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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 454/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1525/2022 depositata il 2/5/2022
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Teresa Astuni, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni (SA) via Carlo Santoro n.
1 - Appellante
E
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mele elettivamente Controparte_1
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Pontecagnano Faiano (SA) via Dante Alighieri
n. 16 - Appellati
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. , proprietario di due fabbricati situati in Pontecagnano Faiano, ha convenuto in Parte_1
giudizio i coniugi e comproprietari di un fabbricato Controparte_1 Controparte_1
confinante, rappresentando che costoro – nonostante a seguito della diffida del 19/11/2020 avessero rimosso due costruzioni in legno situate ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 873 c.c. -
avevano posizionato nuovamente due manufatti in legno ad una distanza rispettivamente di mt. 2.70
e cm 2 dal confine della proprietà dell'attore, in violazione sia dell'art. 873 sia dell'art. 907 c.c.; ha concluso, pertanto, affinchè l'adito Tribunale condannasse i convenuti alla rimozione e/o all'arretramento dei manufatti innanzi descritti nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore con vittoria delle spese processuali.
1.1. e , costituitisi in giudizio, hanno resistito, sostenendo fra Controparte_1 Controparte_1
l'altro – dopo avere evidenziato di essere stati citati in giudizio più volte dall'attore - che i manufatti oggetto di controversia non erano qualificabili come “ costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c. e che in ogni caso non era configurabile la violazione delle distanze previste dalla suindicata disposizione normativa;
hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali e condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 2/5/2022 ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice ed ha compensato integralmente le spese processuali.
In particolare il Giudice a quo ha articolato il seguente iter argomentativo : a) ha premesso che “
l'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento
di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice;
inoltre l'interesse deve
essere attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda fino al termine
del giudizio e concreto, cioè, effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio
concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione; in altri termini chi intende
agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile,
non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla
fondatezza della pretesa azionata ( così Cass. 20 gennaio 1998 n. 486)”; b) ha evidenziato che nel caso di specie l'attore ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia “essendo mutato lo stato
dei luoghi con riposizionamento dei manufatti” ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
i convenuti, invece, si sono opposti e non hanno aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; c) ha affermato che “a fronte del
venir meno dell'interesse di parte attrice ad una pronuncia in merito e, non avendo il convenuto
spiegato alcuna domanda riconvenzionale, una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta
carenza di interesse è ben possibile”; d) è pervenuto alla declaratoria di compensazione delle spese processuali, valorizzando “la condotta processuale delle parti, i pregressi rapporti tra le parti (come
evincibili dal carteggio prodotto) che sono espressione di una manifesta conflittualità per futili
motivi per entrambi” ed ha segnalato che “ nonostante la mediazione svolta, pur in presenza di parva
materia, i manufatti sono stati rimossi solo a seguito dell'introduzione del giudizio”.
1.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
23/5/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
1.4. e costituitisi in giudizio, in via preliminare hanno Controparte_1 Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito hanno resistito ed hanno concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.5. La Corte con ordinanza del 2/5/2024, all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022); il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito che l'inammissibilità
del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, posto che quando sia possibile individuare profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, questi ultimi vanno scrutinati nel merito (cfr. Cass. n. 20124/2015).
Nel caso di specie la genericità involge soltanto parte della doglianza che sarà analizzata al successivo punto 4.2. della presente sentenza;
con le ulteriori doglianze l'appellante ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata, le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione e le modifiche richieste.
E allora – in applicazione dei suindicati principio di diritto – l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. E' utile premettere che con l'interposto gravame ha censurato sia la statuizione Parte_1
relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda sia la statuizione inerente alla declaratoria di compensazione delle spese processuali;
nella prospettazione dell'appellante le critiche sono collegate sotto il profilo logico in quanto l'erronea declaratoria di inammissibilità ( in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere) avrebbe indotto il Giudice a quo a compensare le spese processuali che, invece, avrebbe dovuto porre a carico dei convenuti.
4.1.Fatta tale precisazione e procedendo all'esame delle singole critiche, va evidenziato che Pt_1
ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di prime cure ha dichiarato
[...]
l'inammissibilità della domanda in violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto ricorrevano le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere posto che l'interesse ad agire dell'attore sussisteva al momento della proposizione della domanda ed era venuto meno soltanto nel corso del giudizio a seguito della rimozione dei manufatti oggetto di controversia da parte dei convenuti. L'appellante ha sostenuto che nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i convenuti non abbiano aderito alla richiesta dell'attore di declaratoria di cessazione della materia del contendere giacchè, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere va dichiarata in ogni stato e grado del giudizio anche di ufficio “ quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo,
sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una
situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse”.
