/2015 =) 624.685,31, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese di metodo.
1.1 Il predetto decreto veniva opposto da , , Controparte_2 CP_3 CP_4
e (quest'ultima, come detto, ritenuta dalla Banca erede per
[...] Parte_3
rappresentazione della madre pre-morta deceduta in data CP_7
31.12.2013).
pagina 8 di 19 1.1.1 Preliminarmente contestava di essere divenuta erede di Parte_3 CP_6
per rappresentazione della madre e , rappresentata
[...] CP_3
dall'amministratore di sostegno , eccepiva di non avere potuto Controparte_2
accettare l'eredità in ragione del perdurante stato di incapacità di intendere e di volere connesso alla propria malattia in conseguenza della quale era stata dichiarata in data 5.9.2008 invalida civile nella percentuale massima e con diritto all'indennità di accompagnamento.
1.2.1. Tutte le attrici eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità dei contratti di fideiussione le cui sottoscrizioni, apparentemente apposte nelle date del 3.12.1997 e 11.4.1997 da e , Persona_1 CP_6
disconoscevano, contestando altresì la legittimità degli interessi e degli altri oneri pretesi dalla Pt_8
1.2 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_11
dell'opposizione.
1.3 Con atto del 22.1.2019 interveniva a mezzo della Parte_1
procuratrice che faceva proprie “tutte le Parte_2
domande, eccezioni ed istanze precedentemente dedotte dalla CP_11
”, dando atto che l'ingiungente con contratto del 25.9.2018 le
[...]
aveva ceduto i crediti oggetto di lite.
1.4 La causa - alla quale era stata riunita l'opposizione n. 8269/2015 R.G.
promossa avverso il medesimo D.I. da e , Parte_10 Controparte_10
successivamente separata e dichiarata estinta sull'accordo delle parti di quel giudizio - veniva istruita documentalmente e decisa con sentenza n. 2507/2023
che, rilevata l'assenza o comunque l'inammissibilità dell'istanza di verificazione pagina 9 di 19 da parte della Banca, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto opposto.
Osservava il primo giudice che la a fronte del ricordato disconoscimento, Pt_8
si era limitata a dichiarare di volersi avvalere delle suddette fideiussioni senza formulare tempestivamente istanza di verificazione. Tale disconoscimento veniva reputato dal Tribunale necessario in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ingiungente e dalla sua cessionaria, le opponenti non avevano riconosciuto l'autografia della sottoscrizione con la raccomandata a mani del
10.01.2015 inviata dal loro legale dell'epoca, avv. Serena Baù, alla Banca,
avente ad oggetto una proposta transattiva effettuata senza riconoscimento dell'esistenza del debito e della validità ed efficacia delle garanzie fideiussorie.
Il primo giudice, pur prendendo atto dell'orientamento di legittimità secondo cui l'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute non richiede formule particolari o specifici mezzi, potendo essere anche implicita, non lo riteneva applicabile al caso di specie per insussistenza dello specifico presupposto evidenziato dalla Suprema Corte, vale a dire l'acquisizione di elementi o una situazione processuale tale da consentire una pronuncia al riguardo. Nel caso di specie sarebbe stata, infatti, necessaria una consulenza grafologica il cui espletamento era stato richiesto tardivamente solo all'udienza del 5.5.2021 fissata per l'adozione dei provvedimenti istruttori.
Le spese, infine, venivano compensate in ragione dell'oggettiva opinabilità della decisione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali venutisi ad affermare in ordine agli aspetti esaminati.
*****
pagina 10 di 19 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello a mezzo Parte_1
della propria procuratrice che ha lamentato erronea applicazione degli artt. 216 e ss. c.p.c. e contestuale errata percezione del materiale processuale in quanto la nella comparsa di costituzione aveva dichiarato di volersi avvalere delle Pt_8
garanzie azionate, riservandosi il deposito degli originali delle scritture impugnate e, se necessario, degli ulteriori sostegni probatori. Il Tribunale
avrebbe, pertanto, dovuto procedere agli incombenti istruttori richiesti sulla base del principio per cui l'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta può
essere implicitamente desunta qualora la parte che l'ha prodotta insista per l'accoglimento della pretesa che presuppone l'autenticità del documento, fermo restando che della verificazione non vi era bisogno in ragione del riconoscimento dell'esistenza della fideiussione di operato con la raccomandata CP_6
dd. 10.01.2015 dell'avvocato delle appellate consegnata a mano alla Banca.