La critica non è condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al Giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n.
5188/2015; Cass. n. 25625/2020 anche in motivazione).
Ebbene nella vicenda in esame, come evidenziato dal Tribunale, le parti non hanno rassegnato conclusioni conformi in ordine alla cessazione della materia del contendere;
in particolare dalla disamina del verbale di udienza del 20/4/2022, richiamato nella sentenza impugnata, si evince che i convenuti - a fronte della richiesta dell'attore di declaratoria della cessazione della materia del contendere incentrata sull'intervenuta rimozione dei manufatti da parte dei convenuti a seguito dell'instaurazione del giudizio
- non hanno aderito a tale richiesta ed hanno insistito per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. ( cfr.
verbale di udienza del 20/4/2022).
Il Giudice a quo, pertanto, correttamente è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da valorizzando la circostanza che era venuto meno dell'interesse ad agire Parte_1
dell'attore.
Tale statuizione è in linea con i principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero l'accertamento dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
( cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. S.U. n. 34388/2022) ; inoltre l'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sino al momento della decisione per cui vanno apprezzati anche i fatti sopravvenuti all'esercizio dell'azione o che possono determinare il venir meno dell'interesse, pur originariamente sussistente, ogniqualvolta, a fronte del mutato contesto fattuale e giuridico, la pronuncia o la sua rimozione sarebbero improduttive di conseguenze (cfr. in motivazione Cass. n. 6130/2018; Cass.
n. 20250/2020).
4.2. L'appellante, inoltre, ha criticato la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali,
stante l'assenza di qualsiasi circostanza idonea a giustificare la regolamentazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale;
il Giudice a quo – precisa l'appellante – in applicazione del principio di soccombenza virtuale avrebbe dovuto condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione fotografica depositata in primo grado, i manufatti in questione erano stati posizionati ad una distanza inferiore rispetto a quella legale sicchè
al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado aveva un interesse ad agire Parte_1
concreto ed attuale venuto meno soltanto a seguito della rimozione dei manufatti da parte dei convenuti nel corso del giudizio.
La doglianza non può trovare ingresso.
Giova premettere che il Tribunale correttamente per la regolamentazione delle spese processuali - in sintonia con la pronuncia resa in ordine alla domanda formulata dall'attore - ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, applicabile non solo nelle ipotesi in cui il Giudicante perviene alla declaratoria di cessazione della materia del contenere ma anche quando, come accaduto nel caso specie,
dichiara l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ( cfr. in termini motivazione Cass. n. 26896/2014); inoltre il Giudice di prime cure ha evidenziato che quando opera il suindicato principio, è possibile pervenire alla compensazione delle spese processuali qualora ricorrano le relative condizioni, nel caso di specie ravvisate nelle circostanze riportate al precedente punto 1.2. della presente sentenza.
Tale impostazione è condivisibile in quanto – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale implica che la soccombenza dovrà
essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con la precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, ma anche ad una compensazione delle spese, se sussistono i presupposti di legge (
cfr. Cass. n. 24234/2016 in motivazione).
Applicando il suindicato principio di diritto al caso di specie il Collegio osserva che il riferimento alla fondatezza della domanda effettuato da con l'interposto gravame – basata peraltro sulle Parte_1
fotografie prodotte in giudizio, di per sé sole inidonee a comprovare la lamentata violazione delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. e dall'art. 907 c.c.– non implica l'erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese processuali poiché tale statuizione non resta preclusa dal fatto che in astratto nella vicenda in esame opera il principio della soccombenza virtuale.
L'appellante, pertanto, avrebbe dovuto articolare delle censure specifiche avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali tese a superare la ratio decidendi della statuizione impugnata.
Senonchè sotto tale profilo la doglianza è inammissibile in quanto si è limitato a contrastare Parte_1
del tutto genericamente le circostanze di fatto valorizzate dal Giudice a quo per la regolamentazione delle spese processuali, non avendo prospettato né l'inesistenza di tali circostanze né le ragioni per cui esse non potrebbero giustificare la compensazione delle spese processuali.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 1525/2022 depositata il 2/5/2022 , così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 1.458,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
Salerno, 14/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 454/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1525/2022 depositata il 2/5/2022
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Teresa Astuni, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni (SA) via Carlo Santoro n.
1 - Appellante
E
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Mele elettivamente Controparte_1
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Pontecagnano Faiano (SA) via Dante Alighieri
n. 16 - Appellati
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. , proprietario di due fabbricati situati in Pontecagnano Faiano, ha convenuto in Parte_1
giudizio i coniugi e comproprietari di un fabbricato Controparte_1 Controparte_1
confinante, rappresentando che costoro – nonostante a seguito della diffida del 19/11/2020 avessero rimosso due costruzioni in legno situate ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 873 c.c. -
avevano posizionato nuovamente due manufatti in legno ad una distanza rispettivamente di mt. 2.70
e cm 2 dal confine della proprietà dell'attore, in violazione sia dell'art. 873 sia dell'art. 907 c.c.; ha concluso, pertanto, affinchè l'adito Tribunale condannasse i convenuti alla rimozione e/o all'arretramento dei manufatti innanzi descritti nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore con vittoria delle spese processuali.
1.1. e , costituitisi in giudizio, hanno resistito, sostenendo fra Controparte_1 Controparte_1
l'altro – dopo avere evidenziato di essere stati citati in giudizio più volte dall'attore - che i manufatti oggetto di controversia non erano qualificabili come “ costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c. e che in ogni caso non era configurabile la violazione delle distanze previste dalla suindicata disposizione normativa;
hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali e condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 2/5/2022 ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice ed ha compensato integralmente le spese processuali.
In particolare il Giudice a quo ha articolato il seguente iter argomentativo : a) ha premesso che “
l'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve intendersi quale interesse al conseguimento
di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice;
inoltre l'interesse deve
essere attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda fino al termine
del giudizio e concreto, cioè, effettivo, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio
concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione; in altri termini chi intende
agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile,
non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla
fondatezza della pretesa azionata ( così Cass. 20 gennaio 1998 n. 486)”; b) ha evidenziato che nel caso di specie l'attore ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia “essendo mutato lo stato
dei luoghi con riposizionamento dei manufatti” ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
i convenuti, invece, si sono opposti e non hanno aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; c) ha affermato che “a fronte del
venir meno dell'interesse di parte attrice ad una pronuncia in merito e, non avendo il convenuto
spiegato alcuna domanda riconvenzionale, una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta
carenza di interesse è ben possibile”; d) è pervenuto alla declaratoria di compensazione delle spese processuali, valorizzando “la condotta processuale delle parti, i pregressi rapporti tra le parti (come
evincibili dal carteggio prodotto) che sono espressione di una manifesta conflittualità per futili
motivi per entrambi” ed ha segnalato che “ nonostante la mediazione svolta, pur in presenza di parva
materia, i manufatti sono stati rimossi solo a seguito dell'introduzione del giudizio”.
1.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
23/5/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
1.4. e costituitisi in giudizio, in via preliminare hanno Controparte_1 Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito hanno resistito ed hanno concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.5. La Corte con ordinanza del 2/5/2024, all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022); il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito che l'inammissibilità
del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, posto che quando sia possibile individuare profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, questi ultimi vanno scrutinati nel merito (cfr. Cass. n. 20124/2015).
Nel caso di specie la genericità involge soltanto parte della doglianza che sarà analizzata al successivo punto 4.2. della presente sentenza;
con le ulteriori doglianze l'appellante ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata, le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione e le modifiche richieste.
E allora – in applicazione dei suindicati principio di diritto – l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
3. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. E' utile premettere che con l'interposto gravame ha censurato sia la statuizione Parte_1
relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda sia la statuizione inerente alla declaratoria di compensazione delle spese processuali;
nella prospettazione dell'appellante le critiche sono collegate sotto il profilo logico in quanto l'erronea declaratoria di inammissibilità ( in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere) avrebbe indotto il Giudice a quo a compensare le spese processuali che, invece, avrebbe dovuto porre a carico dei convenuti.
4.1.Fatta tale precisazione e procedendo all'esame delle singole critiche, va evidenziato che Pt_1
ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di prime cure ha dichiarato
[...]
l'inammissibilità della domanda in violazione dell'art. 100 c.p.c. in quanto ricorrevano le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere posto che l'interesse ad agire dell'attore sussisteva al momento della proposizione della domanda ed era venuto meno soltanto nel corso del giudizio a seguito della rimozione dei manufatti oggetto di controversia da parte dei convenuti. L'appellante ha sostenuto che nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che i convenuti non abbiano aderito alla richiesta dell'attore di declaratoria di cessazione della materia del contendere giacchè, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere va dichiarata in ogni stato e grado del giudizio anche di ufficio “ quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo,
sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una
situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse”.