L'appellante ha, quindi, lamentato la mancata considerazione delle allegazioni svolte con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., non corrispondendo al vero che le indicazioni di cui all'art. 216 c.p.c. siano state fatte all'udienza del
5.5.2021. Infatti, con la citata memoria aveva indicato o prodotto le scritture di comparazione, aveva indicato il luogo in cui si trovavano gli originali da esaminare (inseriti nel fascicolo della causa di opposizione promossa da uno degli altri fideiussori ingiunti). Ha, quindi, concluso sul punto: “Non è vero,
quindi, che la odierna appellante fece le indicazioni di cui all'art.216 c.p.c. solo
nel corso della udienza 5.5.2021, avendolo viceversa fatto già in sede di 3a
memoria 183 c.p.c. quale prova contraria rispetto all'altrui disconoscimento di
scritture che erano state tempestivamente dimesse in causa.”
pagina 11 di 19 Ha, chiesto, pertanto, l'espletamento di consulenza grafologica, prendendo altresì posizione sulle altre contestazioni, rimaste assorbite, formulate dalle attrici in primo grado.
3. Si sono costituite pure in appello , anche in rappresentanza Controparte_2
della sorella e che hanno chiesto il rigetto del CP_3 CP_4 Parte_3
gravame, riproponendo – per l'ipotesi in cui il disconoscimento fosse ritenuto ammissibile dalla Corte e venisse altresì accertata la sottoscrizione degli atti di garanzia da parte di ed – le eccezioni svolte in Persona_1 CP_6
primo grado (nullità della fideiussione per intangibilità della legittima,
violazione degli artt. 1341 c.c. e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo,
violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., invalidità della clausola che prevede la responsabilità solidale degli eredi in violazione dell'art. 752 c.c., inesistenza del credito vantato per i motivi indicati al punto 9 della loro comparsa).
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
18.09.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 6.6.2024.
*****
5. Al fine di decidere sul motivo di impugnazione proposto risulta opportuno ricordare le difese formulate dalla Banca cedente e dalla cessionaria nel giudizio di primo grado.
5.1 , in relazione al disconoscimento formulato Controparte_11
dalle attrici, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado aveva così dedotto:
pagina 12 di 19 pagina 13 di 19 5.2 nell'atto di intervento si era limitata a richiamare Parte_2
le difese della Banca e non era più tornata sulla questione nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 e 2 c.p.c. Nella memoria n. 3, dopo aver ribadito che il doc. 5 prodotto dalla cedente costituiva riconoscimento implicito della autografia delle sottoscrizioni, aveva così dedotto:
“ c) a voler superare tale obiezione e a ritenere che, nonostante l'altrui previo
riconoscimento extragiudiziale, la fideiussione 11.4.1997 di e la CP_6
relativa integrazione debbano ugualmente essere sottoposte a verificazione si
previene sin d'ora il futuro termine che il G.I. dovrà assegnare ex art.217 c.p.c.
e si indicano, quali documenti idonei a costituire scritture di comparazione, tutti
pagina 14 di 19 i rogiti notarili, a favore e/o contro, indicati nell'Elenco Sintetico delle
Formalità di Conservatoria relative a che si produce quale CP_6
Allegato 21, precisandosi ex art.218 c.p.c. che gli originali di tali documenti si
trovano o presso i rispettivi Notai roganti ovvero presso l'Archivio Notarile
competente e che quindi l'eventuale Perito Grafologico dovrà regolarsi di
conseguenza;
d) per quanto riguarda, poi, la verificazione della fideiussione 3.12.1997 di
(o ) si fa presente che dalla Conservatoria non Persona_1 Pt_6
risultano atti pubblici a favore o contro la stessa (V. i due Elenchi Sintetici delle
Formalità di Conservatoria ad essa relativi, che riportano, quale unica
formalità contro, la di lui sola successione: unico Allegato 22), salvo che non
abbia partecipato a quelli di (V. il già prodotto Allegato 21) quale CP_6
coniuge dello stesso. Si indicano, quindi, quali possibili scritture comparative, le
sottoscrizioni dalla stessa apposte in calce a richieste di atti e documenti
ufficiali, per esempio presso il Comune di Residenza per la carta di identità,
ovvero presso l'I.N.P.S., per la richiesta di pensione,… (..)”
5.3. Osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui l'istanza di verificazione può anche essere implicitamente desunta dalle difese della parte che ha prodotto il documento. Si è sul punto più nel dettaglio puntualizzato che
(cfr. Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 32169 del 02/11/2022) l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita,
come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti pagina 15 di 19 o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.
5.4 È, peraltro, pacifico (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 2411 del 07/02/2005) che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè,
entro il quale è possibile la produzione del documento).
5.5 Ciò premesso, con riferimento alle deduzioni svolte con la comparsa di costituzione del giudizio di primo grado di Controparte_11
prima ricordate, va rilevato che:
i) La replica sub a) era solo volta ad evidenziare che la de cuius si firmava indifferentemente come o al fine di superare l'obiezione Pt_6 Parte_5
secondo cui la sottoscrizione della garanzia, recante il nome era Pt_6
riconducibile ad una persona diversa dalla de cuius (il cui nome era . Parte_5
ii) La dichiarazione di volersi avvalere delle garanzie contenuta nel citato punto b) non equivale ad un'istanza di verificazione come del resto si ricava dal disposto dell'art. 217 c.p.c. secondo cui “La parte che intende valersi della
scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione (..)”.
Tale conclusione non contrasta con la giurisprudenza poc'anzi citata in quanto non può dirsi che gli elementi acquisiti o la situazione processuale fossero sufficienti per una pronuncia al riguardo. Tale condizione non ricorreva quando è
stata depositata la comparsa di costituzione, ma non si è neppure verificata successivamente posto che la parte opposta e la sua cessionaria non hanno svolto ulteriori deduzioni né hanno depositato scritture di comparazione o formulato pagina 16 di 19 istanze di prova entro il termine assegnato per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. (si ricorda al riguardo che l'art. 216 c.p.c. richiede che l'istanza di verificazione venga formulata “proponendo i mezzi di prova che
ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di
comparazione”).
iii) Il documento sub 5 indicato al punto c) della comparsa non costituisce riconoscimento implicito dall'autenticità della sottoscrizione in quanto si tratta di missiva inviata dall'avvocato delle odierne appellate in cui si proponeva alla di risolvere “in via bonaria” la controversia mediante la corresponsione Pt_8
di una somma (peraltro ampiamente inferiore all'importo delle garanzie di cui si discute in quanto ciascuna delle odierne appellate si dichiarava disposta a versare Euro 15.000,00) “fatta salva ogni eventuale eccezione futura sulla
validità della succitata fideiussione e sugli importi dovuti in caso di mancato
accordo”.
Il riferimento che compare nell'oggetto della lettera (“fideiussione omnibus
prestata dal sig. a garanzia della posizione di CP_6 Parte_6
filiale di Asiago”) rileva solo per individuare il rapporto cui si riferiva la proposta transattiva così formulata e non costituisce di certo, come invece sostiene l'appellante, riconoscimento dell'esistenza della garanzia.
Non può, quindi, affermarsi che vi sia stato un riconoscimento implicito, che,
peraltro, sarebbe stato limitato alla fideiussione apparentemente riferibile al e non anche a quella riconducibile, secondo la Banca e la cessionaria, a CP_6
. Persona_1
pagina 17 di 19 iv) La dichiarazione di successione menzionata al punto e) della comparsa del giudizio di primo grado aveva solo la finalità di confermare che la de cuius era indifferentemente chiamata con i nomi di e di ed Pt_6 Parte_5
analoga finalità assume il doc. 7.
v) Anche volendo ritenere proposta l'istanza di verificazione, la stessa sarebbe comunque inammissibile posto che la del credito non ha Controparte_12
prodotto né indicato le scritture di comparazione né con la comparsa di costituzione né con le memorie n. 1 e 2, ma solo, tardivamente, con la memoria n. 3.
5.6 Il primo motivo va allora rigettato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore gravame, giacché manca qualunque atto con il quale i genitori/parenti delle odierne appellate si sono resi garanti, in via primaria o secondaria, del pagamento delle passività dei conti accesi da Neve s.r.l.
*****
6.1 L'appellante quale parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese di lite delle consorti e , liquidate, facendo applicazione dei CP_6 Pt_3
parametri del D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro
520.000,01 ed Euro 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria, in € 19.000,00 per compenso (compenso base Euro 10.000,00 incrementato per il numero di parti)
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di rappresentata da Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_2
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
rappresentata da nei confronti di Parte_2 CP_2
per sé e quale amministratore di sostegno di ,
[...] CP_3 CP_4
e avverso la sentenza n. 2507/2023 pronunciata in data 7.12.2023 dal Parte_3
Tribunale di Vicenza, lo rigetta e :
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite delle appellate, che liquida in € 19.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
rappresentata da di un ulteriore Parte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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