La critica non è condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al Giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n.
5188/2015; Cass. n. 25625/2020 anche in motivazione).
Ebbene nella vicenda in esame, come evidenziato dal Tribunale, le parti non hanno rassegnato conclusioni conformi in ordine alla cessazione della materia del contendere;
in particolare dalla disamina del verbale di udienza del 20/4/2022, richiamato nella sentenza impugnata, si evince che i convenuti - a fronte della richiesta dell'attore di declaratoria della cessazione della materia del contendere incentrata sull'intervenuta rimozione dei manufatti da parte dei convenuti a seguito dell'instaurazione del giudizio
- non hanno aderito a tale richiesta ed hanno insistito per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. ( cfr.
verbale di udienza del 20/4/2022).
Il Giudice a quo, pertanto, correttamente è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da valorizzando la circostanza che era venuto meno dell'interesse ad agire Parte_1
dell'attore.
Tale statuizione è in linea con i principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero l'accertamento dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
( cfr. Cass. n. 13485/2014; Cass. S.U. n. 34388/2022) ; inoltre l'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sino al momento della decisione per cui vanno apprezzati anche i fatti sopravvenuti all'esercizio dell'azione o che possono determinare il venir meno dell'interesse, pur originariamente sussistente, ogniqualvolta, a fronte del mutato contesto fattuale e giuridico, la pronuncia o la sua rimozione sarebbero improduttive di conseguenze (cfr. in motivazione Cass. n. 6130/2018; Cass.
n. 20250/2020).
4.2. L'appellante, inoltre, ha criticato la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali,
stante l'assenza di qualsiasi circostanza idonea a giustificare la regolamentazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale;
il Giudice a quo – precisa l'appellante – in applicazione del principio di soccombenza virtuale avrebbe dovuto condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione fotografica depositata in primo grado, i manufatti in questione erano stati posizionati ad una distanza inferiore rispetto a quella legale sicchè
al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado aveva un interesse ad agire Parte_1
concreto ed attuale venuto meno soltanto a seguito della rimozione dei manufatti da parte dei convenuti nel corso del giudizio.
La doglianza non può trovare ingresso.
Giova premettere che il Tribunale correttamente per la regolamentazione delle spese processuali - in sintonia con la pronuncia resa in ordine alla domanda formulata dall'attore - ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, applicabile non solo nelle ipotesi in cui il Giudicante perviene alla declaratoria di cessazione della materia del contenere ma anche quando, come accaduto nel caso specie,
dichiara l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ( cfr. in termini motivazione Cass. n. 26896/2014); inoltre il Giudice di prime cure ha evidenziato che quando opera il suindicato principio, è possibile pervenire alla compensazione delle spese processuali qualora ricorrano le relative condizioni, nel caso di specie ravvisate nelle circostanze riportate al precedente punto 1.2. della presente sentenza.
Tale impostazione è condivisibile in quanto – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la pronuncia sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale implica che la soccombenza dovrà
essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con la precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, ma anche ad una compensazione delle spese, se sussistono i presupposti di legge (
cfr. Cass. n. 24234/2016 in motivazione).
Applicando il suindicato principio di diritto al caso di specie il Collegio osserva che il riferimento alla fondatezza della domanda effettuato da con l'interposto gravame – basata peraltro sulle Parte_1
fotografie prodotte in giudizio, di per sé sole inidonee a comprovare la lamentata violazione delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. e dall'art. 907 c.c.– non implica l'erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese processuali poiché tale statuizione non resta preclusa dal fatto che in astratto nella vicenda in esame opera il principio della soccombenza virtuale.
L'appellante, pertanto, avrebbe dovuto articolare delle censure specifiche avverso la statuizione di compensazione delle spese processuali tese a superare la ratio decidendi della statuizione impugnata.
Senonchè sotto tale profilo la doglianza è inammissibile in quanto si è limitato a contrastare Parte_1
del tutto genericamente le circostanze di fatto valorizzate dal Giudice a quo per la regolamentazione delle spese processuali, non avendo prospettato né l'inesistenza di tali circostanze né le ragioni per cui esse non potrebbero giustificare la compensazione delle spese processuali.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 1525/2022 depositata il 2/5/2022 , così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 1.458,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta.
Salerno, 14/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli